Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/06/2010, n. 14611
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Nell'ambito delle categorie professionali individuate dall'allegato A) al CCNL Regioni Autonomie Locali del 31 marzo 1999, la figura prevista alla lett. D) di "segretario autonomo delle istituzioni scolastiche della provincia" deve intendersi riferita soltanto a coloro che agiscono in ambito provinciale, curando una pluralità di istituzioni scolastiche nel loro complesso, e non a coloro che svolgano la loro attività nel più ristretto ambito di un comune e si occupino, all'interno di esso, soltanto del servizio scolastico di refezione. (Fattispecie relativa al rigetto dell'impugnazione avverso la sentenza della corte di appello che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta dal ricorrente per l'inquadramento nella suddetta categoria professionale).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. V P - Presidente di Sezione -
Dott. D N L F - Presidente di Sezione -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. G U - Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. N A - Consigliere -
Dott. L T M - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16645/2009 proposto da:
S A, PAGLIARELLO AUSILIA, CASSARÀ SERAFINA, MARTORANA LORENZA ANTONIA, DAMANTI MARIA CONCETTA, BONIFACIO SERAFINA, RUSSO ANGELA, INFANTINO CALOGERA, BONSIGNORE GAETANA MARIA VENERANDA, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati TRIBULATO GIUSEPPE, FALZONE CALCEDONIO, per delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI CALTANISSETTA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 10, presso lo studio dell'avvocato C A M L, rappresentato e difeso dall'avvocato B G, per procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 94/2009 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 09/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/2010 dal Consigliere Dott. L T M;
udito l'Avvocato BALISTRERI Giuseppe;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso (A.G.O.). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe indicata del 5 aprile 2009 la Corte d'appello di Caltanissetta, confermando la statuizione di primo grado, dichiarava la propria carenza di giurisdizione sulla domanda proposta da Bonsignore Gaetana Maria e da altre otto lavoratrici, inquadrate in area C livello economico quinto, nei confronti del Comune di Caltanissetta datore di lavoro, per l'accertamento del diritto all'inquadramento nella superiore area D livello economico secondo. Le lavoratrici assumevano che, all'epoca del loro passaggio alle dipendenze del Comune, avvenuto a seguito della soppressione del patronato scolastico di cui erano state dipendenti, avrebbero dovuto essere inquadrate, ai sensi del D.P.R. n. 347 del 1983, art. 40, nella settima qualifica funzionale e non nella sesta e che, a causa di tale errato inquadramento, erano state poi collocate, con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale degli enti locali di cui al CCNL del 1999, in area C anziché in area D. La Corte territoriale rilevava che le originarie ricorrenti, provenendo dal soppresso patronato scolastico, erano state assunte dal Comune con Delibera consiliare del 19 ottobre 1983 con attribuzione della qualifica di segretarie econome di sesto livello e che le medesime fondavano la pretesa al superiore inquadramento in area D (una volta trasformato il sistema delle qualifiche funzionali in aree) sulla erroneità della citata delibera, assumendo che il Comune avrebbe dovuto mantenere il loro inquadramento nel settimo livello, procedendo ad una esatta applicazione del D.P.R. n. 347 del 1983, art. 40. Poiché quindi la causa petendi risaliva a data
anteriore al 30 giugno 1998, la controversia non poteva che competere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Nè nella fattispecie era ravvisabile un illecito permanente protratto oltre la data del 30 giugno 1998, giacché non si controverteva su una condotta illecita, ma su un inadempimento contrattuale fondato su un asserito errato inquadramento iniziale. Avverso detta sentenza le soccombenti ricorrono con due motivi. Resiste il Comune di Caltanissetta con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si censura la sentenza per avere negato la giurisdizione AGO sulla domanda di inquadramento nella categoria D posizione economica D2 con decorrenza dal primo aprile 1999 in forza del Nuovo Ordinamento