Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 03/10/2018, n. 24053

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 03/10/2018, n. 24053
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24053
Data del deposito : 3 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 27477-2011 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente Ocmigiliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

S S, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA SILVIO PELLICO

24, presso lo studio dell'avvocato S B, che lo rappresenta e difende;controricorrente - avverso la sentenza n. 46/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 19/24/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di cons±glio del 10/07/2C18 dal Consigliere Dott. ANNA M F. R.G. N. 27477/11 RITENUTO CHE: La Società Sovista S.r.l. impugnava un avviso di accertamento per IVA, relativo all'anno di imposta 2003, con il quale l'Agenzia delle entrate, sulla base delle risultanze di un processo verbale di constatazione del 23.9.2008, a conclusione di una verifica fiscale, contestava l'aliquota applicata dall'impresa nelle operazioni di vendita di quote indivise espresse in millesimi della Residenza Turistico Alberghiera denominata Garda Sole, atteso che la società aveva usufruito dell'aliquota agevolata per IVA, assumendo di avere venduto unità immobiliari abitative, caratterizzate dalla peculiarità di essere gestite da imprese c.d. turistiche, ai sensi della legge n. 217 del 1983, art.

5
. La CTP di Brescia accoglieva il ricorso della contribuente. L'Ufficio impugnava la decisione innanzi alla CTR della Lombardia che, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l'appello. L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza, svolgendo un solo motivo. La società Sovista s.r.l. si è costituita con controricorso.

CONSIDERATO CHE:

1.Con l'unico motivo di ricorso, si censura la sentenza impugnata denunciando violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nonché omessa ed insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Si argomenta che la società contribuente aveva venduto "una quota indivisa espressa in millesimi della Residenza Turistico Alberghiera denominata Garda Sole" con la conseguenza che non aveva alienato singole unità abitative, valendo il riferimento ad un particolare appartamento unicamente ai fini della individuazione della modalità di esercizio del diritto su una cosa comune, e "ciascuna unità immobiliare era identificata con una scheda numerata espressa sempre in millesimi". Si precisa, altresì, che l'area su cui insistevano i beni aveva destinazione Turistico Alberghiera, con la conseguenza che le unità immobiliari erano classificate in categoria catastale "D". La residenza turistico alberghiera, pertanto, sarebbe stata costituita per ospitare turisti per soggiorni vacanza e non per essere la stabile dimora di nuclei familiari. Ne consegue che la sentenza impugnata risulterebbe priva di motivazione, in quanto intrinsecamente inidonea a consentire qualsiasi controllo delle ragioni che ne stanno alla base, atteso che il richiamo dei giudici di
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