Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2018, n. 09460

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2018, n. 09460
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09460
Data del deposito : 2 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: F F, nato a Firenze il 26/04/1957 avverso la sentenza del 11/04/2016 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott.ssa A D S;
udito il Pubblico Ministero, in persona d& Sostituto Procuratore generale dott.ssa M D N, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. F B, che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20.3.2015, il Tribunale di Firenze pronunciando nei confronti di F F, imputato quale amministratore unico e legale rappresentante di "Scuola 2F srl, del reato di cui agli artt. 81 cpv cp e 2 d.lvo 74/2000 in relazione alle dichiarazioni per gli anni di imposta dal 2006 al 2009- perché al fine di evadere le imposte sul reddito delle società e dell'IVA, indicava nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture emesse da Gestione Telemarketing relative a operazioni del tutto inesistenti in quanto attività svolte interamente con risorse proprie della "Scuola 2F srl-, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato ascrittogli in relazione all'annualità 2005 perché estinto per intervenuta prescrizione e dichiarava l'imputato responsabile delle residue imputazioni, condannandolo alla pena di anni due di reclusione e disponendo la confisca del profitto del reato nella disponibilità della società e, ove non possibile, la confisca dei beni del patrimonio dell'imputato. Con sentenza del 11/04/2016, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della predetta sentenza, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato limitatamente alle condotte relative alle dichiarazioni per gli anni di imposta 2006 e 2007 per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione e rideterminava la pena per le residue imputazioni in anni uno e mesi due di reclusione e limitando la confisca disposta ai sensi dell'art. 322 ter al valore di euro 194.702. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione F F, per il tramite del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo deduce nullità della sentenza per omessa motivazione in punto di responsabilità per il reato ascritto, argomentando che la Corte territoriale non avrebbe risposto alle censure difensive limitandosi a motivare il proprio convincimento in termini autoreferenziali ed omettendo di valutare le dichiarazioni rese dai testi Guzzinati, Iacolutti, Boscaroli ìkTurco. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, argomentando che la Corte territoriale avrebbe valorizzato ai fini della negazione delle precedette circostanze elementi non correlati alla gravità del reato ed omesso di valutare lo stato di incensuratezza dell'imputato. Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 322 ter cp in relazione all'art. 27 Cost e per omessa motivazione, argomentando che l'importo confiscabile dovrebbe essere quantificato sulla base del profitto personale dell'imputato e, cioè, al profitto realmente lucrato e non di quello della società;
la Corte territoriale, inoltre, avrebbe erroneamente considerato irrilevante il pagamento parziale dell'imposta evasa in pendenza del processo tributario di primo grado, che, invece, dovrebbe comportare una ridefinizione del quantum confisca bile. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
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