Cass. civ., sez. V trib., sentenza 21/02/2014, n. 4147
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Testo completo
L'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Lecce notificò alla ASE - A.S.E. s.r.l., nella persona dell'odierno ricorrente e nella sua qualità di liquidatore della Società, quattro distinti avvisi di accertamento, ai fini Irpeg ed Ilor degli anni 1987, 1988, 1989, 1990 conseguenti al mancato riconoscimento dell'esenzione chiesta dalla società.
Identici avvisi vennero notificati alla medesima Società, nella persona dell'amministratore unico T.E..
Entrambi, liquidatore ed amministratore, impugnarono gli avvisi loro notificati.
I ricorsi proposti dal liquidatore, riuniti nel corso del giudizio, furono decisi dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con sentenza n. 18/24/05, depositata il 2.3.2005 la quale dato atto che avverso gli stessi avvisi erano stati presentati, nell'interesse della società, analoghi ricorsi dall'amministratore unico, accolti in primo grado con decisione confermata anche in appello e che, pertanto, gli atti ed il rapporto tributario erano stati definiti in altro contesto giudiziale riteneva "insussistenti l'oggetto del contendere ed il conseguente interesse tutelabile in giudizio e, quindi, preclusa la pronuncia nel merito pena la violazione del ne bis in idem".
Nelle more, avverso la sentenza di appello sopra citata (emessa nel giudizio promosso dalla Società in persona dell'amministratore unico T.E.) favorevole alla Società, veniva proposto dall'Agenzia delle Entrate ricorso per cassazione, deciso da questa Corte con cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria della Puglia.
Riassunto il giudizio innanzi alla predetta Commissione ad opera dell'Agenzia delle Entrate, il Giudice del rinvio, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell'appello, dichiarava non dovuta l'esenzione Iperg ed Ilor richiesta dalla Società per gli anni 1987, 1988, 1989 e 1990;
dichiarava deducibili gli emolumenti corrisposti all'amministratore della Società e confermava il recupero a tassazione degli altri costi non ammessi in detrazione per difetto di inerenza.
Avverso detta sentenza S.S., nella qualità di liquidatore della ASE - A.S.E. s.r.l., ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato da successiva memoria ex art. 378 c.p.c..
L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo