Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/02/2021, n. 03072

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/02/2021, n. 03072
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03072
Data del deposito : 9 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente sentenza sul ricorso iscritto al n. 6230/2015 R.G. proposto da Autotrasporti Brioschi di Scaccabarozzi Lorenzo & C. s.a.s. rappresentata e difesa dagli Avv.ti P P e A B B, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Alessandro Vessella, n. 30, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3896/07/14, depositata il 14 luglio 2014. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 13.10.2020 dal Consigliere R M C. Udito il PG in persona del sostituto R M il quale ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione.RG n.6230/2015 RGR Udito l'Avvocato dello Stato G R per la controricorrente.

RILEVATO CHE

Autotrasporti Brioschi impugnava due avvisi di pagamento, relativi alla dichiarazione sulla riduzione dell'aliquota dell'accise sul gasolio per autotrazione, presentata dalla società rispettivamente per gli anni 2005, 2006 e 2007 e per gli anni 2008 e 2009, emessi, a seguito di due distinte verifiche effettuate sull'esatto adempimento degli obblighi di dichiarazione previsti dal D.Lgs n. 504/1995 e del DPR 277/2000, ai fini del riconoscimento del credito di imposta maturato in relazione alle accise versate sul gasolio consumato, per il recupero dell'accisa risultata indebitamente fruita in compensazione. La CTP di Como, con sentenza n.133/4/13, respingeva il ricorso. La società proponeva appello e la CTR della Lombardia lo rigettava sul presupposto della falsità della dichiarazione che aveva comportato la decadenza dell'intero beneficio e non solo di quello relativo alla quantità di carburante dichiarato falsamente come consumato. Avverso la sentenza la società contribuente propone ricorso per cassazione affidando il suo mezzo a due motivi, illustrati con memoria. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli resiste con controricorso. Motivi della decisione 1.Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione (ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) degli artt. 3 e 5 del D.P.R. 9/6/2000, n. 277/2000 per avere la C.T.R. erroneamente supposto che le norme impongono l'indicazione del numero di targa anche nella dichiarazione e non solo nelle fatture in quanto il decreto non dispone nulla in ordine ai documenti giustificativi atti a dimostrate l'esistenza del credito nei casi in cui le società di autotrasporto fruiscono di un distributore di gasolio privato. La censura non è fondata. L'art. 3 D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 subordina il riconoscimento dell'agevolazione fiscale alla presentazione «entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare, [di] apposita dichiarazione», alla quale devono essere allegate le fatture in originale «contenenti anche gli estremi RG n.6230/2015 RGR della targa dell'autoveicolo rifornito» (comma 3);
«alla dichiarazione è [altresì] allegata copia dei certificati di immatricolazione degli autoveicoli aventi titolo al beneficio, nonché un prospetto, costituente parte integrante della dichiarazione stessa, riportante i seguenti ulteriori dati per singolo autoveicolo: il numero di targa ...» (comma 6). La presentazione di una dichiarazione incompleta - mancante, cioè, dei documenti e dei dati prescritti «per ottenere il beneficio di cui al comma 1 dell'articolo 1» (così il comma 1 dell'art. 3 D.P.R. n. 277 del 2000) - impedisce il riconoscimento dell'agevolazione fiscale, non potendosi ritenere sussistente il diritto alla stessa prescindendo dall'adempimento degli oneri (che non hanno una natura soltanto formale, ma sono finalizzati alla dimostrazione della pretesa del contribuente) volti al suo conseguimento (Cass. 25096/2019). A nulla rileva, dunque, l'esistenza di un distributore di gasolio privato.

2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 75 del DPR n. 445/2000, dell'art. 1 e 3 della legge n. 241/1991, dell'art. 97 Cost. e del principio di proporzionalità, per avere la CTR ritenuto che la società era decaduta dall'intero beneficio fiscale e non soltanto per la parte di credito presuntivamente dichiarato in eccesso. La censura è fondata.

2.1.La dichiarazione di consumo trimestrale ai fini della fruizione dell'agevolazione ha natura negoziale e non di mera dichiarazione di scienza in quanto diretta a manifestare la volontà di avvalersi del beneficio fiscale in ragione dell'affermazione della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal legislatore per il soddisfacimento delle finalità previste dalla I. n. 448 del 1998. La fattispecie, inoltre, è, in via generale, riconducibile alla disciplina per le dichiarazioni sostitutive di cui al d.P.R. n. 445 del 2000 sia perché l'art. 3, comma 1, d.P.R. n. 277 del 2000, entrato in vigore prima del citato decreto n. 445, richiamava esplicitamente, ai fini della disciplina della dichiarazione stessa la normativa in tema di dichiarazioni sostitutive previgente («[...] apposita dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale o negoziale RG n.6230/2015 RGR dell'impresa ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del comma 11 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191»), poi modificata dal d.P.R. n. 445 cit., sia perché, in ogni caso, la detta dichiarazione ha ad oggetto fatti (le quantità di gasolio, la loro destinazione, i veicoli che ne hanno fatto utilizzazione, ...) che sono «a diretta conoscenza dell'interessato», come previsto dall'art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000. 2.2.L'art. 4, commi 1 e 2, d.P.R. n. 277 del 2000 dispone: «1. L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di cui all'articolo 3 e la documentazione a corredo, entro trenta giorni dal ricevimento ne controlla la regolarità, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di quarantacinque giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti;
inoltre, entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione ovvero degli elementi e della documentazione mancanti, determina l'importo complessivo del credito spettante e, nel caso di richiesta di rimborso, emette apposito titolo per il pagamento di tale importo secondo le norme vigenti in materia di contabilità di Stato. Qualora non vi siano i presupposti per il riconoscimento del credito, l'ufficio ne dà comunicazione all'interessato mediante notifica del provvedimento di diniego ed agli altri uffici interessati secondo le disposizioni del decreto di cui all'articolo 7. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di controllo circa la veridicità della predetta dichiarazione.
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