Cass. civ., sez. II, ordinanza 30/06/2021, n. 18562

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 30/06/2021, n. 18562
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18562
Data del deposito : 30 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente

ORDINANZA

Compensi professionali sul ricorso (iscritto al N.R.G. 3767/'18) proposto da: SOCIETA' COOPERATIVA PER CASE ECONOMICHE IN SANTA CROCE a.r.l. (C.F.: 02930650581), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv. G C ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, Corso d'Italia, n. 92;

- ricorrente -

contro

V V (C.F.: VTL VNC 58P13 H501U), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avv. R A ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, v. Antonio Baiamonti, n. 4;

- controricorrente -

avverso la sentenza del Tribunale civile di Roma n. 12644/2017 (depositata il 21 giugno 2017);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2021 dal Consigliere relatore Dott. A C;
lette le memorie depositate da entrambe le parti ai sensi dell'art. 380- bis.

1. c.p.c. .

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Società Cooperativa per Case Economiche in Santa Croce a r.l. proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 2191/2014, con la quale era stata rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5530/2010, con cui le era stato o ingiunto, su ricorso dell'Avv. V V, il pagamento della somma di euro 1.475,69, oltre interessi di mora calcolati sulla sorti capitale ai sensi del d. Igs. n. 231/2002, mediante la quale era stata, tra le altre questioni, dedotta l'improponibilità dell'azione giudiziale per illegittimo frazionamento del credito, avuto riguardo all'ottenimento di altri precedenti 38 decreti ingiuntivi per prestazioni professionali rese dallo stesso avvocato in favore di essa opponente.

2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12644/2017 (pubblicata il 21 giugno 2017), rigettava l'appello. A fondamento dell'adottata pronuncia il Tribunale capitolino, dopo aver respinto l'eccezione di inammissibilità del gravame riferita alla supposta violazione dell'art. 342 c.p.c., riteneva che, nel caso di specie, non poteva considerarsi ricorrente l'ipotesi dell'improponibilità della domanda giudiziale, non desumendosi la sussistenza di un unico mandato nei confronti dell'Avv. V, in difetto di un atto scritto di conferimento di incarico. In particolare, detto Tribunale evidenziava come il mero conferimento di un gran numero di incarichi non potesse considerarsi, di per sé, sufficiente a far ritenere l'unicità del rapporto obbligatorio tra avvocato e cliente e che, in assenza di riscontro circa un accordo, anche solo verbale, in merito alla dedotta unicità del rapporto, si dovesse valorizzare il tenore della missiva del 6 febbraio 2009, sottoscritta dal nuovo Presidente della Società cooperativa, laddove veniva fatto esplicito riferimento alla "...revoca di tutti gli incarichi a suo tempo conferitiLe da questa Cooperativa...", con la conseguenza che l'univoco riferimento ad una pluralità di incarichi non consentiva di ritenere provata la sussistenza di un unico mandato (e, quindi, di una conseguente unicità del credito) in capo al suddetto avvocato, la cui domanda, quindi, avrebbe dovuto - conformemente a quanto opinato dal giudice di primo grado - essere ritenuta ammissibile. Il Tribunale riteneva, inoltre, che le contestazioni avanzate dalla stessa appellante circa la carenza di prova del credito azionato e la congruità della parcella erano generiche e che difettava, altresì, la prova dell'estinzione del credito stesso.

3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, la Società Cooperativa per Case Economiche in Santa Croce a r.I., resistito con controricorso dall'intimato avv. V V. Le difese di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380- bis.

1. c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo complesso motivo la società ricorrente ha esposto tre distinti profili di censure. Con il primo (rubricato come 1) ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'omesso esame circa fatti decisivi del giudizio oggetto di discussione tra le parti sul presupposto che, alla stregua della sola valorizzazione, nell'impugnata sentenza, della comunicazione da parte del Consiglio di amministrazione della stessa ricorrente in data 6 febbraio 2009 della revoca di tutti gli incarichi a suo tempo conferiti al legale, si sarebbe dovuta desumere la circostanza della pluralità degli incarichi professionali conferiti (da intendersi, perciò, riferiti a diversi rapporti contrattuali), obliterando, però, le peculiarità dello svolgimento del complessivo rapporto professionale intercorso tra le parti da riferirsi, in base ai riscontri probatori acquisiti, ad un "pluriennale mandato" (come tale riconducibile ad un rapporto obbligatorio unitario), senza che avesse alcuna rilevanza la circostanza dell'attribuzione di distinte procure "ad litem", non potendosi discorrere di un mandato unitario solo in presenza di una procura generale alle liti. Con il secondo profilo (rubricato come 1.1.) la ricorrente ha dedotto - avuto riguardo all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione dei principi regolatori della materia di cui agli artt. 2 e 111 Cost., nonché agli artt. 1175 e 1375 c.c., con conseguente improponibilità dell'azione recuperatoria promossa dall'avv. V per illegittimo frazionamento dell'asserito credito azionato in danno di essa ricorrente, tenendo conto della circostanza dell'avvenuto ottenimento, da parte del suddetto legale, di 38 decreti ingiuntivi richiesti contestualmente o in un arco di tempo molto ristretto (70 giorni totali), oltre che del fatto che l'unitarietà del rapporto si sarebbe dovuta desumere dalla promozione delle iniziative monitorie non con riferimento a crediti da accertare sull'an e sul quantum, bensì a 38 asseriti identici riconoscimenti di debito. Con il terzo profilo (indicato come 1.2.) la ricorrente ha dedotto l'opponibilità del passaggio in giudicato di sentenza intervenuta tra le stesse parti - la n. 17156/2017 del Tribunale civile di Roma - accertativa dell'unitario rapporto obbligatorio e della violazione del principio di buona fede e correttezza per frazionamento abusivo del credito.

2. Con il secondo motivo la ricorrente ha prospettato altri quattro profili di censura. Con il primo (rubricato come 2) ha dedotto - in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - l'omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che era stato oggetto di discussione, nonché la conseguente violazione e/o falsa applicazione - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - dell'art. 2697 c.c. sull'estinzione del credito opposto, avuto riguardo alla mancata rilevazione della influenza del deposito delle ricevute quietanzate dal legale per un importo complessivo pari ad euro 115.503,74 relativo ad una arco temporale dal 10 aprile 2004 al 4 maggio 2007, imputato dall'avv. V, in modo generico, al complessivo rapporto di assistenza legale allora in corso con essa ricorrente. Con il secondo profilo (indicato come 2.1.) la ricorrente ha denunciato - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1195 e 2697 c.c., sempre con riferimento all'estinzione del credito opposto, sostenendo che la Corte di appello, nell'impugnata sentenza, non aveva tenuto conto della inefficacia probatoria di 61 fatture prodotte dall'avv. V in copia e prive di data certa, ad asserita giustificazione di una seconda e diversa imputazione dell'incasso dei compensi, che, però, era stata prontamente contestata da essa ricorrente, donde i predetti documenti contabili unilaterali non potevano ritenersi idonei a riscontrare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria. Con il terzo profilo (riportato sub 2.2.) la ricorrente ha dedotto - con riferimento all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. - la violazione dell'art. 115 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo del giudizio oggetto del contraddittorio, la violazione dell'art. 2697 c.c. con riguardo alla rilevanza delle fatture depositate dall'avv. V relative ad asseriti incarichi di natura stragiudiziale e all'eccezione di estinzione per compensazione, incarichi che erano stati ugualmente contestati da essa ricorrente, senza che il citato professionista fosse stato in grado di provarne la relativa giustificazione causale. Con il quarto profilo (rubricato come 2.3.) la ricorrente ha denunciato - in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. - l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio nonché la violazione dell'art. 115 c.p.c. in ordine al comportamento processuale dell'avv. V in primo grado, non avendo lo stesso, sia in comparsa di costituzione e risposta che in sede di prima udienza di comparizione, contestato di aver ricevuto ed incassato l'importo complessivo di euro 115.503,74, in conto e a saldo di tutta l'attività professionale da lui svolta, limitandosi ad eccepire genericamente che il suo credito residuo era superiore.

3. Con il terzo motivo la ricorrente ha prospettato l'omessa pronuncia su un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in uno alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2704 c.c., avuto riguardo alle contestazioni mosse sulla carenza di data certa del preavviso di parcella azionato, con riferimento alla redazione della frase "per presa visione ed accettazione" e all'epoca della sottoscrizione apposta dall'arch. Bevilacqua in qualità di Presidente della Cooperativa.

4. Con il quarto motivo la ricorrente ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg., 1370, 1368, 1987, 1988 e 2697 c.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo, avuto riguardo alla circostanza della sottoscrizione "per presa visione ed accettazione" della parcella in data 19 giugno 2007, avente ad oggetto il giudizio contro tale Angeli, non essendosi tenuto presente che il documento azionato era stato predisposto e compilato dall'avv. V e che su tale presupposto il giudice di appello avrebbe dovuto interpretare la clausola in questione in senso favorevole ad essa Cooperativa e non viceversa.
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