Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/11/2022, n. 41339

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/11/2022, n. 41339
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41339
Data del deposito : 3 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARDACIOTTO GIUSEPPE nato a CINQUEFRONDI il 13/12/1989 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore O M che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore l'avvocato G M AIATA del foro di PALMI, in difesa di CARDACIOTTO GIUSEPPE, che insistendo nei motivi di ricorso chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, appellata dall'imputato G C, con la quale il predetto, in esito al rito abbreviato, era stato condannato, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 1 di reclusione per il reato di omicidio colposo stradale in danno di C L commesso in Taurianova il 23 dicembre 2017. La dinamica dell'incidente è stata ricostruita nelle sentenze di merito, conformi, nei termini di seguito indicati. Il giorno 23 dicembre 2017 alle ore 14.20 lungo la strada provinciale SP32 l'imputato alla guida della autovettura Volk.swagen Golf, con direzione di marcia Taurianova-Palmi, nell'effettuare manovra di sorpasso del veicolo che lo precedeva, aveva impattato contro il motocarro Ape Piaggio condotto da L C che, percorrendo la strada nella medesima direzione di marcia, stava iniziando una manovra di svolta a sinistra verosimilmente senza azionare il dispositivo di direzione, e aveva cagionato così la morte immediata del predetto Cutrì. Il consulente del Pubblico Ministero aveva determinato la velocità del mezzo condotto da C in 65 Km/h.

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando due motivi.

2.1 Con il primo motivo, ha dedotto violazione di legge e mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'accertamento del nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento dannoso. La Corte di Appello avrebbe ritenuto integrata la causalità della colpa, senza indagare adeguatamente il profilo relativo alla idoneità del comportamento alternativo lecito ad impedire l'evento. In particolare i giudici avrebbero addebitato l'evento all'imputato per avere quest'ultimo omesso di adottare un comportamento improntato a massima prudenza, ovvero per non avere moderato la velocità, al fine di evitare situazioni di pericolo, ma in tal modo avrebbero sovrapposto il piano della verifica della sussistenza del nesso causale, con quello dell'accertamento della colpevolezza. Evidenzia il ricorrente che se è indubbio che C con il suo comportamento attivo alla guida del proprio autoveicolo abbia urtato la moto- ape, non altrettanto certo è che l'adozione della regola cautelare violata sarebbe valsa ad evitare l'evento ed al riguardo ricorda che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ritenuto che la causalità della colpa sussista solo quando la cautela richiesta avrebbe avuto significative probabilità di successo, ovvero quando l'evento avrebbe potuto essere ragionevolmente evitato ( Sez U. n. 38343 del 24/04/2014 Espenhahn in motivazione). In altri termini - rileva il ricorrente- non è sufficiente individuare in capo ad un soggetto la violazione della regola cautelare per addebitare alla condotta del soggetto, antecedente causale dell'evento, l'evento stesso, ma occorre, a tal fine, che l'evento derivatone rappresenti la concretizzazione del rischio che la regola mirava a prevenire, difettando altrimenti la componente della evitabilità della colpa. I giudici di merito avrebbero dovuto, dunque, accertare se la condotta di guida prudente, ovvero rispettosa del limite di velocità presente in loco, avrebbe potuto, a fronte della manovra di svolta a sinistra improvvisa, repentina e non segnalata della vittima, scongiurare l'evento, e non limitarsi a sostenere che C non avrebbe dovuto effettuare il sorpasso, ovvero la manovra che lo stesso consulente del Pubblico Ministero aveva definito tecnicamente lecita e consentita.
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