Cass. civ., sez. I, sentenza 21/12/2005, n. 28302
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Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'art. 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfuso nell'art. 117 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, non sono retroattive, alla pari della disciplina in materia di usura. L'irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all'uopo dettata dal Legislatore.
L'inosservanza del divieto di introdurre una domanda nuova in appello, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., e, correlativamente, dell'obbligo del giudice di secondo grado di non esaminare nel merito tale domanda è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità, poiché costituisce una preclusione all'esercizio della giurisdizione, che può essere verificata nel giudizio di cassazione (anche d'ufficio), non rilevando in contrario neppure che l'appellato abbia accettato il contraddittorio sulla domanda anzidetta.
Il giudice dell'opposizione allo stato passivo può acquisire il fascicolo fallimentare e da esso eventualmente desumere elementi o argomenti di prova, ma trattasi di facoltà, il cui mancato esercizio non esonera la parte dalle conseguenze del mancato assolvimento dell'onere probatorio.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C G - Presidente -
Dott. P D - Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. P L - rel. Consigliere -
Dott. D C C - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SNTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante Dott. D C, elettivamente domiciliato in Roma, via Val Gardena 3, presso l'avv. DE ANGELIS Lucio, che la rappresenta e difende con l'avv. V B del foro di Genova, giusta procura speciale ad litem 07/11/2002 autenticata dal Notaio M L di Roma, rep. 130656;
- ricorrente -
contro
F P P, in persona del Curatore Dott. G L, elettivamente domiciliato in Roma, via Pier Luigi da Palestrina, presso l'avv. Contaldi Mario, che lo rappresenta e difende con l'avv. G R del foro di Savona, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 913/2002 del 15/11/2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/2005 dal Relatore Cons. Dott. L P;
udito l'avv. S in sostituzione dell'avv. D A per la ricorrente che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'avv. G R per la controricorrente curatela che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Banca Nazionale del Lavoro chiedeva di essere ammessa al passivo del fallimento P P per la somma di L. 113.987.249 quale scoperto di conto corrente, compresi gli interessi maturati al 06/04/1993, per la somma di L. 185.222.585 quale scoperto del conto anticipi fatture, sempre compresi gli interessi sino al 06/04/1993, e per la somma di L. 13.610.000 a titolo di spese, diritti ed onorari della procedura monitoria. Il G.D. escludeva il credito in quanto documentato soltanto da un estratto del conto corrente certificato conforme alle scritturazioni, perché non era stato indicato il tasso convenzionale d'interesse applicato e non era stato prodotto l'atto scritto diretto a determinare gli interessi in misura superiore a quella legale, perché infine il credito non poteva essere ammesso sulla base del decreto ingiuntivo prodotto in quanto emesso in data successiva alla presentazione della domanda di concordato preventivo. Il Tribunale di Savona con sentenza non definitiva del 07/03/1996 dichiarava la nullità della clausola n. 7 delle condizioni generali di contratto di conto corrente relativa alla determinazione del tasso d'interesse con riferimento agli usi di piazza e respingeva l'insinuazione del credito per le spese. Con successiva sentenza definitiva 23/03/1998, all'esito di c.t.u., rigettava l'opposizione in ragione dell'insufficienza della documentazione prodotta per ricostruire il movimento del conto anticipi su fatture. La Corte d'appello di Genova con sentenza 15/11/2001 respingeva l'appello di B.N.L. sia contro la sentenza non definitiva che contro la sentenza definitiva del Tribunale. Premetteva la Corte che non era agli atti la domanda d'insinuazione al passivo L. Fall., ex art. 93, avanzata dalla banca. Il decreto ingiuntivo allegato alla domanda d'insinuazione era stato peraltro prodotto non per far valere il giudicato in ordine al credito per scoperto del conto corrente e del conto anticipi, perché nell'atto di opposizione non si era contestato quanto affermato dal G.D. e cioè che il decreto in questione non era stato notificato al fallito. Quindi il decreto era stato prodotto soltanto quale prova del credito per le spese del procedimento monitorio. Rilevava ancora la Corte che agli atti erano due decreti ingiuntivi emessi nei confronti l'uno nei confronti di C S, P A, R M A quali fideiussori del fallito P P (D.I. n. 101 del 1993) e l'altro nei confronti di quest'ultimo (D.I. n. 102 del 1993). Dei due decreti uno era stato prodotto in sede di opposizione allo stato passivo, in primo grado;
il secondo in appello. Doveva ritenersi che con l'opposizione, che menzionava un solo decreto, si fosse inteso far riferimento al primo e non al secondo, perché si dava atto nella sentenza di primo grado che il decreto prodotto era stato pronunciato nei confronti di più soggetti. Sulla base di queste premesse, la Corte affermava che la prospettazione in appello ed in particolare in comparsa conclusionale, dell'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato a fondamento dell'intero credito insinuato, comportava la proposizione di una domanda nuova, fondata su diversa causa petendi, inammissibile.
Aggiungeva ancora la Corte territoriale, nell'ultima parte della motivazione della sentenza impugnata, che anche quanto al credito per L. 13.610.000 relativo alle spese del procedimento monitorio, vi era domanda nuova, nuova per l'oggetto perché la somma comprendeva l'imposta di registro precedentemente non insinuata e nuova per il titolo perché fondata sul decreto ingiuntivo emesso nei confronti del fallito, prodotto per la prima volta nel giudizio di appello, dovendosi ritenere che le spese di ogni procedimento monitorio siano diverse e trovino fondamento in quel dato procedimento concluso con la pronuncia di uno specifico decreto ingiuntivo.
Per quanto concerneva la clausola relativa alla pattuizione del tasso degli interessi convenzionali in misura corrispondente agli usi di piazza, la Corte territoriale rilevava che nella specie si trattava di rapporto anteriore all'entrata in vigore della L. n. 154 del 1992, non retroattiva, e che peraltro la giurisprudenza era costante nell'affermare la nullità della clausola ove alla determinazione per relationem del tasso convenzionale, non corrispondessero discipline vincolanti del saggio d'interesse fissate su scala nazionale con accordi di cartello, discipline che era onere di chi le invocava provare nel loro contenuto ed esistenza. Tale onere non era stato assolto dalla banca appellante.
Rilevava infine la Corte territoriale, con riferimento all'appello proposto contro la sentenza definitiva del Tribunale, che non poteva essere accolta la domanda nei limiti della somma relativa al capitale ed al tasso legale, perché dalla c.t.u. esperita era risultato che i documenti prodotti non erano sufficienti a consentire il calcolo degli interessi sul credito maturato relativamente al rapporto di conto corrente e, conseguentemente, anche sul conto anticipi. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, illustrato da memoria, la Banca Nazionale del Lavoro formulando sei motivi. Resiste con controricorso la curatela del Fallimento di P P. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente B.N.L. deduce violazione degli artt. 99, 112, 113, 115, 116 e 345 c.p.c., artt. 1842, 1846 c.c. e segg., art. 2697 c.c., L. Fall., art. 93 e segg., e art. 98. Premesso che la pretesa della banca è fondata sul rapporto contrattuale di apertura di credito e anticipazione bancaria intercorso con l'impresa P, che costituisce la causa petendi della pretesa azionata, si osserva che la prova era costituita sia dai documenti bancari sia dal decreto ingiuntivo emesso sulla base di tale documentazione. La ricorrente si duole che la Corte di merito non abbia esaminato, eventualmente acquisendola agli atti, la domanda d'insinuazione al passivo con i documenti allegati, tra cui il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del P (il D.I. n. 102 del 1993).