Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/09/2020, n. 19935

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/09/2020, n. 19935
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19935
Data del deposito : 23 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 23081 -2012 proposto da: I S, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE G.

MAZZINI

11, presso lo studio dell'avvocato G E, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R R, giusta procura a 2020 margine;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA DEI PORTGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO • S, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1/2012 della COMM.TRIB.REG. di TRINO, depositata il 22/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2020 dal Consigliere Dott. G L;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERT DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avvocato ESCALAR che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il controricorrente l'Avvocato P che ha chiesto il rigetto del ricorso. N.R.G.23081/2012

FATTI DI CAUSA

La Commissione delle Comunità Europee con decisione del 5 giugno 2002 n.2003/193/CE dichiarava aiuto di Stato, incompatibile con il mercato comune, l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito disposta dall'articolo 3, comma 70, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995, e dall'articolo 66, comma 14, del decreto legge n. 331 del 30 agosto 1993, convertito con legge n. 427 del 29 ottobre 1993, in favore di società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria istituite ai sensi della legge n. 142 dell'8 giugno 1990. In data 2 ottobre 2009 l'Agenzia delle Entrate notificava ad Iride spa (già Azienda Energetica Metropolitana di Torino spa), società di capitali operante nei sevizi pubblici ed avente come azionista quasi totalitario il Comune di Torino, un avviso di accertamento con il quale chiedeva la restituzione dell'aiuto di Stato equivalente alle imposte Irpeg ed Ilor non corrisposte nell'anno di imposta 1997 per effetto del regime di esenzione dichiarato incompatibile con il mercato comune, quantificato in euro 10.412.157,57 oltre interessi per euro 9.265.775,57. Contro l'avviso di recupero la società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Torino che lo accoglieva parzialmente con sentenza n.6 del 2010, dichiarando non assoggettabili ad imposta esclusivamente i redditi derivanti dal comparto energetico. Avverso la sentenza di primo grado l'Agenzia delle Entrate proponeva appello e la società Iride spa si costituiva proponendo appello incidentale. La Commissione tributaria regionale con sentenza n.1 del 22.2.2012 accoglieva integralmente l'appello dell'Ufficio e rigettava l'appello incidentale della contribuente. In particolare il giudice di appello rigettava la tesi della società secondo cui l'aiuto di Stato di cui aveva illegittimamente beneficiato era già stato restituito al settore pubblico sotto forma di utili distribuiti al Comune di Torino, osservando che «il pagamento dei dividendi al Comune di Torino "maggiorati" dal mancato assoggettamento ad imposta era dipeso da una libera scelta aziendale e non comporta la restituzione del beneficio allo Stato.La moratoria fiscale aveva come soggetti beneficiari società di capitali alle quali consentiva l'esenzione da imposte Irpeg ed Ilor per il 1997.11 Comune di Torino non è ovviamente una società di capitali e non ha direttamente goduto della agevolazione.E' vero il contrario, che la società che ebbe ad avvantaggiarsi del regime fiscale favorevole fu la spa IRIDE spa società di diritto privato ancorché ad azionariato pubblico, la quale pertanto deve essere unica destinataria dell'atto di recupero... Il fatto che il Comune di Torino fosse l'azionista di maggioranza ed incidesse sulle scelte del consiglio di amministrazione non rileva in quanto in tale sede il Comune agiva come azionista e beneficiario di dividendi che corrispondono alla remunerazione del capitale investito.La decisione di distribuire utili è strettamente imputabile alla società per azioni, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del socio.» Contro la sentenza di appello la società IREN spa (già Iride spa) propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Deposita memoria. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
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