Cass. civ., sez. III, ordinanza 13/12/2024, n. 32454

CASS
Ordinanza
13 dicembre 2024
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Ordinanza
13 dicembre 2024

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La circostanza che la mediazione obbligatoria sia iniziata oltre il termine di 15 giorni fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs n. 28 del 2010 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149 del 2022) non determina l'improcedibilità della domanda se la mediazione si è comunque infruttuosamente conclusa prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio, essendo, in tal caso, raggiunto lo scopo della norma - cioè, favorire gli accordi conciliativi, evitando nello stesso tempo che il mancato esperimento della mediazione porti tout court ad una sentenza di improcedibilità - senza alcun aggravio della durata del processo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 13/12/2024, n. 32454
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32454
Data del deposito : 13 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 1138/2023 N.R.G.: 1138/23 Camera di consiglio del 10.10.2024 Numero sezionale 3287/2024 Numero di raccolta generale 32454/2024 Data pubblicazione 13/12/2024 R E P U B B L I C A I T A L I A N A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati: Oggetto: mediazione obbligatoria - dott. Raffaele Frasca - Presidente violazione del termine di 15 gg. ex art. 5 d. lgs. 28/10 - conseguenze - dott. Roberto Simone - Consigliere improcedibilità della causa - dott. Marco Rossetti - Consigliere rel. esclusione - condizioni. dott.ssa Anna Moscarini - Consigliere dott. Stefano Giaime Guizzi - Consigliere ha pronunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 1138/23 proposto da: -) NN TA, domiciliato ex lege presso all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Emilio Russo;

- ricorrente -

contro

-) UG VA, NN PA, NN IA, NN GU;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 11 novembre 2022 n. 3335; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2024 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2017 UG VA, LA PA, LA IA e LA GU intimarono a TA NN sfratto per morosità, citandolo per la convalida dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. A fondamento del ricorso dedussero di avere concesso in locazione a TA NN un immobile sito a S. Angelo in Formis (CE) con atto del 30.5.2012 e decorrenza dal 1° giugno 2012, e che il conduttore era moroso nel pagamento di 56 canoni. 1 Numero registro generale 1138/2023 N.R.G.: 1138/23 Camera di consiglio del 10.10.2024 Numero sezionale 3287/2024 Numero di raccolta generale 32454/2024 Data pubblicazione 13/12/2024 2. TA NN si costituì negando la morosità. Dedusse che il negozio qualificato dai ricorrenti come “contratto di locazione” non era tale, ma era solo una puntuazione preparatoria di un futuro accordo mai concluso. In subordine chiese: -) che il suddetto contratto del 30.5.2012 fosse qualificato come “transazione” ex art. 1965 c.c., e fosse dichiarato nullo per mancanza di causa o almeno annullabile per temerarietà, ex art. 1971 c.c.; -) la condanna degli intimanti al rimborso in suo favore di varie somme di denaro: sia per avere restaurato a proprie spese immobili degli intimanti, sia per avere per conto o nell'interesse degli intimanti pagato vari creditori di essi, transigendo le relative controversie.

3. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ordinanza 20.4.2017 negò la convalida dello sfratto, ordinò la conversione del rito e fissò alle parti termine di 15 giorni per avviare la procedura di mediazione di cui al d. lgs. 28/10. Quindi, con sentenza, 14.11.2018 n. 3368 dichiarò improcedibili ambo le contrapposte domande, sul presupposto che nessuna delle parti aveva avviato la procedura di mediazione. La sentenza fu appellata da TA NN in via principale, e da UG VA, LA PA, LA IA e LA GU in via incidentale.

4. Con sentenza 11.11.2022 n. 3335 la Corte d'appello di Napoli rigettò il gravame principale proposto da TA NN, ed accolse quello incidentale. La Corte d'appello ritenne che il termine fissato dal Tribunale a TA NN per dare avvio alla procedura di mediazione in merito alle proprie domande riconvenzionali fosse perentorio;
che TA NN non lo rispettò; che di conseguenza correttamente il Tribunale ritenne le sue 2 N.R.G.: 1138/23 Camera di consiglio del 10.10.2024 Numero registro generale 1138/2023 Numero sezionale 3287/2024 Numero di raccolta generale 32454/2024 Data pubblicazione 13/12/2024 domande riconvenzionali improponibili, a nulla rilevando che la mediazione fu comunque tentata, e portata (infruttuosamente) a termine prima dell'udienza cui il Tribunale, nel fissare il termine suddetto, aveva rinviato la causa. Dopo avere stabilito ciò (pp.

6-10 della sentenza d'appello) la Corte d'appello esaminò comunque nel merito tutte le deduzioni svolte da TA NN nell'atto d'appello, ivi comprese le domande riconvenzionali riproposte in appello di annullamento della transazione e condanna al pagamento di somme di denaro.

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da TA NN con ricorso fondato su due motivi. UG VA, LA PA, LA IA e LA GU non risultano avere notificato controricorso, ma risultano avere depositato una memoria (avente i contenuti di un controricorso). RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità della memoria depositata da UG VA, LA PA, LA IA e LA GU in data 20 settembre 2024 ed intitolata “Memoria di trattazione ex art. 378 c.p.c.”. Le parti controinteressate al ricorso infatti sono rimaste intimate, e non hanno depositato alcun controricorso nel termine stabilito dall'art. 370 c.p.c.. Il mancato deposito del controricorso preclude la possibilità di compiere altri atti del giudizio di legittimità, salva la partecipazione alla discussione in pubblica

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