Cass. pen., sez. II, sentenza 07/01/2020, n. 00202
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: R A nato a ROBECCHETTO CON INDUNO il 09/09/1964 avverso la sentenza del 22/01/2018 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere A M;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore P M che ha concluso per l'inamnnissibilita'. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La CORTE di APPELLO di MILANO con sentenza in data 22/10/2018, in parziale riforma della sentenza con la quale il TRIBUNALE di MILANO in composizione monocratica in data 23/12/2016 aveva condannato R A a pena di giustizia - sospesa alla condizione del pagamento della provvisionale - per il delitto di truffa aggravata, commessa a ROBECCHETTO con INDUNO (MI) fino al 17/07/2012, riconosciute le attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., ritenute equivalenti all'aggravante contestata, con condanna altresì per gli interessi civili, revocava le statuizioni civili e confermava la sospensione ma senza subordinazione agli adempimenti indicati in primo grado. 2. L'imputato propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: % - come primo motivo, la manifesta illogicità della motivazione quanto alla conferma dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. (la cui esclusione, essendo stata revocata la querela, condurrebbe all'estinzione del reato), poiché la CORTE territoriale si sarebbe limitata a seguire un criterio oggettivo - l'entità della caparra cofirmataria non restituita, pari a circa 50.000 euro -, prescindendo dalle consistenti risorse finanziarie dimostrate dalla persona offesa e dalla entità complessiva del contratto sottoscritto, che ammontava a 550.000 euro;- come secondo motivo, la carenza di motivazione sul diniego di applicazione dell'art.131 bis cod. pen., poiché la CORTE di APPELLO non ha considerato l'insussistenza degli ostacoli contenuti nella medesima disposizione;come terzo motivo, la mancata motivazione sulla quantificazione della pena.