Cass. pen., sez. II, sentenza 07/01/2020, n. 00202

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 07/01/2020, n. 00202
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00202
Data del deposito : 7 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: R A nato a ROBECCHETTO CON INDUNO il 09/09/1964 avverso la sentenza del 22/01/2018 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A M;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore P M che ha concluso per l'inamnnissibilita'. RITENUTO IN FATTO e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La CORTE di APPELLO di MILANO con sentenza in data 22/10/2018, in parziale riforma della sentenza con la quale il TRIBUNALE di MILANO in composizione monocratica in data 23/12/2016 aveva condannato R A a pena di giustizia - sospesa alla condizione del pagamento della provvisionale - per il delitto di truffa aggravata, commessa a ROBECCHETTO con INDUNO (MI) fino al 17/07/2012, riconosciute le attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., ritenute equivalenti all'aggravante contestata, con condanna altresì per gli interessi civili, revocava le statuizioni civili e confermava la sospensione ma senza subordinazione agli adempimenti indicati in primo grado.

2. L'imputato propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: % - come primo motivo, la manifesta illogicità della motivazione quanto alla conferma dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. (la cui esclusione, essendo stata revocata la querela, condurrebbe all'estinzione del reato), poiché la CORTE territoriale si sarebbe limitata a seguire un criterio oggettivo - l'entità della caparra cofirmataria non restituita, pari a circa 50.000 euro -, prescindendo dalle consistenti risorse finanziarie dimostrate dalla persona offesa e dalla entità complessiva del contratto sottoscritto, che ammontava a 550.000 euro;
- come secondo motivo, la carenza di motivazione sul diniego di applicazione dell'art.131 bis cod. pen., poiché la CORTE di APPELLO non ha considerato l'insussistenza degli ostacoli contenuti nella medesima disposizione;
come terzo motivo, la mancata motivazione sulla quantificazione della pena.
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