Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2021, n. 06314
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Testo completo
ente SENTENZA sul ricorso 12380-2015 proposto da: CAFA CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI FERRARESI ARTIGIANI SOC. COOP. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
84, presso lo studio dell'avvocato F V, che la rappresenta 2020 e difende unitamente all'avvocato M C;
2772
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona cel suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati elettivamente ANTONINO SGROI, L MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 541/2014 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/05/2014 R.G.N. 863/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2020 dal Consigliere Dott. D C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato F V;
udito l'Avvocato ANTONINO SGROI. R.g.n. 12380/2015
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 541/2014, la Corte d'appello di Bologna ha parzialmente accolto l'impugnazione proposta dall'INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto integralmente le opposizioni alle cartelle esattoriali con le quali l'INPS aveva chiesto a C.A.F.A soc.coop. a.r.1., società consortile di autotrasportatori, le differenze di contribuzione, relative al periodo compreso tra il gennaio 2001 ed aprile 2006, derivanti dalla variazione dell'inquadramento da quello artigiano al settore industriale- classe trasporto.
2. La Corte territoriale, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, rilevava che ai sensi dell'art. 6 della legge n. 443 del 1985, i consorzi tra imprese artigiane, per iscriversi nella sezione separata dell'albo delle imprese artigiane, devono essere costituiti esclusivamente da imprese di tale natura, laddove la C.A.F.A s.c.a.r.l. era composta da 22 imprese artigiane e 4 non artigiane. Inoltre, la procedura di accertamento espletata ai sensi dalla legge n. 63 del 1993, vincolante anche ai fini previdenziali ed assistenziali ed impugnabile attraverso le procedure previste dalla legge n. 443 del 1985 art. 7, non impediva al giudice del merito, in caso di contestazione, di verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti di fatto relativi ai requisiti richiesti. Confermato, dunque, l'inquadramento nel settore industriale alla luce della accertata natura mista del consorzio, la Corte territoriale ha, tuttavia, affermato che la data di decorrenza del nuovo inquadramento, contrariamente all'assunto dell'INPS basato sull'art.3, ottavo comma, I. n. 335 del 1995, doveva essere fissata dalla data di notifica del verbale di accertamento (10 aprile 2006), ciò in quanto l'INPS era a conoscenza dell'inquadramento del consorzio nel settore artigiano, disposto dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato su richiesta della stessa società, e della sua composizione mista.
3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il consorzio CAFA s.c.a.r.1 sulla base di cinque motivi successivamente illustrati da memoria. Resiste l'INPS con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONER.g.n. 12380/2015 4. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c, in relazione all'art. 360, primo comma n. 4), c.p.c., lamentando la nullità della sentenza per difetto di motivazione, posto che la stessa si era limitata a ricalcare un precedente di legittimità (Cassazione n. 2418 del 2012) basato su fattispecie solo apparentemente analoga. Tale tecnica di relazione ad atto esterno al processo renderebbe impossibile la verifica dell'identità tra la due cause ed il presupposto fattuale e probatorio della causa relativa al precedente richiamato.
5. Con il secondo motivo, sempre con riferimento all'art. 360, primo comma n. 4) c.p.c., si denuncia la violazione dell'art. 434 c.p.c. per genericità dei motivi dell'atto d'appello, posto che gli stessi non avevano svolto alcuna censura specifica quanto alle affermazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre gli argomenti già spesi in primo grado.
6. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 112, 324, 345 e 437 c.p.c. in quanto la sentenza di primo grado aveva riconosciuto come pacifica la circostanza dell'iscrizione del consorzio in separata sezione dell'albo delle imprese artigiane, come previsto dall'art. 6, comma 1, I. n. 443 del 1985, cosi sancendo almeno implicitamente che il consorzio possedesse i requisiti di legge per l'iscrizione, mentre i motivi d'appello non avevano riguardato la questione del possesso dei requisiti per l'iscrizione in separata sezione dell'albo delle imprese artigiane ma solo il profilo degli effetti dell'iscrizione predetta ai fini previdenziali, determinando su tale aspetto il conseguente formarsi del giudicato interno.
7. Con il quarto motivo di ricorso, sostanzialmente reiterando il ragionamento di cui al motivo precedente, si denuncia la violazione degli artt. 113 c.p.c. e 7, comma 5, I. n. 443 del 1985 in quanto l'accertamento della iscrizione nella sezione del settore artigiano era stato accertato in primo grado e non impugnato in appello.
8. Con il quinto motivo si deduce la violazione degli artt. 113 c.p.c. e 5 e 6, commi 1,2 e 5, I. n. 443 del 1985 e dell'art. 13 I. reg. Emilia Romagna 29 ottobre 2001 n. 32, in ragione del carattere
CESARE BECCARIA
84, presso lo studio dell'avvocato F V, che la rappresenta 2020 e difende unitamente all'avvocato M C;
2772
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona cel suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati elettivamente ANTONINO SGROI, L MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 541/2014 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/05/2014 R.G.N. 863/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2020 dal Consigliere Dott. D C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato F V;
udito l'Avvocato ANTONINO SGROI. R.g.n. 12380/2015
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 541/2014, la Corte d'appello di Bologna ha parzialmente accolto l'impugnazione proposta dall'INPS avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto integralmente le opposizioni alle cartelle esattoriali con le quali l'INPS aveva chiesto a C.A.F.A soc.coop. a.r.1., società consortile di autotrasportatori, le differenze di contribuzione, relative al periodo compreso tra il gennaio 2001 ed aprile 2006, derivanti dalla variazione dell'inquadramento da quello artigiano al settore industriale- classe trasporto.
2. La Corte territoriale, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, rilevava che ai sensi dell'art. 6 della legge n. 443 del 1985, i consorzi tra imprese artigiane, per iscriversi nella sezione separata dell'albo delle imprese artigiane, devono essere costituiti esclusivamente da imprese di tale natura, laddove la C.A.F.A s.c.a.r.l. era composta da 22 imprese artigiane e 4 non artigiane. Inoltre, la procedura di accertamento espletata ai sensi dalla legge n. 63 del 1993, vincolante anche ai fini previdenziali ed assistenziali ed impugnabile attraverso le procedure previste dalla legge n. 443 del 1985 art. 7, non impediva al giudice del merito, in caso di contestazione, di verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti di fatto relativi ai requisiti richiesti. Confermato, dunque, l'inquadramento nel settore industriale alla luce della accertata natura mista del consorzio, la Corte territoriale ha, tuttavia, affermato che la data di decorrenza del nuovo inquadramento, contrariamente all'assunto dell'INPS basato sull'art.3, ottavo comma, I. n. 335 del 1995, doveva essere fissata dalla data di notifica del verbale di accertamento (10 aprile 2006), ciò in quanto l'INPS era a conoscenza dell'inquadramento del consorzio nel settore artigiano, disposto dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato su richiesta della stessa società, e della sua composizione mista.
3. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il consorzio CAFA s.c.a.r.1 sulla base di cinque motivi successivamente illustrati da memoria. Resiste l'INPS con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONER.g.n. 12380/2015 4. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c, in relazione all'art. 360, primo comma n. 4), c.p.c., lamentando la nullità della sentenza per difetto di motivazione, posto che la stessa si era limitata a ricalcare un precedente di legittimità (Cassazione n. 2418 del 2012) basato su fattispecie solo apparentemente analoga. Tale tecnica di relazione ad atto esterno al processo renderebbe impossibile la verifica dell'identità tra la due cause ed il presupposto fattuale e probatorio della causa relativa al precedente richiamato.
5. Con il secondo motivo, sempre con riferimento all'art. 360, primo comma n. 4) c.p.c., si denuncia la violazione dell'art. 434 c.p.c. per genericità dei motivi dell'atto d'appello, posto che gli stessi non avevano svolto alcuna censura specifica quanto alle affermazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre gli argomenti già spesi in primo grado.
6. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 112, 324, 345 e 437 c.p.c. in quanto la sentenza di primo grado aveva riconosciuto come pacifica la circostanza dell'iscrizione del consorzio in separata sezione dell'albo delle imprese artigiane, come previsto dall'art. 6, comma 1, I. n. 443 del 1985, cosi sancendo almeno implicitamente che il consorzio possedesse i requisiti di legge per l'iscrizione, mentre i motivi d'appello non avevano riguardato la questione del possesso dei requisiti per l'iscrizione in separata sezione dell'albo delle imprese artigiane ma solo il profilo degli effetti dell'iscrizione predetta ai fini previdenziali, determinando su tale aspetto il conseguente formarsi del giudicato interno.
7. Con il quarto motivo di ricorso, sostanzialmente reiterando il ragionamento di cui al motivo precedente, si denuncia la violazione degli artt. 113 c.p.c. e 7, comma 5, I. n. 443 del 1985 in quanto l'accertamento della iscrizione nella sezione del settore artigiano era stato accertato in primo grado e non impugnato in appello.
8. Con il quinto motivo si deduce la violazione degli artt. 113 c.p.c. e 5 e 6, commi 1,2 e 5, I. n. 443 del 1985 e dell'art. 13 I. reg. Emilia Romagna 29 ottobre 2001 n. 32, in ragione del carattere
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