Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/09/2020, n. 19935
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 23081 -2012 proposto da: I S, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE G.
MAZZINI
11, presso lo studio dell'avvocato G E, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R R, giusta procura a 2020 margine;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA VIA DEI PORTGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO • S, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1/2012 della COMM.TRIB.REG. di TRINO, depositata il 22/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2020 dal Consigliere Dott. G L;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERT DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avvocato ESCALAR che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il controricorrente l'Avvocato P che ha chiesto il rigetto del ricorso. N.R.G.23081/2012
FATTI DI CAUSA
La Commissione delle Comunità Europee con decisione del 5 giugno 2002 n.2003/193/CE dichiarava aiuto di Stato, incompatibile con il mercato comune, l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito disposta dall'articolo 3, comma 70, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995, e dall'articolo 66, comma 14, del decreto legge n. 331 del 30 agosto 1993, convertito con legge n. 427 del 29 ottobre 1993, in favore di società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria istituite ai sensi della legge n. 142 dell'8 giugno 1990. In data 2 ottobre 2009 l'Agenzia delle Entrate notificava ad Iride spa (già Azienda Energetica Metropolitana di Torino spa), società di capitali operante nei sevizi pubblici ed avente come azionista quasi totalitario il Comune di Torino, un avviso di accertamento con il quale chiedeva la restituzione dell'aiuto di Stato equivalente alle imposte Irpeg ed Ilor non corrisposte nell'anno di imposta 1997 per effetto del regime di esenzione dichiarato incompatibile con il mercato comune, quantificato in euro 10.412.157,57 oltre interessi per euro 9.265.775,57. Contro l'avviso di recupero la società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Torino che lo accoglieva parzialmente con sentenza n.6 del 2010, dichiarando non assoggettabili ad imposta esclusivamente i redditi derivanti dal comparto energetico. Avverso la sentenza di primo grado l'Agenzia delle Entrate proponeva appello e la società Iride spa si costituiva proponendo appello incidentale. La Commissione tributaria regionale con sentenza n.1 del 22.2.2012 accoglieva integralmente l'appello dell'Ufficio e rigettava l'appello incidentale della contribuente. In particolare il giudice di appello rigettava la tesi della società secondo
MAZZINI
11, presso lo studio dell'avvocato G E, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R R, giusta procura a 2020 margine;
- ricorrente -
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA VIA DEI PORTGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO • S, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1/2012 della COMM.TRIB.REG. di TRINO, depositata il 22/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2020 dal Consigliere Dott. G L;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERT DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'Avvocato ESCALAR che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il controricorrente l'Avvocato P che ha chiesto il rigetto del ricorso. N.R.G.23081/2012
FATTI DI CAUSA
La Commissione delle Comunità Europee con decisione del 5 giugno 2002 n.2003/193/CE dichiarava aiuto di Stato, incompatibile con il mercato comune, l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito disposta dall'articolo 3, comma 70, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995, e dall'articolo 66, comma 14, del decreto legge n. 331 del 30 agosto 1993, convertito con legge n. 427 del 29 ottobre 1993, in favore di società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria istituite ai sensi della legge n. 142 dell'8 giugno 1990. In data 2 ottobre 2009 l'Agenzia delle Entrate notificava ad Iride spa (già Azienda Energetica Metropolitana di Torino spa), società di capitali operante nei sevizi pubblici ed avente come azionista quasi totalitario il Comune di Torino, un avviso di accertamento con il quale chiedeva la restituzione dell'aiuto di Stato equivalente alle imposte Irpeg ed Ilor non corrisposte nell'anno di imposta 1997 per effetto del regime di esenzione dichiarato incompatibile con il mercato comune, quantificato in euro 10.412.157,57 oltre interessi per euro 9.265.775,57. Contro l'avviso di recupero la società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Torino che lo accoglieva parzialmente con sentenza n.6 del 2010, dichiarando non assoggettabili ad imposta esclusivamente i redditi derivanti dal comparto energetico. Avverso la sentenza di primo grado l'Agenzia delle Entrate proponeva appello e la società Iride spa si costituiva proponendo appello incidentale. La Commissione tributaria regionale con sentenza n.1 del 22.2.2012 accoglieva integralmente l'appello dell'Ufficio e rigettava l'appello incidentale della contribuente. In particolare il giudice di appello rigettava la tesi della società secondo
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