Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2021, n. 43630
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OL AO FF nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/11/2019 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso per l'inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. La CORTE di APPELLO di TORINO, con sentenza in data 4/11/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di AOSTA, in data 24/10/2013, nei confronti di OL' AO FF in relazione al reato di ricettazione di due assegni falsificati.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv. cod.pen. in assenza di quantificazione del danno. - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata risposta al motivo di appello con il quale si evidenziava la necessità di riqualificare le condotte come falso, avendo l'imputato direttamente provveduto alla falsificazione dei titoli o comunque concorso nella stessa.
3. Il primo motivo è manifestamente infondato. Nella fattispecie si è accertata la disponibilità, da parte dell'imputato, di due assegni, uno interamente compilato, recante l'importo di C 4.000, altro rappresentato da modulo in bianco, solo firmato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'ipotesi della particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 648 comma 2, cod.pen., deve essere esclusa nel caso di ricettazione di moduli di assegni, essendo questa strumentale al conseguimento di più consistenti profitti da ottenere tramite la consumazione di altri reati (Sez. 2, n. 24075 del 04/02/2015, Dicecca, RV. 264115;
n. 10139 del 27/02/1987, Barbero, RV. 176735). Peraltro, i titoli in questione portavano importi certamente non trascurabili. E comunque, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 3188 del 8.1.2009, Galli, RV. 242667;
Sez. 6, n. 7554 del 2 febbraio 2011, Marfe', RV. 249226) in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma devono considerarsi anche tutti gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen.,