Cass. civ., sez. I, ordinanza 12/05/2023, n. 12990
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In materia di contratti di intermediazione finanziaria, l'inottemperanza dell'intermediario agli obblighi informativi cui è tenuto fa insorgere la presunzione di sussistenza del nesso di causalità tra detto inadempimento e il pregiudizio lamentato dall'investitore, la cui prova contraria, a carico del primo, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio da parte dell'investitore, desunta anche da scelte rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli siano stati segnalati.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 7501/2019 Numero sezionale 2423/2023 Numero di raccolta generale 12990/2023 Data pubblicazione 12/05/2023 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Dott. Umberto L.C.G. Scotti Presidente INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA - Dott. M F Consigliere INOSSERVANZA Dott. E C Consigliere - rel. OBBLIGHI INFORMATIVI. Dott. P C Consigliere Ud. 02/05/2023 CC Dott.ssa E R Consigliere Cron. R.G.N. 7501/2019 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7501/2019 r.g. proposto da: C F, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall'Avvocato R M R, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza, alla Via Messina n. 35.
- ricorrente -
contro
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA SOC. COOP. P.A., con sede legale in Altamura (BA), alla Via O. Serena n. 13, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. L P G, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall'Avvocato R D P, presso il cui studio elettivamente domicilia in Tursi (MT), alla Via Roma n. 248.
- controricorrente -
1 Numero registro generale 7501/2019 Numero sezionale 2423/2023 Numero di raccolta generale 12990/2023 Data pubblicazione 12/05/2023 avverso la sentenza, n. cron. 44/2018, della CORTE DI APPELLO DI POTENZA, pubblicata in data 31/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 02/05/2023 dal Consigliere dott. E C.
FATTI DI CAUSA
1. Francesco C citò la Banca Popolare di Puglia e Basilicata innanzi al Tribunale di Potenza contestandole una condotta scorretta, negligente ed inadempiente, in relazione al descritto investimento in titoli obbligazionari (Cirio Finlux 16 FB 04) dell'11 aprile 2002, per l'importo complessivo di € 36.747,90, per essere venuta meno ai suoi obblighi di diligenza nell'adempimento, con particolare riferimento ai criteri di cui agli artt. 1175 e 1776 cod. civ., e per aver violato gli obblighi informativi dettati dall'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.) e dalle regole generali di cui agli artt. 26- 31 del regolamento Consob n. 11522 dell'1 luglio 1998. Chiese, pertanto: i) dichiararsi la nullità del contratto di investimento, stante la inderogabilità delle norme speciali richiamate, oppure la sua risoluzione per vizio del consenso o per inadempimento della banca, foriero del danno subito pari alla intera somma investita;
ii) condannarsi la controparte alla restituzione dell'intera somma suddetta oppure al risarcimento del danno pari al medesimo importo.
1.2. Costituitosi l'istituto di credito convenuto, che contestò le avverse pretese in ragione dell'affermata correttezza del proprio operato e rimarcando che il C, laureato in scienze economiche e bancarie e da ritenersi, pertanto, investitore esperto, nemmeno gli aveva fornito le informazioni riguardanti la propria situazione finanziaria, gli obbiettivi di investimento e la sua propensione al rischio, l'adito tribunale, con sentenza del 25 maggio/12 settembre 2006, n. 729, rigettò le domande attoree compensando interamente le spese di lite.
2. Il gravame principale promosso dal C contro questa decisione fu respinto dalla Corte di appello di Potenza con sentenza del 31 gennaio 2 Numero registro generale 7501/2019 Numero sezionale 2423/2023 Numero di raccolta generale 12990/2023 Data pubblicazione 12/05/2023 2018, n. 44, che disattese pure l'impugnazione incidentale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata.
2.1. Per quanto qui ancora di interesse, ed in estrema sintesi, quella corte: i) analizzando la questione della mancata consegna al C del documento sui rischi generali, e riportate le argomentazioni contenute, sul punto, nella sentenza di primo grado, affermò che quel documento, in realtà, risultava consegnato all'appellante suddetto, come poteva evincersi da quanto depositato dalla banca innanzi al tribunale. Ribadì, inoltre, che il C aveva rifiutato di fornire a quest'ultima le informazioni sulla propria situazione finanziaria, sugli obiettivi di investimento, sull'esperienza in strumenti finanziari, da ciò argomentando che la banca non aveva alcuna responsabilità. Quanto, poi, alla lamentata carenza del secondo ordine scritto, ex art. 28 del regolamento Consob n. 11522/98, opinò che, stante il suddetto rifiuto del C e l'avvenuta sua ricezione del documento sui rischi generali, l'istituto di credito aveva correttamente operato, poiché il primo, laureato in scienze economiche e bancarie fin dal 1999, aveva cognizioni sufficienti per valutare la convenienza dell'investimento;
ii) neppure poteva trovare accoglimento la contestazione di mancanza di informazioni e di violazione dell'art. 21 T.U.F., nonché degli artt. 26, 28, 29 e 31 del menzionato regolamento Consob. Invero, benché rilevante in astratto, la censura dell'appellante principale circa la mancata conoscenza della banca del prodotto offerto (elemento implicante violazione degli obblighi informativi) non assumeva, nel caso di specie, valenza decisiva, stante la competenza del C derivante dal titolo di studio posseduto e la sua comprovata consapevolezza della scelta effettuata verso un investimento rischioso;
inoltre, stante il rifiuto dello stesso a fornire notizie sulla sua propensione al rischio, non era provato che l'operazione fosse inadeguata secondo i parametri del suddetto regolamento Consob ed era mancata pure la dimostrazione dell'esistenza di un nesso di causalità tra la carenza di informazioni che la banca avrebbe dovuto fornire ex art. 21 TUF e la conclusione del contratto di investimento;
iii) ritenne corretto che il tribunale, per escludere l'inadeguatezza dell'investimento rispetto al profilo 3 Numero registro generale 7501/2019 Numero sezionale 2423/2023 Numero di raccolta generale 12990/2023 Data pubblicazione 12/05/2023 dell'investitore, avesse valutato soltanto la testimonianza del direttore di filiale Giacinto Leone;
iv) sostenne che le denunciate violazioni del TUF e del Regolamento Consob non comportavano nullità del contratto, ma mero inadempimento;
v) negò la configurabilità dell'errore e/o del dolo nel contratto, atteso, ancora una volta, il titolo di studio posseduto dal C, il quale aveva effettuato una scelta consapevole di investimento;
vi) infine, stante la carenza di prova del nesso causale tra violazione degli obblighi informativi e conclusione del contratto di investimento, considerò superfluo disquisire sulle conseguenze (nullità, annullabilità del contratto, risoluzione per inadempimento) derivanti dalla violazione suddetta, mancando, comunque, del tutto la prova del danno lamentato dal C.
3. Per la cassazione della descritta sentenza ha proposto ricorso il C, affidandosi a quattro motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Ha resistito, con controricorso, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. I primi due motivi di ricorsi denunciano, rispettivamente: I) «Violazione degli artt. 21 e 23 del d.lgs. n. 58/1998 (T.U.F.) - Violazione degli artt. 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del Regolamento Consob 01.07.1998 n. 11522 - Violazione degli artt. da 1362 a 1371 c.c. in tema di interpretazione del contratto - Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. - Error in iudicando». La censura affronta la tematica della violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario e delle relative conseguenze, contestando le conclusioni raggiunte, sulle corrispondenti questioni, dalla corte distrettuale. Si rimarca, tra l'altro, che, per il C, anche tenuto conto della sua giovane età, l'operazione era palesemente inadeguata per frequenza (primo investimento), tipologia (prodotto rischioso) e dimensione (intera somma disponibile). Pertanto, l'intermediario diligente, anche ove si ammetta il diniego dell'odierno ricorrente a fornire alla banca le informazioni sulla propria 4 Numero registro generale 7501/2019 Numero sezionale 2423/2023 Numero di raccolta generale 12990/2023 Data pubblicazione 12/05/2023 situazione finanziaria, sugli obiettivi di investimento che intendeva raggiungere e sull'esperienza maturata in strumenti finanziari, avrebbe dovuto rifiutare quella operazione ex art. 29 del menzionato regolamento Consob o, quantomeno, avrebbe dovuto acquisire un secondo ordine, scritto o registrato, successivo all'avvertimento di non adeguatezza, giusta l'art. 28 del medesimo regolamento. Si imputa alla corte predetta di aver effettuato, «in sostanza, l'equazione sommaria: laurea in economia equivale ad operatore qualificato ex art. 31 Reg. Consob, sicché tutte le garanzie e gli obblighi informativi previsti dalla legge […] non avrebbero alcuna valenza e potrebbero essere derogati»;
II) «Violazione di legge e, segnatamente, degli artt. 1218 e 1223 c.c., dell'art. 23 del d.lgs. n. 58/1998, nonché degli artt. 1418, 1419, 1421 e 2907 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - Error in iudicando e/o violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - Nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - Error in procedendo per violazione dell'art. 112 c.p.c.». Si contesta alla corte potentina di avere omesso di pronunciarsi sulle proposte domande di nullità e di inadempimento degli obblighi informativi di legge, previsti dal TUF e dal Regolamento Consob n. 11522/98, sul presupposto di una fantomatica carenza di prova del nesso eziologico tra carenza di informazione e conclusione del contratto di investimento.
2. Premettendosi che il rapporto dedotto in causa si è svolto in epoca antecedente al recepimento delle direttive comunitarie n. 39 del 2004 e n. 73 del 2006 (cd. direttiva MiFid), poi integrate dal regolamento n. 1283 del 2006, sicché si farà riferimento alla disciplina dettata dal T.U.F. del 1998 (d.lgs. n. 58 del 1998) e dal regolamento Consob vigente prima delle modifiche apportategli per adattarli alle suddette nuove direttive, le descritte