Cass. civ., sez. II, sentenza 28/09/2022, n. 28175
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Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso R.G.N. 33168/2018 proposto da: CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO in persona del Presidente, rappresentata e difesa dagli avvocati F P e S P ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato A M, via Confalonieri 5, Roma;
- ricorrente -
contro
T P, rappresentato e difeso dall'avvocato R Z ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Caio Mario 27;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 899/2018, pubblicata il 30.07.2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'Il maggio 2022 dal Consigliere Dott.ssa C B M;
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, Sostituito Procuratore Generale F T, che ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. La Camera di commercio di Bolzano ha emesso nei confronti dell'arch. P T due ordinanze di ingiunzione per avere violato, "nella sua funzione di collaboratore dell'impresa individuale House & Home del geom. A G, con sede a Montecatini Terme, che secondo il registro delle imprese esercita l'attività di agente di affari in mediazione", con riferimento a due periodi diversi (novembre 2015 ed aprile 2016), la disposizione di cui all'art. 2 della legge n. 39/1989 (esercizio dell'attività di mediazione senza iscrizione nell'apposito ruolo ovvero senza avere dimostrato la qualifica professionale tramite segnalazione certificata di inizio attività). T ha proposto due distinti giudizi di opposizione avverso le due ordinanze davanti al Giudice di pace di Bolzano, che ha respinto entrambe le opposizioni. In particolare, con la sentenza n. 683/2017 il Giudice di pace ha rigettato l'opposizione che aveva ad oggetto l'ingiunzione di pagamento relativa al periodo di novembre 2016. Con riferimento all'accertamento dello svolgimento di attività di intermediazione immobiliare, il Giudice di pace ha ritenuto che l'attività svolta da T non possa essere qualificata come mera attività di consulenza esterna di tipo tecnico-amministrativo, né che T potesse essere inquadrato quale semplice dipendente della House & Home con mansioni di addetto ai servizi: il fatto che il suo nominativo sia apparso ripetutamente in annunci di vendite immobiliari come persona di riferimento presupporrebbe inevitabilmente lo svolgimento di attività di mediazione.
2. La sentenza è stata impugnata da T. Il Tribunale di Bolzano, con la sentenza 30 luglio 2018, n. 899, ha annullato l'ordinanza di ingiunzione e ha condannato la Camera di commercio a rimborsare a T le spese di entrambi i gradi di giudizio: ad avviso del Tribunale l'attività svolta da T va ricondotta a mera attività preparatoria e non può essere qualificata, in base alle prove offerte, quale attività di mediazione vera e propria.
3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano. P T resiste con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'udienza.
CONSIDERATO CHE
I. Il ricorso è articolato in due motivi fra loro strettamente connessi.
1. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 1754 c.c. e degli artt. 2, comma primo, 3, comma quinto, e 8, comma primo, della legge n. 39/1989: è pacifico che l'architetto T ha pubblicato una "moltitudine" di annunci aventi ad oggetto proposte di compravendita e locazione di immobili in cui sì compariva il riferimento della House & Home Immobiliare del geom. A G, ma venivano indicati i suoi contatti telefonici e di posta elettronica per richiedere informazioni;
altrettanto pacifico è che T non aveva svolto antecedentemente alla pubblicazione di tali annunci alcuna segnalazione di inizio attività, comprovante il possesso di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento della medesima;
il Tribunale di Bolzano ha pertanto erroneamente interpretato la pronuncia della Corte di cassazione n. 8708/2009, in quanto l'attività da considerarsi meramente accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione è da individuarsi "rispetto a quelle azioni che non siano volte a favorire una interrelazione fra le parti, finalisticamente preordinata ex ante alla conclusione di uno specifico affare", azioni che sono invece ravvisabili nel comportamento di T, che non è stato un semplice ausiliario esterno della House & Home Immobiliare.
2. Il secondo motivo contesta violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.: a fronte della prova per presunzioni a cui può ricorrere la pubblica amministrazione in sede di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, è preciso onere dell'opponente fornire specifica prova contraria dei fatti impeditivi ed estintivi ai sensi dell'art. 2697, comma secondo c.c., prova che non è stata data da T. I motivi non possono essere accolti. Questi sono i passaggi argomentativi della pronuncia del Tribunale di Bolzano: • il Tribunale ha anzitutto evidenziato la delicatezza della funzione del mediatore in considerazione dei valori economici coinvolti e del grado di professionalità a questi richiesto, profili che dal punto di vista amministrativo comportano la necessità dell'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari e mediazioni, divenuto registro delle imprese per le società ovvero repertorio delle notizie economiche e amministrative per le persone fisiche (al riguardo si veda Cass., sez. un., n. 19161/2017, per cui "la riserva dello svolgimento dell'attività di mediazione solo a soggetti in possesso di determinati requisiti di idoneità tecnica e morale e la previsione del rifiuto di ogni tutela al mediatore non iscritto nel ruolo si giustificano, nella discrezionale scelta del legislatore nazionale, in relazione alla peculiare importanza assunta dalla mediazione nello sviluppo dei traffici e all'esigenza, sempre più avvertita, di tutelare il generale interesse a un ordinato e corretto sviluppo di un'attività che spesso costituisce l'unico tramite per la conclusione degli affari";
• in relazione alla individuazione delle attività per le quali è necessaria l'iscrizione, il Tribunale ha richiamato la pronuncia di questa Corte n. 8708/2009, che ha
- ricorrente -
contro
T P, rappresentato e difeso dall'avvocato R Z ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Caio Mario 27;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 899/2018, pubblicata il 30.07.2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'Il maggio 2022 dal Consigliere Dott.ssa C B M;
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, Sostituito Procuratore Generale F T, che ha chiesto alla Corte di rigettare il ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. La Camera di commercio di Bolzano ha emesso nei confronti dell'arch. P T due ordinanze di ingiunzione per avere violato, "nella sua funzione di collaboratore dell'impresa individuale House & Home del geom. A G, con sede a Montecatini Terme, che secondo il registro delle imprese esercita l'attività di agente di affari in mediazione", con riferimento a due periodi diversi (novembre 2015 ed aprile 2016), la disposizione di cui all'art. 2 della legge n. 39/1989 (esercizio dell'attività di mediazione senza iscrizione nell'apposito ruolo ovvero senza avere dimostrato la qualifica professionale tramite segnalazione certificata di inizio attività). T ha proposto due distinti giudizi di opposizione avverso le due ordinanze davanti al Giudice di pace di Bolzano, che ha respinto entrambe le opposizioni. In particolare, con la sentenza n. 683/2017 il Giudice di pace ha rigettato l'opposizione che aveva ad oggetto l'ingiunzione di pagamento relativa al periodo di novembre 2016. Con riferimento all'accertamento dello svolgimento di attività di intermediazione immobiliare, il Giudice di pace ha ritenuto che l'attività svolta da T non possa essere qualificata come mera attività di consulenza esterna di tipo tecnico-amministrativo, né che T potesse essere inquadrato quale semplice dipendente della House & Home con mansioni di addetto ai servizi: il fatto che il suo nominativo sia apparso ripetutamente in annunci di vendite immobiliari come persona di riferimento presupporrebbe inevitabilmente lo svolgimento di attività di mediazione.
2. La sentenza è stata impugnata da T. Il Tribunale di Bolzano, con la sentenza 30 luglio 2018, n. 899, ha annullato l'ordinanza di ingiunzione e ha condannato la Camera di commercio a rimborsare a T le spese di entrambi i gradi di giudizio: ad avviso del Tribunale l'attività svolta da T va ricondotta a mera attività preparatoria e non può essere qualificata, in base alle prove offerte, quale attività di mediazione vera e propria.
3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano. P T resiste con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell'udienza.
CONSIDERATO CHE
I. Il ricorso è articolato in due motivi fra loro strettamente connessi.
1. Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 1754 c.c. e degli artt. 2, comma primo, 3, comma quinto, e 8, comma primo, della legge n. 39/1989: è pacifico che l'architetto T ha pubblicato una "moltitudine" di annunci aventi ad oggetto proposte di compravendita e locazione di immobili in cui sì compariva il riferimento della House & Home Immobiliare del geom. A G, ma venivano indicati i suoi contatti telefonici e di posta elettronica per richiedere informazioni;
altrettanto pacifico è che T non aveva svolto antecedentemente alla pubblicazione di tali annunci alcuna segnalazione di inizio attività, comprovante il possesso di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento della medesima;
il Tribunale di Bolzano ha pertanto erroneamente interpretato la pronuncia della Corte di cassazione n. 8708/2009, in quanto l'attività da considerarsi meramente accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione è da individuarsi "rispetto a quelle azioni che non siano volte a favorire una interrelazione fra le parti, finalisticamente preordinata ex ante alla conclusione di uno specifico affare", azioni che sono invece ravvisabili nel comportamento di T, che non è stato un semplice ausiliario esterno della House & Home Immobiliare.
2. Il secondo motivo contesta violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.: a fronte della prova per presunzioni a cui può ricorrere la pubblica amministrazione in sede di applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, è preciso onere dell'opponente fornire specifica prova contraria dei fatti impeditivi ed estintivi ai sensi dell'art. 2697, comma secondo c.c., prova che non è stata data da T. I motivi non possono essere accolti. Questi sono i passaggi argomentativi della pronuncia del Tribunale di Bolzano: • il Tribunale ha anzitutto evidenziato la delicatezza della funzione del mediatore in considerazione dei valori economici coinvolti e del grado di professionalità a questi richiesto, profili che dal punto di vista amministrativo comportano la necessità dell'iscrizione nel ruolo degli agenti di affari e mediazioni, divenuto registro delle imprese per le società ovvero repertorio delle notizie economiche e amministrative per le persone fisiche (al riguardo si veda Cass., sez. un., n. 19161/2017, per cui "la riserva dello svolgimento dell'attività di mediazione solo a soggetti in possesso di determinati requisiti di idoneità tecnica e morale e la previsione del rifiuto di ogni tutela al mediatore non iscritto nel ruolo si giustificano, nella discrezionale scelta del legislatore nazionale, in relazione alla peculiare importanza assunta dalla mediazione nello sviluppo dei traffici e all'esigenza, sempre più avvertita, di tutelare il generale interesse a un ordinato e corretto sviluppo di un'attività che spesso costituisce l'unico tramite per la conclusione degli affari";
• in relazione alla individuazione delle attività per le quali è necessaria l'iscrizione, il Tribunale ha richiamato la pronuncia di questa Corte n. 8708/2009, che ha
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