Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/05/2024, n. 14373

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In tema di accertamento con adesione, l'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 218 del 1997 deve essere interpretato nel senso che la sospensione del termine di impugnazione, sancita dall'art. 6 del medesimo decreto, non può produrre effetto con riferimento all'iscrizione a ruolo straordinario prevista dagli artt. 11 n. 3 e 15-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, avendo essa origine non dalla pendenza del giudizio relativo al sottostante avviso di accertamento, ma unicamente dal fondato pericolo per la riscossione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/05/2024, n. 14373
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14373
Data del deposito : 23 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 5686/2015 Numero sezionale 181/2024 Numero di raccolta generale 14373/2024 Data pubblicazione 23/05/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Oggetto: iscrizione ruolo straordinario – sospen- Composta da sione termini accert. Ade- sione – principio di diritto B V - Presidente - G L R - Consigliere - R.G.N. 5686/2015 G F T - Consigliere - Cron. P G - Consigliere Rel. - PU - 14/2/2024 S L - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5686/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –

contro

Numero registro generale 5686/2015 Numero sezionale 181/2024 Numero di raccolta generale 14373/2024 Data pubblicazione 23/05/2024 ALTAIR INFORMATICA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., SA-FIN S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresen- tante p.t.;
– intimate– nonché EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.;
– intimata– avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Pie- monte n.858/34/2014 depositata il 3 luglio 2014, e che non risulta notificata. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 febbraio 2024 dal consigliere P G. Udita per la ricorrente l'Avv. E F. Udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Pro- curatore Generale dott. T B, nel senso dell'accoglimento del ricorso.

Fatti di causa

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte veniva rigettato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli n. 11/3/12 la quale aveva riunito e accolto i ricorsi introduttivi aventi ad oggetto le cartelle di pagamento ex artt.11 comma 3 e 15 bis d.P.R. n.602/1973 per II.DD e IVA 2006 e 2007 emesse nei confronti delle società Altair informatica S.r.l. e Safin S.r.l., ora in liquidazione, quali detentrici ciascuna del 50% le quote della fallita CEDAT Informatica e coobbligate solidali al pagamento delle imposte della CEDAT. Numero registro generale 5686/2015 Numero sezionale 181/2024 Numero di raccolta generale 14373/2024 Data pubblicazione 23/05/2024 2. Le riprese traevano origine da un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza che aveva verificato la presenza di lavoratrici in nero nella società CEDAT, cui facevano seguito avvisi di accerta- mento e atti di contestazione sanzioni per gli anni di imposta 2006 e 2007, sia a carico della fallita, sia delle due società controllanti, dal momento che la CEDAT imputava ex art. 11 d.P.R. n.917/1986 il pro- prio reddito alle socie e altresì imputava direttamente l'IVA. Infine, ve- nivano emesse le cartelle di pagamento alla base del presente pro- cesso, derivanti dall'iscrizione a ruolo straordinaria ex artt.11 comma 3 e 15 bis d.P.R. n.602/1973 per il rischio di perdita del credito deri- vante dal fallimento della CEDAT.

3. Il giudice di prime cure riteneva che l'istanza di accertamento per adesione presentata dal curatore del

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