Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/05/2002, n. 6607
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Deve essere riconosciuto il beneficio della riduzione alla meta' dell'aliquota IRPEG, giusta disposto dell'art. 6 d.P.R. 601/1973, alla Compagnia San Paolo, attesane la natura fondazione bancaria dotata di personalita' giuridica con finalita' di interesse pubblico e di utilita' sociale, che si limita ad amministrare le partecipazioni derivanti dal conferimento della propria azienda bancaria ad una societa' per azioni ed a destinare i relativi dividendi agli scopi statutari senza fini lucrativi. --------------------------- Massima tratta dal CED della Cassazione.
Sul provvedimento
Testo completo
Fatto
Il Ministero delle finanze ricorre per la cassazione della sentenza della
Commissione tributaria regionale di Torino 17 giugno 1999, n. 99/13/99,
depositata il 29 luglio 1999 e notificata il 13 settembre 1999, che, in
accoglimento dell'appello della =======, ha annullato la sentenza della
Commissione tributaria provinciale di Torino n. 162/34/98, ed ha
conseguentemente accolto la domanda di rimborso, condannando la Direzione
regionale delle Entrate, Sezione di Torino, al pagamento delle spese dei due
gradi di giudizio per lire 100.000.000. La stessa sentenza, inoltre, ha
dichiarato inammissibile l'appello contro il II Ufficio delle imposte
dirette di Torino, nei confronti del quale ha compensato le spese.
I presupposti della controversia sono i seguenti:
la =====, ente pubblico dotato di personalita' giuridica che ha per scopo
"finalita' di interesse pubblico e di utilita' sociale...", ha
tempestivamente presentato la dichiarazione dei redditi 1996, denunciando un
imponibile Irpeg di circa 80 miliardi e ha versato un'imposta di circa 580
milioni, senza tener conto dell'agevolazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 601, onde, a sua detta, evitare un eventuale accertamento
in rettifica con relative sanzioni.
Sempre nel 1997 la ===== ha inviato al Centro servizi di Torino una
dichiarazione integrativa per il 1996, con la quale ha modificato l'aliquota
applicata dal 37 per cento al 18,50 per cento e ha chiesto il rimborso del
credito risultante, di oltre 14 miliardi, con apposita istanza diretta alla
Direzione regionale delle entrate ex art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602;
- formatosi il silenzio rifiuto, la ==== ha avanzato ricorso alla
Commissione tributaria provinciale, chiedendo il riconoscimento del diritto
al rimborso;
- la Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso per due
ragioni: 1) la dichiarazione e' soggetta a essere integrata ex art. 9 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo il quale la dichiarazione puo'
essere integrata solo per correggere errori od omissioni, e non nei casi,
come quello in esame, di esplicito comportamento volontario adottato per
evitare il rischio di eventuali sanzioni;
2) non risulta, poi, che la
Compagnia ricorrente possa beneficiare dell'agevolazione richiesta ex art. 6
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, perche' le sue finalita' non rientrano
nei casi previsti da tale articolo;
- la contribuente ha proposto appello contro la sentenza della Commissione
tributaria provinciale e l'impugnazione e' stata accolta dalla Commissione
tributaria regionale di Torino.
La sentenza della Commissione tributaria regionale di Torino 17 giugno 1999,
n. 99113/99, ora impugnata per cassazione, e' cosi' motivata:
- se, come afferma la stessa decisione appellata, non e' oggetto del
giudizio la ritrattabilita' o meno della dichiarazione iniziale del
contribuente, neanche e' dato discutere se la dichiarazione integrativa ex
art. 9, ultimo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sia o meno idonea a
modificare l'originaria dichiarazione;
- posto, dunque, che e' la domanda di rimborso che viene in discussione
occorre accertare se la ==== rientri o meno tra i soggetti che la legge
ammette a fruire dell'agevolazione in tema di Irpeg;
a parere del Collegio
la soluzione del problema dev'essere individuata nella vigente legislazione
rettamente interpretata;
e, allora, il nodo diventa l'art. 6, n. 1), lettera
b), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, che individua i soggetti esenti
negli "... istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che
non hanno fine di lucro ..." - non puo' essere esclusa dal novero la ====,
considerato che la L. 30 luglio 1990, n. 218, ed il D.Lgs. 20 novembre 1990,
n. 356, hanno disposto la scissione fra attivita' bancaria propriamente
detta e attivita' di beneficenza e assistenza, che in precedenza facevano
capo allo stesso soggetto;
la ==== si limita ad amministrare le
partecipazioni derivanti dal conferimento della propria azienda bancaria a
una societa' per azioni e destina i relativi dividendi agli scopi statutari
e senza fini locativi;
- l'appello contro la Direzione regionale delle Entrate merita, dunque,
accoglienza, mentre inammissibile e' l'appello contro l'Ufficio distrettuale
delle imposte dirette, non essendo tale Ufficio legittimato a stare in
giudizio.
Il Ministero delle finanze adduce, nel suo ricorso per cassazione, tre
motivi di impugnazione.
Il Ministero delle finanze conclude chiedendo che la Corte di Cassazione
accolga il ricorso e, per l'effetto, annulli l'impugnata sentenza della
Commissione tributaria regionale di Torino, con ogni consequenziale
provvedimento, anche in ordine alle spese di giudizio.
La ===== resiste con controricorso, chiedendo che il ricorso sia dichiarato
inammissibile e, comunque, respinto, con la condanna dell'amministrazione
ricorrente alle spese di giudizio.
La controricorrente deposita anche una memoria, e, in sede di udienza
pubblica, in replica alle conclusioni del Pubblico ministero, deposita delle
note d'udienza.
Diritto
Il Ministero delle finanze adduce come primo motivo di ricorso per
cassazione la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 del codice di
procedura civile;
omessa pronuncia;
violazione e falsa applicazione dell'art
9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
motivazione carente e insufficiente
su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti, in
relazione all'art. 50 e all'art. 62 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e
all'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), del
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