Cass. civ., sez. III, sentenza 29/07/2004, n. 14491
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - rel. Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. MALZONE Fabio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME VE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo difende unitamente all'avvocato AMBROGIO FLORIOLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ON AN, in proprio, nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore OL, e AS VI tutti nella qualità di eredi di AS OR (deceduto), elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell'avvocato ENRICO INSOM, che li difende unitamente agli avvocati FABRIZIO SEGALA, ANGELO CARATTONI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
ON AN;
- intimata -
avverso la sentenza n. 320/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, sezione seconda civile, depositata il 20/04/00;
RG. 791/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/05/04 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato PECORA FRANCESCO (per delega Avv. Romanelli);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 6 ottobre 1997 IO AS e AN ON, premesso di avere concesso in locazione a IV LO un i proprio immobile ad uso abitativo con contratto del 10 novembre 1992 scaduto il 9 novembre 1996, intimavano al LO sfratto per finita locazione, citandolo per la convalida davanti al pretore di Brescia, sezione distaccata di Salò.
Il LO dichiarava di non opporsi alla domanda, chiedeva che fosse fissato per il rilascio termine di dodici mesi e proponeva domanda riconvenzionale per la restituzione di L. 12.674.640 indebitamente pretese dai locatori.
Il pretore ordinava il rilascio, fissando per l'esecuzione la data del 3 novembre 1998;
quindi, disposto il mutamento del rito ed assunte le prove, con sentenza del 13-14 luglio 1999, dichiarava cessata la materia del contendere in ordine al rilascio;
rigettava la domanda proposta dalla ON per difetto di legittimazione attiva, rilevabile di ufficio dal giudice;
respingeva nel merito ogni altra domanda del AS;
in accoglimento della domanda riconvenzionale del LO, condannava il AS a restituire allo stesso la somma di L. 12.672.640, oltre gli interessi.
Il AS e la ON proponevano appello. Costituitosi il LO, la Corte di appello di Brescia, con la sentenza depositata il 20 aprile 2000, ha riformato integralmente la sentenza di primo grado, affermando, per ciò che rileva in questa sede, che: a) il rigetto della domanda della ON, da parte del pretore, era avvenuto non per difetto di legittimazione attiva, ma per ragione di merito, e cioè perché la menzionata attrice era stata ritenuta non titolare della dedotta situazione giuridica;
il convenuto, però, non aveva contestato la detta titolarità, onde il pretore "non era legittimato (art. 112 c.p.c.) ad esaminare la questione";
b) la domanda riconvenzionale del LO era stata accolta perché il pretore aveva ritenuto generico e tardivo il disconoscimento, operato dalla parte attrice, delle scritture prodotte dal convenuto a fondamento della stessa domanda, ma la Corte ha giudicato tale disconoscimento rituale e tempestivo, onde spettava al convenuto chiedere la verificazione delle scritture private, che non era stata invece chiesta, e delle scritture stesse non si poteva perciò tenere conto;
c) il contratto di locazione era scaduto il 9 novembre 1996, onde il conduttore LO era tenuto a pagare ai locatori l'ammontare del canone contrattuale per il periodo successivo e fino al 19 luglio 1999 (data in cui era avvenuta la riconsegna delle chiavi). La Corte di appello, pertanto, ha dichiarato cessato il contratto alla data del 9 novembre 1996 ed ha condannato il LO a pagare agli attori la "somma corrispondente all'ammontare del canone contrattuale dal 9 novembre 1996 al 19 luglio 1999";
ha poi respinto la riconvenzionale del LO, che ha, infine, condannato al pagamento delle spese di ambedue i gradi del giudizio.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia ES LO ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo tre motivi, a cui AN ON, in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore OL, nonché DE AS, tutti nella qualità di eredi di IO AS, hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha riformato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda della ON per difetto di legittimazione attiva. Il ricorrente osserva che: a) questo capo della sentenza di primo grado non aveva formato oggetto di appello, nelle cui conclusioni non si chiedeva la riforma dello stesso (violazione, da parte del giudice di appello, dell'art. 112 c.p.c.);
b) la Corte territoriale ha "errato nel qualificare come questione di merito la posizione della signora ON anziché ritenerla, come ha invece correttamente prospettato il Giudice di primo grado, questione di rito", perché nel contratto di locazione redatto per iscritto unico sottoscrittore era il AS, e