Cass. civ., sez. III, sentenza 23/05/2023, n. 14189

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 23/05/2023, n. 14189
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14189
Data del deposito : 23 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.1851/2020 R.G. proposto da : COMUNE PALERMO, domiciliazione digitale , rappresentato e difeso dall'avvocato NATALE EP -ricorrente-

contro

RO RO, RA ROLIA, RA MA, RA ES, RA EP -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 2024/2019 depositata il 16/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023 dal Consigliere PAOLO PORRECA. Viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero. Rilevato che il Comune di Palermo ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2024 del 2019 della Corte di appello di Palermo, esponendo che: - GI, SA, MA, TE, SAlia RA, in proprio e quali eredi di TO RA, avevano convenuto in giudizio l’ente deducente per chiedere il risarcimento dei danni per la morte del congiunto TO RA avvenuta mentre era alla guida della propria autovettura, a Palermo, e si era schiantato contro un muro posto sul lato destro della carreggiata e non segnalato;
- gli attori avevano indicato che la causa dell’incidente era da rinvenire nelle cattive condizioni della strada, priva di segnaletica, d’illuminazione pubblica e invasa, lungo il margine destro, da cespugli;
- il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo il concorso di responsabilità della vittima nella misura della metà, con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, la mancanza d’illuminazione dei luoghi, il margine destro della carreggiata privo della delimitazione con striscia continua orizzontale, e la mancanza di segnalazione del muro che, nascosto da una folta vegetazione, determinava un restringimento, sulla destra, della carreggiata, affatto prevedibile ed evitabile, in uno, per converso, alla velocità del mezzo, del tutto inadeguata rispetto allo stato dei luoghi, escludevano il caso fortuito e, conclusivamente, giustificavano la decisione del giudice di primo grado;
sono rimasti intimati gli originari attori;
il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte;
Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2043, 2051, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di esaminare e tener conto dei rilievi della polizia municipale, dal cui verbale risultava che non vi era un restringimento della carreggiata, larga quattro metri, né, dunque, obbligo di segnalazione per l’amministrazione, tenuto altresì conto che la presenza di un muretto delimitante la carreggiata viaria era spesso ricorrente in vie cittadine, e fermo restando che, al pari dell’assenza d’illuminazione, si trattava di caratteristiche che interessavano l’intero asse stradale nonché conosciute dalla vittima che lo percorreva abitualmente per fare ritorno nella propria abitazione, e che, nell’occasione, viaggiava a 108 km/h ovvero a velocità abnorme per il luogo;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l’eccessiva velocità della vittima era stata fattore eziologico assorbente come ritenuto dallo stesso perito giudiziale oltre che dalla polizia municipale;

Considerato che

i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati;
è opportuno premettere alcune considerazioni sulla responsabilità custodiale;

1. nel 2018 questa Sezione ritenne indispensabile operare l’intervento nomofilattico in tema di responsabilità per cose in custodia (art. 2051 cod. civ.), consapevole del disordine interpretativo riscontrato nella giurisprudenza di merito e delle incertezze ermeneutiche emerse nella sua stessa giurisprudenza;
il tutto in una materia particolarmente rilevante per gli aspetti giuridici, sociali ed economici, coinvolgenti soggetti sia privati che pubblici;
nel 2022 intervennero, poi, le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a esprimersi intorno a criticità e distonie emerse nella giurisprudenza di legittimità;
è pertanto importante un intervento chiarificatore sulla materia in trattazione, attraverso i punti che si vanno ad esporre;

2. non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ. abbia natura oggettiva, come affermato da questa Sezione con le decisioni nn. 2477-2483 rese pubbliche in data 1/02/2018, alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell’affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio “nessuna responsabilità senza colpa”, dei criteri di accertamento del nesso causale e dell’esigibilità (da parte dei consociati) di un’attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri;
tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza questa Sezione, hanno ribadito che «La responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode»;

3. all’affermazione di tale principio, di carattere generale (punto 9 della decisione), le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022): a) "l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima";
b) "la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non

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