Cass. civ., sez. II, ordinanza 15/09/2022, n. 27177
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Testo completo
e - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28900-2017 proposto da: D AOBILI DI S D C S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. G C e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente -
contro
B A, rappresentata e difesa dall’avv. A C e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 3956/2017 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 15/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2022 dal Consigliere Dott. S O F D C Con atto di citazione ritualmente notificato B Alisa conveniva in giudizio la società Damarco Automobili s.a.s. di S D C innanzi il Tribunale di Busto Arsizio, per sentirla condannare al risarcimento del danno derivante da un difetto riscontrato nella vettura usata che l’attrice aveva acquistato dalla convenuta. In particolare, la B fondava la propria domanda sulla garanzia di conformità del bene prevista dal D. Lgs. n. 206 del 2005. Nella resistenza della società convenuta, il Tribunale, con sentenza n. 86 del 2014, rigettava la domanda. Interponeva appello avverso detta decisione la B e la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, n. 3956/2017, accoglieva il gravame, condannando la società appellata al risarcimento del danno. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione la società Damarco Automobili s.a.s. di S D C, affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso B Alisa. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 129-132 del D. Lgs. n. 206 del 2005, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ricostruito il fatto e non avrebbe tenuto conto della relazione tecnica integrativa del 15.10.2013, resa dal C.T.U. in udienza, riportata testualmente a pag. 6 del ricorso, dalla quale emerge che la rottura della parte del motore (pistoncino idraulico tendicatena) alla quale, secondo la B, doveva essere ricondotta la causa del danno, era avvenuta contemporaneamente alla rottura del motore, e non prima. Ciò dimostrerebbe, secondo la ricorrente, l’assenza del vizio al momento della consegna della vettura. La censura è fondata. La Corte di Appello afferma (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) dapprima che il danno è stato causato dal malfunzionamento del pistoncino idraulico tendicatena, e poi che detto pistoncino era funzionante al momento dell’acquisto. Sul punto, va osservato che l’art. 129 del codice del consumo recita, ai primi due commi: “1. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita’ del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;
d) sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti”. Sulla
contro
B A, rappresentata e difesa dall’avv. A C e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 3956/2017 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 15/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2022 dal Consigliere Dott. S O F D C Con atto di citazione ritualmente notificato B Alisa conveniva in giudizio la società Damarco Automobili s.a.s. di S D C innanzi il Tribunale di Busto Arsizio, per sentirla condannare al risarcimento del danno derivante da un difetto riscontrato nella vettura usata che l’attrice aveva acquistato dalla convenuta. In particolare, la B fondava la propria domanda sulla garanzia di conformità del bene prevista dal D. Lgs. n. 206 del 2005. Nella resistenza della società convenuta, il Tribunale, con sentenza n. 86 del 2014, rigettava la domanda. Interponeva appello avverso detta decisione la B e la Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata, n. 3956/2017, accoglieva il gravame, condannando la società appellata al risarcimento del danno. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione la società Damarco Automobili s.a.s. di S D C, affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso B Alisa. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 129-132 del D. Lgs. n. 206 del 2005, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ricostruito il fatto e non avrebbe tenuto conto della relazione tecnica integrativa del 15.10.2013, resa dal C.T.U. in udienza, riportata testualmente a pag. 6 del ricorso, dalla quale emerge che la rottura della parte del motore (pistoncino idraulico tendicatena) alla quale, secondo la B, doveva essere ricondotta la causa del danno, era avvenuta contemporaneamente alla rottura del motore, e non prima. Ciò dimostrerebbe, secondo la ricorrente, l’assenza del vizio al momento della consegna della vettura. La censura è fondata. La Corte di Appello afferma (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) dapprima che il danno è stato causato dal malfunzionamento del pistoncino idraulico tendicatena, e poi che detto pistoncino era funzionante al momento dell’acquisto. Sul punto, va osservato che l’art. 129 del codice del consumo recita, ai primi due commi: “1. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualita’ del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;
d) sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti”. Sulla
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