Cass. pen., sez. I, sentenza 25/05/2022, n. 20445
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PERSICHETTI PAOLO nato a ROMA il 06/05/1962 avverso l'ordinanza del 02/07/2021 del TRIB. LIBERTÀ' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere F F;
lette/sentite le conclusioni del PG FRANCA ZACCO che chiede il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato R F del foro di ROMA in difesa di PERSICHETTI PAOLO, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17 giugno 2021, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il sequestro probatorio, disposto a seguito del decreto di perquisizione emesso dal Pubblico ministero del medesimo Tribunale il 26 maggio 2021 ed eseguito in data 8 giugno 2021, della documentazione e dei dispositivi informatici rinvenuti nell'abitazione del ricorrente in relazione agli ipotizzati reati di cui agli artt. 378 e 270-bis cod. pen. per i quali il P (già condannato dalla Corte d'assise d'appello di Roma il 17 febbraio 1991 a ventidue anni di reclusione per í reati di banda armata, porto illegale di armi e attentato per finalità terroristiche ed estradato in Italia nel 2002 dopo anni di latitanza in Francia) in relazione alla condotta di divulgazione di materiale riservato acquisito e/o elaborato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e l'omicidio dell'On. A M. In particolare, il ricorrente aveva trasmesso, in data 8 dicembre 2015, dal suo indirizzo mail al latitante delle Brigate Rosse L A (che, a sua volta, aveva inoltrato la mail al latitante C A) una serie di fotografie (scattate, come indicato dalle indicazioni di geolocalizzazione associate alle immagini, da quella che era la residenza del P) della bozza del 2 dicembre 2015 della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e l'omicidio dell'On. A M, pubblicata il 10 dicembre 2015, classificata come riservata e recante in filigrana su tutte le pagine la scritta "Commissione A M riservato copia Lavagno", indicativa della circostanza che quella fosse la copia anticipata in via riservata al componente della Commissione On. Fabio Lavagno che, a sua volta, aveva avuto contatti (riscontrati dall'analisi dei tabulati telefonici) con il P che conosceva per la comune partecipazione a conferenze sulle attività delle Brigate Rosse.
1.1. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il P, tramite il difensore, chiedendone l'annullamento con due motivi.
1.2. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), la violazione dell'art. 262 cod. pen. e vizio di motivazione, ritenuta assolutamente carente ovvero solo apparente. Si lamenta che la motivazione del provvedimento impugnato, ai fini della sussistenza' del reato di cui all'art. 262 cod. pen. (così riqualificata la condotta dal Tribunale del riesame), non ha tenuto conto del fatto che, al di là del requisito formale della dichiarazione da parte dell'Autorità competente costituito dalla dicitura "riservato" (di rilevanza amministrativa), fosse necessario verificare che le notizie divulgate coinvolgano un ambito di interessi omogenei a quello proprio delle notizie segrete e debbano essere idonee, quale requisito sostanziale, a recare danno agli interessi della Repubblica indicati nell'art. 39 della I. 3 agosto 2007, n. 124, (a cui fa riferimento l'art. 4, comma 2, della legge 30 maggio 2014, n. 82, istitutiva della Commissione). Sul punto, il Tribunale del riesame si è limitato al solo aspetto formale dell'intervenuta classificazione da parte del Presidente della Commissione sulla base di una prassi ritenuta neanche univoca. Sulla base di ciò si afferma come la motivazione sia viziata perché mancante della necessaria valutazione dell'eventuale rilevanza penalistica della divulgazione di notizie ritenute riservate, avvenuta due giorni prima che la relazione fosse pubblicata.
1.3. Con il secondo motivo, si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), la violazione dell'art. 262 cod. pen. e vizio di motivazione, ritenuta assolutamente carente ovvero solo apparente. Si lamenta che la motivazione del provvedimento impugnato ha trascurato del tutto le doglianze sulla mancata indicazione della condotta ascritta al
lette/sentite le conclusioni del PG FRANCA ZACCO che chiede il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato R F del foro di ROMA in difesa di PERSICHETTI PAOLO, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17 giugno 2021, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il sequestro probatorio, disposto a seguito del decreto di perquisizione emesso dal Pubblico ministero del medesimo Tribunale il 26 maggio 2021 ed eseguito in data 8 giugno 2021, della documentazione e dei dispositivi informatici rinvenuti nell'abitazione del ricorrente in relazione agli ipotizzati reati di cui agli artt. 378 e 270-bis cod. pen. per i quali il P (già condannato dalla Corte d'assise d'appello di Roma il 17 febbraio 1991 a ventidue anni di reclusione per í reati di banda armata, porto illegale di armi e attentato per finalità terroristiche ed estradato in Italia nel 2002 dopo anni di latitanza in Francia) in relazione alla condotta di divulgazione di materiale riservato acquisito e/o elaborato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e l'omicidio dell'On. A M. In particolare, il ricorrente aveva trasmesso, in data 8 dicembre 2015, dal suo indirizzo mail al latitante delle Brigate Rosse L A (che, a sua volta, aveva inoltrato la mail al latitante C A) una serie di fotografie (scattate, come indicato dalle indicazioni di geolocalizzazione associate alle immagini, da quella che era la residenza del P) della bozza del 2 dicembre 2015 della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e l'omicidio dell'On. A M, pubblicata il 10 dicembre 2015, classificata come riservata e recante in filigrana su tutte le pagine la scritta "Commissione A M riservato copia Lavagno", indicativa della circostanza che quella fosse la copia anticipata in via riservata al componente della Commissione On. Fabio Lavagno che, a sua volta, aveva avuto contatti (riscontrati dall'analisi dei tabulati telefonici) con il P che conosceva per la comune partecipazione a conferenze sulle attività delle Brigate Rosse.
1.1. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il P, tramite il difensore, chiedendone l'annullamento con due motivi.
1.2. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), la violazione dell'art. 262 cod. pen. e vizio di motivazione, ritenuta assolutamente carente ovvero solo apparente. Si lamenta che la motivazione del provvedimento impugnato, ai fini della sussistenza' del reato di cui all'art. 262 cod. pen. (così riqualificata la condotta dal Tribunale del riesame), non ha tenuto conto del fatto che, al di là del requisito formale della dichiarazione da parte dell'Autorità competente costituito dalla dicitura "riservato" (di rilevanza amministrativa), fosse necessario verificare che le notizie divulgate coinvolgano un ambito di interessi omogenei a quello proprio delle notizie segrete e debbano essere idonee, quale requisito sostanziale, a recare danno agli interessi della Repubblica indicati nell'art. 39 della I. 3 agosto 2007, n. 124, (a cui fa riferimento l'art. 4, comma 2, della legge 30 maggio 2014, n. 82, istitutiva della Commissione). Sul punto, il Tribunale del riesame si è limitato al solo aspetto formale dell'intervenuta classificazione da parte del Presidente della Commissione sulla base di una prassi ritenuta neanche univoca. Sulla base di ciò si afferma come la motivazione sia viziata perché mancante della necessaria valutazione dell'eventuale rilevanza penalistica della divulgazione di notizie ritenute riservate, avvenuta due giorni prima che la relazione fosse pubblicata.
1.3. Con il secondo motivo, si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), la violazione dell'art. 262 cod. pen. e vizio di motivazione, ritenuta assolutamente carente ovvero solo apparente. Si lamenta che la motivazione del provvedimento impugnato ha trascurato del tutto le doglianze sulla mancata indicazione della condotta ascritta al
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