Cass. pen., sez. V, sentenza 05/12/2018, n. 54508
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S A nato a COMO il 02/02/1957 avverso la sentenza del 21/02/2018 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere E M M;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P G che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio udito il difensore, avv. L L T, che ha concluso riportandosi ai motivi. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di S A, in qualità di direttore responsabile, per il reato di omesso controllo su un articolo apparso il 7 aprile 2011 sul quotidiano "Il Giornale", a firma del giornalista L E. Con la stessa sentenza la Corte distrettuale ha assolto, invece, il giornalista, autore dell'articolo, riconoscendo la scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. Il trattamento differenziato delle posizioni dei due imputati fa leva, in sintesi, sulla circostanza che mentre il contenuto dell'articolo rientra nei parametri dell'esercizio del diritto di cronaca, lo stesso non può dirsi né per titolo e sottotitolo — Operazioni inutili, indagato medico della leo. L'indagine scattata dopo la denuncia di due pazienti che per accorciare le liste d'attesa hanno pagato 40mila euro. Gli interventi prescritti come urgenti da un primario di chirurgia in realtà sarebbero stati dannosi — né per l'accostamento, ritenuto malizioso, della notizia in questione con il trafiletto intitolato "precedenti", il primo dei quali è quello della clinica Santa Rita. 2. Avverso la sentenza ricorre S A, per il tramite del difensore, articolando un unico motivo con il quale, denunciando il vizio di cui all'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., lamenta il difetto di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo per il reato di omesso controllo, non rinvenendosi nelle sentenze di merito alcun riferimento alla negligenza del direttore. Il ricorrente si duole inoltre della contraddittorietà della motivazione sotto plurimi profili. Al giornalista sarebbe stata riconosciuta la scriminante del "diritto di cronaca" sulla base della medesima argomentazione poi utilizzata per giungere alla opposta decisione nei confronti del direttore del giornale. Inoltre, nel pervenire alla assoluzione del giornalista, sarebbe stato valorizzato l'uso del condizionale, che però si rinviene anche nel sottotitolo ritenuto diffamatorio, infine per il giornalista il riferimento, interno all'articolo, ad analoghe vicende occorse in strutture sanitarie milanesi sarebbe stato considerato neutro, mentre il medesimo accostamento "esterno", tramite il "trafiletto", sarebbe stato letto in funzione diffamatoria per il direttore del giornale.
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