Cass. pen., sez. III, sentenza 17/05/2021, n. 19163

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/05/2021, n. 19163
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19163
Data del deposito : 17 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente 17 MAG 2021 SENTENZA sul ricorso proposto da FONDAZIONE GIAMBATTISTA VICO ONLUS, in persona del legale rappresentante L M P, nato ad Agropoli 1'8.7.1995 avverso la ordinanza in data 10.12.2020 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere D G;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore, avv. F M, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 10.12.2020 il Tribunale di Salerno, adito in sede di appello cautelare, ha rigettato la richiesta svolta dalla Fondazione Giambattista Vico Onlus, in persona del legale rappresentante, di revoca del sequestro preventivo della somma di C 75.153,62, disposto in forma diretta ed eseguito sulle somme depositate sul conto corrente presso la Banca dei Comuni Cilentani intestato alla Fondazione sul quale a detta dell'istante confluivano gli accrediti provenienti dalla Regione Campania a titolo di finanziamento pubblico, ritenendo che la mancanza di contabilizzazione costituisse conferma del nesso di derivazione con il reato tributario di cui all'art. 4 d. Igs. 74/2000, avendo consentito l'evasione di imposta e la contestuale alterazione della contabilità.

2. Avverso il suddetto provvedimento la Fondazione in persona del legale rappresentante pro-tempore ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

2.1. Con il primo motivo deduce che la confisca di somme di danaro depositate su conto correnteiche ha sempre natura di confisca diretta, pur non richiedendo la dimostrazione del nesso di derivazione tra la somma sequestrata ed il supposto reato attesa la natura fungibile del denaro, non può tuttavia colpire somme che abbiano provenienza lecita e che quindi non possono derivare dal reato in contestazione, di talchè, secondo quanto affermato dalla sentenza della Terza Sezione Penale del 30.10.2017 n. 8995, ove si abbia la prova che si tratti di importi che non derivino dal reato, gli stessi, non rappresentando il risultato della mancata decurtazione del patrimonio per effetto dell'omesso versamento di imposte e non essendo perciò qualificabili come profitto, non sono ab origine sottoponibili a sequestro. Sostiene pertanto che, avendo la Fondazione istante assolto all'onere probatorio a suo carico mediante il deposito degli estratti del conto corrente bancario attestanti la provenienza di tutte le somme ivi giacenti dalla Regione Campania, da quest'ultima erogate a titolo di contributo per l'attività istituzionale svolta dall'ente destinatario, le somme apprese per effetto del disposto sequestro altro non fossero che i residui dei suddetti accrediti regionali, ovverosia importi del tutto estranei al reato contestato e che pertanto il diniego della rilevanza della prova fornita dall'istante integri il vizio di violazione di legge.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza del fumus commissi delicti, inteso come accertamento concreto, basato sulla indicazione di elementi dimostrativi, sia pure sul solo piano indiziario, della sussistenza del reato ipotizzato, contestando l'affermazione del Tribunale secondo la quale il finanziamento ad opera della Regione avrebbe dovuto essere contabilizzato. Deduce, al contrario, che le Onlus, come la Fondazione ricorrente, godono del trattamento fiscale agevolato, essendo le relative attività istituzionali esentate ai sensi dell'art. 10 d. lgs. 460/1997 sia dalle imposte che dall'obbligo della dichiarazione, mentre le attività commerciali connesse alle attività istituzionali sono sottratte a tassazione ma devono essere dichiarate, occorrendo pertanto distinguere tra attività istituzionali ed attività connesse. Sostiene che, avendo dimostrato attraverso la documentazione prodotta che il contributo pubblico erogatole era stato utilizzato per la ristrutturazione dell'immobile sede della stessa Onlus (Palazzo Vargas) e dunque per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali, circostanza peraltro ammessa dagli stessi giudici dell'appello cautelare, i suddetti contributi non erano soggetti ad imposizione fiscale, né dovevano essere dichiarati, essendo pertanto l'ordinanza impugnata, nel censurare l'omessa contabilizzazione delle somme presenti sul conto corrente "dedicato" agli accrediti regionali, incorsa nel vizio di violazione di legge atteso che trattavasi di importi che non dovevano essere contabilizzati al fine di essere recuperati a tassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 secondo motivo, che, involgendo la provenienza delle somme accreditate sul conto corrente della Fondazione attinto dalla misura cautelare, risulta logicamente preliminare al primo, non può ritenersi fondato. La distinzione operata dalla difesa tra attività istituzionali dell'ente, ovverosia prive di scopo di lucro, ed attività commerciali connesse, attraverso le quali la Onlus ricava fondi per la sua attività principale, le prime essendo esenti, così come stigmatizza il ricorso, sia dalle imposte che dall'obbligo della dichiarazione, e le seconde sottratte invece alla tassazione ma non dall'obbligo della dichiarazione fiscale, non rileva rispetto ai rilievi svolti dai giudici dell'appello cautelare, incentrati sulla mancata contabilizzazione delle somme transitate sul conto corrente attinto dal disposto sequestro. Anche a voler ritenere che su di esso confluissero esclusivamente le provvidenze di natura pubblica erogate dalla Regione Campania in favore della Onlus, con conseguente esclusione dei contributi destinati allo svolgimento di attività connesse, circostanza peraltro documentata attraverso la produzione degli estratti di conto corrente effettuata dall'istante, ciò non toglie tuttavia che si trattasse comunque di somme soggette all'obbligo di contabilizzazione, indipendentemente dal fatto che fossero esenti da tassazione e dall'obbligo della relativa dichiarazione fiscale. Anche per gli enti che non svolgono attività commerciale sono, infatti, previsti dal d.P.R. 600/1973, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, specifici oneri di contabilizzazione. Per quanto specificamente attiene alle Onlus, tale essendo la natura della Fondazione ricorrente, l'art. 20 bis del suddetto decreto dispone, peraltro a pena di decadenza di benefici fiscali per esse previsti, che debbano, in relazione all'attività complessivamente svolta (comprensiva, cioè, sia dell'attività istituzionale sia delle attività connesse), redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte a esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in un apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali (documento questo che coincide con il bilancio o rendiconto annuale, la cui redazione è altresì prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g, Dlgs 460/1997), con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall'articolo 22 del Dpr 600/1973, prevedendo comunque il terzo comma della disposizione in esame che tali obblighi si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 cod. civ.. Trattasi7in estrema sintesi/di una contabilizzazione che, ancorchè semplificata rispetto alla disciplina imposta alle imprese commerciali - cui le medesime onlus devono uniformarsi in relazione alle attività direttamente connesse, in quanto considerate per natura commerciali -, implica comunque il rispetto di stringenti obblighi contabili, finalizzati a garantire trasparenza ed efficienza nella loro gestione a fronte delle rilevanti agevolazioni fiscali riconosciute a loro favore. Correttamente pertanto il Tribunale salernitano ha rilevato come in assenza della suddetta contabilità, dalla quale soltanto sarebbe stato possibile verificare la destinazione effettiva dei contributi di natura pubblica accreditati alla Fondazione agli scopi per i quali erano stati erogati, anche le somme sul conto corrente oggetto della richiesta di revoca siano confluite nella ricostruzione della base imponibile sulla quale è stato compiuto il calcolo delle imposte evase: è proprio dalla mancata contabilizzazione che discende infatti la preclusione alla tracciabilità degli importi erogati dalla Regione Campania per le finalità istituzionali dell'ente, ed alla conseguente annoverabilità tanto degli accrediti quanto dei prelievi tra le operazioni non giustificate, dal momento che la circostanza che si trattasse di un conto corrente dedicato alle provvidenze di natura pubblica non vale a superare il mancato adempimento degli obblighi relativi alla loro contabilizzazione.
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