Cass. civ., sez. I, sentenza 26/02/2020, n. 05146
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Testo completo
legislativo n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico e non ricomprendente questioni o argomentazioni (Cass., 6 settembre 2019, n. 22397). Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione già avevano affermato che «il controllo previsto dal nuovo n. 5) dell'art. 360 cod. proc. civ. concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia)" e che "l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti» (Cass., Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881). Dai principi sopra richiamati discende che le condizioni di sussistenza del vizio di omesso esame sono plurime: il vizio deve riguardare un fatto storico, principale o secondario;l'esistenza del fatto storico deve risultare dal testo della sentenza o dagli atti processuali;il fatto storico deve essere stato oggetto di discussione tra le parti;il fatto dedotto deve avere carattere decisivo, ovvero se esaminato, determina un esito diverso della controversia. Il motivo dedotto dalla società ricorrente è, per converso, privo di specificità, non essendo stato indicato il fatto storico, il dato testuale o extratestuale da cui risulti l'esistenza del fatto storico dedotto, il come e il quando tale fatto storico sia stato oggetto di discussione tra le parti e la decisività del fatto stesso. Le argomentazioni della società ricorrente piuttosto attengono alla asserita erronea affermazione dei giudici di secondo grado relativa alla mancata contestazione del riconoscimento di un credito a favore della Milano Assicurazioni S.p.a. superiore all'importo corrisposto. Anche nella memoria difensiva la società ricorrente specifica che il fatto del quale è stato denunciato l'omesso esame è l'ammissione al passivo delle I.c.a. delle tre Compagnie che facevano parte, insieme a Lloyd Internazionale, del Gruppo Tirrena per l'importo complessivo di euro 17.899.425,00, importo superiore a quello pagato (pag. 3 della memoria). Non risulta perciò censurabile sotto il profilo dedotto la ritenuta (da parte dei giudici di secondo grado) mancata contestazione del riconoscimento di un credito superiore all'importo effettivamente corrisposto dalla società ammessa al passivo della I.c.a., non senza tuttavia prescindere dalla circostanza che la Corte di appello di Roma ha comunque preso in considerazione quanto dedotto dalla società ricorrente. Difatti, dopo avere specificato che l'ammissione al passivo si fondava su due titoli, uno di natura contrattuale (art. 6 del contratto di cessione del 60,09% del capitale sociale della Lloyd Internazionale S.p.a. del 31 luglio 1990) e l'altro fondato sull'azione di regresso (le lettere di patronage sottoscritte dalla Lloyd Internazionale S.p.a. di cui la Milano Assicurazioni s.p.a. aveva chiesto il rimborso nella misura del 60,9%), ha affermato (peraltro correttamente dato che dall'ammissione al passivo non ne consegue la soddisfazione del credito) che nulla vieta l'esercizio congiunto delle due azioni con l'unico limite di non ripetere una somma maggiore di quella corrisposta.
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