Cass. civ., sez. III, sentenza 12/10/2021, n. 27686

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 12/10/2021, n. 27686
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27686
Data del deposito : 12 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 20715-2018 proposto da: RACES FINANZIARIA SPA, elettivamente 2021 domiciliata in ROMA, VIA

TACITO

41, presso lo 1382 studio dell'avvocato P P, rappresentata e difesa dall'avvocato C D F per procura speciale in atti;

- ricorrente -

contro

BARCLAYS BANK PLC, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, 99, presso lo studio dell'avvocato S R, rappresentata e difesa dall'avvocato F M per procura speciale in atti;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 5493/2017 della CORTE D'APPELLO di M, depositata il 29/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2021 dal Consigliere Dott. L R;
udito il Sostituto Procuratore Generale in persona della Dott.ssa A M S,

FATTI DI CAUSA

1.- Races Finanziaria s.p.a. (di seguito, R.) propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi ed illustrato da memoria, nei confronti di Barclays Bank PLC (di seguito, B.B.), per la cassazione della sentenza n. 5493\2017, depositata dalla Corte d'Appello di Milano in data 29.12.2017. 2. - Resiste con controricorso illustrato da memoria la Barclays Bank PLC . 3. - Questi i fatti. 3.1. - Nel 2014 il Tribunale di Milano, in accoglimento di una domanda proposta da Races Finanziaria s.p.a., emetteva la sentenza n. 10463 del 2014 ( che la ricorrente definisce parziale), con la quale, accertata l'esistenza di un contratto preliminare di cessione di crediti tra B.B. e R. ed accertato che la B. B. era rimasta inadempiente rispetto all'impegno assunto di stipulare un contratto definitivo per l'ulteriore montante lordo di euro 440.000,00 per ulteriori due anni, dichiarava che la B.B. avrebbe dovuto acquisire 440.000 milioni di crediti generati o generandi nell'arco di due anni dalla notifica della sentenza alle condizioni di cui al contratto preliminare e condannava la convenuta B.B. al risarcimento del danno prodotto con il suo inadempimento all'attrice R., da accertarsi nel giudizio in prosecuzione. 3.2. - La cancelleria rilasciava copia esecutiva della predetta sentenza, e la R. notificava precetto alla B.B. che dapprima proponeva un ricorso ex art. 700 cod.proc.civ. per ottenere l'inibitoria dell'esecuzione forzata e della iscrizione dell'ipoteca giudiziale, che veniva dichiarato inammissibile in presenza di una tutela tipica, quindi proponeva opposizione a precetto. L'esecuzione veniva sospesa, e il reclamo avverso il provvedimento di sospensione rigettato. 3.3. - In accoglimento della opposizione a precetto proposta dalla Banca, il Tribunale di Milano, nel 2016, dichiarava che la sentenza parziale posta in esecuzione non possedeva efficacia immediatamente esecutiva e che la stessa non conteneva statuizioni di condanna al pagamento di somme di denaro o altro. Ordinava pertanto alla Races di astenersi dal porla in esecuzione nonché dal presentare richiesta di iscrizione ipotecaria. 3.4. - L'appello della Races veniva parimenti rigettato con la sentenza qui impugnata, che ribadiva che la società precettante non aveva in effetti in mano alcun titolo esecutivo. La sentenza qui impugnata, riportato il dispositivo della sentenza di primo grado, evidenziava come esso contenesse solo statuizioni di accertamento, salvo la condanna generica di risarcimento dei danni, per la cui liquidazione rimandava al giudizio in prosecuzione. 3.4.1. - Affermava poi che, sebbene l'art. 282 c.p.c. non indichi espressamente limiti tipologici per le sentenze provvisoriamente esecutive, essi possano essere desunti per via interpretativa, dovendosi escludere che la sentenza emessa ex art. 2932 c.c. possa produrre effetti prima del passaggio in giudicato. Anche per il contratto di cessione dei crediti, evidenziava che l'effetto traslativo potesse derivare solo dal contratto definitivo. Quanto ai capi di sentenza suscettibili di autonoma esecutività, segnalava che essi non devono essere legati da un rapporto sinallagmatico ai precedenti. 3.4.2. - Metteva poi in rilievo che, come indicato dalla stessa appellante, la sentenza del 2014, che avrebbe dovuto costituire il titolo, era stata successivamente integralmente riformata dalla sentenza n. 333\2017 della corte d'appello di Milano, e che le domande della R. erano state rigettate. Per cui, segnalava il venir meno del titolo che R. voleva porre a base della esecuzione, nonché il venir meno di ogni interesse a che si affermasse la sua idoneità o meno ad essere immediatamente esecutivo. 3.4.3. - Anche quanto alla questione della idoneità o meno della sentenza impugnata, che recava condanna da liquidarsi in successivo giudizio, a costituire titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, ne indicava la perdita di interesse attuale, essendo stata caducata la sentenza da porre a base dell'iscrizione. 3.5. - La R. propone quattro motivi di ricorso. 3.6. - Nel frattempo, con ordinanza n. 24596 del 2019, questa
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