Cass. civ., sez. II, sentenza 10/11/1980, n. 6035

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In Sede di scioglimento della comunione, la vendita all'incanto di un immobile non divisibile o non comodamente divisibile, e consentita soltanto se nessuno dei condividenti ne chieda l'attribuzione per l'intero. In tal caso, il giudice ha il potere-dovere di disporre detta assegnazione con preferenza del richiedente con quota maggiore, secondo il criterio di massima fissato dall'art 720 cod civ, ma, e non solo nell'ipotesi di quote uguali, con facolta di attribuire l'immobile ad altro coerede valutando, con apprezzamento incensurabile se congruamente motivato, ragioni di opportunita e convenienza per l'interesse comune dei condividenti. ( V 1407/73, mass n 364101 e 364102; ( V 3310/69, mass n 343359; ( V 2117/66, mass n 324127; ( Conf 5271/77, mass n 388924; ( Conf 1947/76, mass n 380756).*

La vendita all'incanto di beni ereditari in stato di comunione riservata ai soli condividenti, come e previsto dall'art 719 cod civ per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, presuppone, ai sensi di questa norma, il consenso unanime dei medesimi e, pertanto, non e consentita allorche manchi detta unanimita, come quando uno o piu dei condividenti chieda l'attribuzione preferenziale dei beni di cui trattasi.*

La stima dei beni per la formazione delle quote nella divisione, a norma dell'art 726 cod civ, deve farsi con riferimento al loro stato e valore venale al tempo della divisione stessa. La scelta del criterio tecnico da adottare per determinare il valore dei beni che formano oggetto della divisione rientra nel potere esclusivo del giudice del merito, salvo il limite di una motivazione adeguata e scevra da vizi logici. (nella specie, il giudice del merito, al fine di rapportare la stima dei beni da attribuire ai condividenti al valore corrente al momento della divisione, aveva applicato un procedimento fondato sugli indici ISTAT per la rivalutazione dei crediti di lavoro. Il SC ha ritenuto corretto il riferimento all'epoca della divisione e non sindacabile il ricorso a tali indici, enunciando i principi che precedono). ( V 4251/80, mass n 408120, sulla prima parte; ( V 739/77, mass n 384339, sulla prima parte; ( Conf 2747/79, mass n 399064, sulla seconda parte; ( Conf 5222/78, mass n 394982, sulla seconda parte; ( Conf 3596/72, mass n 361593, sulla seconda parte).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 10/11/1980, n. 6035
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6035
Data del deposito : 10 novembre 1980

Testo completo

La vendita all'incanto di beni ereditari in stato di comunione riservata ai soli condividenti, come e previsto dall'art 719 cod civ per il pagamento dei debiti e pesi ereditari, presuppone, ai sensi di questa norma, il consenso unanime dei medesimi e, pertanto, non e consentita allorche manchi detta unanimita, come quando uno o piu dei condividenti chieda l'attribuzione preferenziale dei beni di cui trattasi.*