Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/08/2004, n. 16032

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I regolamenti del personale degli enti pubblici economici, anche se assumono la forma di atti unilaterali, hanno natura contrattuale in quanto all'atto unilaterale è sottesa la contrattazione collettiva; ne consegue che legittimamente essi possono essere modificati ad opera di successivi accordi aziendali, anche peggiorativi rispetto ai primi e il concorso tra discipline va risolto nel senso che la connotazione di specialità che accomuna il regolamento aziendale alla contrattazione collettiva aziendale rende quest'ultima idonea a porre una nuova disciplina, derogatoria di quella già contemplata dal regolamento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto logicamente e sufficientemente motivata la decisione di merito che aveva ritenuto applicabile ai dipendenti dell'AMAN - attuale ARIN - la contrattazione collettiva per i dipendenti delle aziende municipalizzate degli acquedotti piuttosto che il regolamento organico dell'Acquedotto di Napoli del 22 settembre 1945).

Nel vigente ordinamento giuridico non esiste un principio di parità di trattamento economico dei lavoratori che impedisca alla disciplina collettiva di prevedere, in determinate situazioni, una differenziazione della retribuzione pur a parità di categoria e di mansioni; pertanto, le parti sociali, nell'esercizio della loro autonomia collettiva, possono prevedere, in occasione di un rinnovo di un contratto collettivo (nella specie, aziendale), che determinati aumenti della retribuzione, riconosciuti con effetto retroattivo, spettino unicamente ai lavoratori in servizio alla data del rinnovo, e non anche ai lavoratori cessati dal servizio a tale data, ancorché in servizio nel precedente periodo relativamente al quale siano stati (retroattivamente) attribuiti i miglioramenti retributivi.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/08/2004, n. 16032
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16032
Data del deposito : 17 agosto 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S S - Presidente -
Dott. C P - Consigliere -
Dott. M F A - Consigliere -
Dott. R F - Consigliere -
Dott. A G - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE CARLO CRESCENZO, MILO MICHELE, domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato B M, giusta delega in atti;



- ricorrenti -


contro
A.R.I.N. - AZIENDA RISORSE IDRICHE NAPOLETANE S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA CICERONE

28, presso lo studio dell'avvocato R I, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO CASTIGLIONE, L R, giusta delega in atti;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 656/01 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 04/06/01 R.G.N. 1328/00;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12/03/04 dal Consigliere Dott. G A;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. N V che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PO


1. Con separati ricorsi, depositati in data 14 e 15 aprile 1997 innanzi al Pretore del lavoro di Napoli, i ricorrenti in epigrafe, De Carlo Crescenzo e Milo Michele, narravano in punto di fatto di essere stati assunti, in data 4 maggio 1995, dall'AMAN (attuale ARIN) dopo avere lavorato per la stessa in esecuzione di una convenzione con la NAC-GEPI fin dal 1993;
di essere stati inquadrati, all'atto dell'assunzione, nel livello C2 della classificazione prevista dal CCNL per i dipendenti delle aziende Municipalizzate;
di essere stati promossi al livello C1 dal primo novembre 1996;
di essere stati sempre addetti alle centrali di sollevamento ove avrebbero dovuto disimpegnare mansioni di meccanico elettricista, ma dove avevano, invece, espletato mansioni di gestione degli impianti di sollevamento;
i ricorrenti evidenziavano la complessità delle mansioni svolte ed il grado di responsabilità e professionalità richiesto. Ciò premesso i ricorrenti richiamavano un orientamento della giurisprudenza di merito che aveva riconosciuto ai dipendenti dell'AMAN addetti alle medesime mansioni la qualifica di impiegato di concetto prevista dal Regolamento organico e lamentavano che al momento dell'assunzione era stata invece imposta una disciplina diversa rispetto a quella prevista dal Regolamento speciale dell'azienda, con l'aberrante risultato che lo stato giuridico dei dipendenti della medesima azienda risultava disciplinato da due regolamenti diversi.
Chiedevano dunque il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella qualifica di impiegato di concetto 4^ livello del regolamento aziendale ovvero, in ogni caso, ove ritenute applicabili le disposizioni di cui al C.C.N.L., nel livello A3 del medesimo contratto, in ottemperanza degli accordi conclusi con le OOSS ed approvati con delibera n. 288 del 20.9.1996.
Tanto premesso adivano il giudice del lavoro chiedendo, ai sensi dell'art. 2103 c.c., che fosse accertato e dichiarato il diritto ad essere inquadrati, secondo le previsioni del Regolamento organico del 22.9.1945, nel 4^ livello quale impiegati di concetto sin dalla data di assunzione o da quella diversa individuata in corso di causa;
in via subordinata, ove il rapporto fosse stato ritenuto disciplinato dal CCNL del 1991 chiedevano che fosse dichiarato il diritto ad essere inquadrati nel livello A3 o in quello inferiore accertato in corso di causa;
in via di estremo subordine chiedevano che fosse dichiarato il diritto all'inquadramento nel livello C1 riconosciuto dal novembre 1996 fin dalla data di assunzione con condanna in ogni caso, della società al pagamento delle differenze retributive maturate da quantificare in separata sede e delle spese di lite. Costituitasi la resistente eccepiva l'infondatezza della domanda della quale chiedeva il rigetto. Evidenziava che al momento dell'assunzione i lavoratori avevano esplicitamente accettato l'applicabilità del trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. del 1991 sottoscrivendo quindi un verbale di conciliazione sindacale con il quale accettavano le condizioni di assunzione. L'azienda riassumeva quindi le vicende sindacali che avevano segnato il passaggio alla regolamentazione di cui alla contrattazione collettiva nazionale e sosteneva la derogabilità delle disposizioni del regolamento organico aziendale. Nel merito la convenuta eccepiva la modestia delle mansioni disimpegnate dai ricorrenti e la piena applicabilità alla fattispecie della declaratoria del livello C1 del C.C.N.L.. A seguito dell'espletamento della prova testimoniale, il
primo giudice con sentenza in data 8.2.2000 accoglieva solo parzialmente la domanda riconoscendo il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nel 4^ livello previsto dal Regolamento organico e condannava l'ARIN al pagamento di tutte le differenze retributive.

2. Avverso tale sentenza con ricorso depositato in data 12.4.2000 ha proposto appello l'ARIN lamentando che il primo Giudice avesse ritenuto pacifica l'applicabilità al rapporto delle disposizioni del Regolamento organico pur in presenza di espressa e puntuale contestazione al riguardo. Richiamava in proposito le eccezioni già svolte in primo grado ed insisteva sostenendo l'applicabilità delle diverse disposizioni del C.C.N.L. del 1991, come concordato con le OOSS. Nei merito l'appellante sosteneva che le emergenze istruttorie avevano confermato la modestia delle mansioni svolte dai ricorrenti e l'assoluta inesistenza di profili inerenti lo svolgimento di funzioni direttive.
L'appellante chiedeva dunque il rigetto delle avverse domande con vittoria delle spese del doppio grado.
Ricostituitosi il contraddittorio i lavoratori negavano che al rapporto dei dipendenti dell'azienda potessero applicarsi diverse discipline in deroga alle prevalenti disposizioni del Regolamento organico. In ogni caso, gli appellati sostenevano che azienda e OO.SS. avevano parzialmente derogato alla classificazione del personale prevista dal C.C.N.L., adeguando le figure professionali con l'accordo approvato con la delibera del 20.9.1996 n. 288. Al riguardo spiegavano pertanto appello incidentale perché, nell'ipotesi di ritenuta inapplicabilità alla fattispecie della disciplina di cui al regolamento organico, le mansioni svolte venissero comunque ricondotte alle previsioni del livello A3 ovvero, in via subordinata, del livello B1 del C.C.N.L.. Gli appellati richiamavano ancora una volta un favorevole orientamento giurisprudenziale che aveva avuto modo di valutare in modo positivo le complesse mansioni svolte, quali anche dalla istruttoria emerse espletata.
Con sentenza del 23 maggio - 4 giugno 2001 la Corte d'appello, in accoglimento dell'impugnazione proposta dall'ARIN ed a riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava il diritto degli appellati all'inquadramento nel livello C1 del c.c.n.l. a far data dal 4 agosto 1995 con conseguente condanna dell'ARAN al pagamento delle relative differenze retributive, oltre accessori.
Avverso questa pronuncia ricorrono per Cassazione il De Carlo ed il Milo con quattro motivi di impugnazione, illustrati anche da successiva memoria.
Resiste con controricorso la società.
MOTIVI DELLA DECISIONE

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