Cass. civ., sez. I, ordinanza 16/01/2023, n. 1076

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In tema di ipoteca giudiziale, ove sia richiesta la cancellazione dell'ipoteca iscritta in forza della sentenza di separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 156, comma 5, c.c., il giudice avanti al quale sia proposta la relativa istanza è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento dell'obbligato e a emanare, in mancanza, l'ordine di cancellazione previsto dall'art. 2884 c.c.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 16/01/2023, n. 1076
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1076
Data del deposito : 16 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 30476/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 1076/2023 Data pubblicazione 16/01/2023 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto: FRANCESCO ANTONIO Presidente IPOTECA GENOVESE Ud. 15/12/2022 LAURA TRICOMI Consigliere CC ALBERTO PAZZI Consigliere PAOLA VELLA Consigliere MAURA CAPRIOLI Consigliere-Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30476/2020 R.G. proposto da: A.F. elettivamente domiciliato in ROMA VIA POFI, 6 SC. D INT. 14, presso lo studio dell'avvocato CORTI PIO ([...]) rappresentato e difeso dall'avvocato PERONI CESARE ([...]) -ricorrente- P.R. elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 8, presso lo studio dell'avvocato DE LUCA MICHELE ([...]) rappresentato e difeso dall'avvocato FISCHI ROBERTO ([...]) -resistente- Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 30476/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 1076/2023 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 647/2020 one 16/01/2023 depositata il 26/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che: Con sentenza nr 647/2020 la Corte di appello di Milano accoglieva l'appello proposto da P.R. [nei confronti di A.F. avverso la decisione del Tribunale di Busto Arstizio disponendo che fosse iscritta (o mantenuta l'iscrizione già eseguita)dall'appellante ipoteca Su tutti i immobili beni dell'appellato nella misura di € 139.200,00 a garanzia delle obbligazioni di mantenimento dei figli minori. La Corte distrettuale riteneva che per l'iscrizione ipotecaria ad opera del creditore non era richiesto l'esistenza e la permanenza nel tempo di un pericolo di inadempimento del debitore tenuto conto delle finalità dell'istituto che è quella di assicurare l'adempimento di un credito già accertato così da rendere effettiva la tutela del creditore per tutto il tempo durante il quale il suo credito venga man mano a maturazione, sia pure con periodicità. Osservava poi che l'importo, quantificato e fatto oggetto di garanzia, appariva congruo in ragione dell'età scolare dei minori escludendo il diritto dell'appellato alla riduzione dell'iscrizione ipotecaria per essere la parte superiore assoggettata al vincolo eccedente l'importo garantito. Evidenziava, al riguardo, che non vi era spazio per una rideterminazione del credito garantito sottolineando che quest'ultimo era pari ad € 150.000,00 e che il valore degli immobili gravati da ipoteca era pari ad € 165.000,00 e che pertanto una 2 di 8 Oscuramento d'Ufficio Numero registro generale 30476/2020 Numero sezionale 4585/2022 Numero di raccolta generale 1076/2023 riduzione non fosse rispondente ai criteri previsti dalla disposizioneone 16/01/2023 di cui all'art 2876 c.c.. ha proposto ricorso Avverso tale sentenza A.F. affidato a due motivi cui ha resistito P.R. solo formalmente. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli art 156 quinto comma c.c., dell'art 2818 c.c. in relazione all'art 360, primo comma, nr 3, c.p.c. per avere la Corte di appello interpretato non correttamente la normativa in tema di iscrizione ipotecaria a seguito di sentenza di separazione, ritenendo che detta iscrizione non fosse subordinata al presupposto costituito dall'esistenza e dalla permanenza nel tempo di un pericolo del debitore o di un inadempimento già accertato. falsaCon un secondo motivo si denuncia la violazione e applicazione degli art 2872, 2874, 2875 e 2876 c.c., 337 ter e 337 septies c.p.c. in relazione all' art 360 primo comma nr 3 c.p.c., per avere la Corte di appello non correttamente applicato ed interpretato le norme sulla riduzione dell'ipoteca e sulla durata del dovere di mantenimento dei figli. Il primo motivo è fondato con

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