Cass. pen., sez. V trib., sentenza 18/05/2022, n. 19537

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 18/05/2022, n. 19537
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19537
Data del deposito : 18 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COSTIN DRAGOS MARIAN nato il 19/03/1978 avverso l'ordinanza del 08/07/2021 del TRIBUNALE di PISTOIAudita la relazione svolta dal Consigliere M B;
lette le conclusioni del PG MARIELLA DE MASELLIS che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Firenze cola

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Pistoia, decidendo quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di restituzione in termini avanzata da D M C, il quale denuncia di non essere mai venuto a conoscenza della sentenza emessa dal medesimo tribunale il 28.10.2019, irrevocabile il 3.6.2020, con la quale è stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione e 200 euro di multa per il reato di tentato furto aggravato commesso il 1.9.2016. Il giudice dell'esecuzione ha rilevato come, in data 10.5.2017, l'istante avesse eletto domicilio presso lo studio del difensore d'ufficio, l'avv. N V del foro di Pistoia, sicchè la sentenza non doveva essere notificata all'imputato.

2. Ha proposto ricorso l'istante, tramite il difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge del provvedimento impugnato, avuto riguardo agli artt. 175 e 568, ultimo comma, cod. proc. pen.: il giudice competente a decidere avrebbe dovuto essere quello dell'impugnazione del provvedimento, ai sensi dell'art. 175, comma quarto, cod. proc. pen., e cioè la Corte d'Appello di Firenze, cui si sarebbe dovuto trasmettere gli atti (si cita, al riguardo, Sez. 5, n. 1206 del 20/11/2020, dep. 2021). Si è prodotta, a giudizio della difesa, una nullità assoluta, per violazione dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen.. Dal punto di vista del merito della richiesta di restituzione in termini, il ricorrente rappresenta l'inesattezza dell'argomento addotto per rigettare la richiesta: non è sufficiente, ai fini di ritenere l'imputato a conoscenza della sentenza emessa nel processo a suo carico, la notifica presso lo studio del difensore d'ufficio, eletto quale domicilio, se non vi è traccia in atti della stabile presenza dell'imputato sul territorio nazionale, ovvero della reale ed effettiva instaurazione di un rapporto professionale con il difensore d'ufficio stesso, ovvero ancora di elementi sintomatici che denotino la volontaria "fuga dal processo" di costui.

3. Il PG ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Firenze.
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