Cass. civ., SS.UU., ordinanza 04/05/2023, n. 11744
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È configurabile un conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciabile ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., qualora due organi appartenenti a diversi ordini giurisdizionali abbiano entrambi emesso una pronuncia negativa della propria giurisdizione, ancorché impugnata o suscettibile d'impugnazione, su due cause che, pur non presentando assoluta identità di "petitum" ovvero implicando la richiesta di provvedimenti diversi, postulino la soluzione della medesima questione di giurisdizione, non assumendo rilievo la circostanza che sia mancata la sequenza "classica" del conflitto negativo, che fa seguire alla prima declinatoria della giurisdizione la riassunzione dinanzi al giudice indicato e il successivo diniego da parte di quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'ammissibilità del ricorso per conflitto reale negativo di giurisdizione proposto in relazione a due pronunce di diniego di giurisdizione assunte autonomamente, in quanto contestualmente aditi i due giudici).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 20165/2022 Numero sezionale 125/2023 Numero di raccolta generale 11744/2023 Data pubblicazione 04/05/2023 LA CORTE SUPREM DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIC.
CONTRO
ANGELO SPIRITO - Primo Presidente f.f. - DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI FELICE MNNA - Presidente di Sezione - Ud. 07/03/2023 - D SI - Consigliere - CC GIACOMO MRIA STALLA - Consigliere - R.G.N. 20165/2022 MRGHERITA MRIA LEONE - Rel. Consigliere - Rep. A GTI - Consigliere - L RO - Consigliere - FRANCESCO TERRUSI - Consigliere - E VTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20165-2022 proposto da: G O, elettivamente domiciliato in ROM, VIA CESARE FERRERO DA CAMBIANO 82, presso lo studio dell'avvocato G S, rappresentato e difeso dall'avvocato E S;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Numero registro generale 20165/2022 Numero sezionale 125/2023 Numero di raccolta generale 11744/2023 Data pubblicazione 04/05/2023 domiciliato in ROM, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati G G, S C, A P, L C e S PEDEN;
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROM, VIA FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ARTURO MRESCA, che la rappresenta e difende;
- controricorrenti -
per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra le sentenze nn. 87/2022 della CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA depositata il 20/04/2022 e la n. 188/2022 del TRIBUNALE DI PAOLA depositata il 01/07/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere MRGHERITA MRIA LEONE;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale ROBERTO MUCCI, il quale chiede alle Sezioni Unite della Corte di dichiarare la giurisdizione della Corte dei conti.
FATTI DI CAUSA
Gelsomino Orlando, già dipendente di Poste Italiane spa (ancor prima Amministrazione P.T.) e in quiescenza dal 31.12.2010, aveva adito il Tribunale di Paola per ottenere il riconoscimento dei benefici pensionistici previsti dall'art. 50 del D.P.R. n. 1092/73, a mente del quale «i periodi di servizio prestato alla commutazione telefonica in qualità di operatore, di assistente o di capoturno da parte del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono aumentati di un terzo della loro durata. Tale aumento si computa come servizio effettivo. Il disposto di cui al comma precedente è esteso al personale dell'Amministrazione postelegrafonica applicato a mansioni di radiotelegrafista o di radiotelefonista o di capo-turno negli uffici radio p.t.». Ric. 2022 n. 20165 sez. SU - ud. 07-03-2023 -2- Numero registro generale 20165/2022 Numero sezionale 125/2023 Numero di raccolta generale 11744/2023 Data pubblicazione 04/05/2023 Il ricorrente premetteva di aver svolto dal giugno 1977 al gennaio 2001 mansioni di fonotrasmissione, fonoricezione e fonodettatura radiotelegrafica, nonché di aver espletato (poiché a ciò formalmente preposto) dal giugno 1997 al gennaio 2001 funzioni di capo turno. A fronte delle mansioni così svolte, di cui chiedeva l'accertamento, invocava il ricalcolo del trattamento pensionistico con le maggiorazioni previste. Il tribunale con la sentenza n. 188 del 1.07.2022 riteneva insussistente la propria giurisdizione valutando che la controversia rientrasse nella giurisdizione della Corte dei Conti. Nelle more del procedimento ordinario lo stesso ricorrente proponeva ricorso depositato il 31.03.2020 dinanzi alla Corte dei Conti, avanzando la medesima domanda. Con sentenza n. 87/2022 (depositata il 20.4.22) la corte adita riteneva la propria carenza di giurisdizione con la seguente motivazione valutando “che il presupposto fondante alla base delle pretese svolte in questa sede dal ricorrente è costituito dall'accertamento di questioni attinenti al rapporto di lavoro del dipendente, che costituiscono un prius logico imprescindibile per la valutazione della misura della pensione lamentata”. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 362 co.1 n.1 c.p.c, il Gelsomino chiedeva alle Sezioni Unite della Corte di cassazione di pronunciarsi sul conflitto reale negativo di giurisdizione. Si costituivano con distinti controricorsi Poste Italiane spa e Inps. La prima concludeva preliminarmente per la inammissibilità del