Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2021, n. 23746

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2021, n. 23746
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23746
Data del deposito : 16 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO LUIGI nato a L'AQUILA il 13/02/1955 avverso l'ordinanza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere A C. Lette la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione S T, che ha concluso per il rigetto del ricorso, e la memoria dell'Avv. V C, che, nell'interesse del ricorrente, ha concluso insistendo per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata in data 11/11/2020, la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, la dichiarazione di ricusazione depositata, nell'interesse di L L, nei confronti del Presidente della Sezione penale del Tribunale di L'Aquila A I, quale componente del collegio chiamato a pronunciarsi sull'incidente di esecuzione con il quale l'istante ha chiesto la sospensione dell'esecuzione della sentenza del Tribunale di L'Aquila.

1.1. Secondo l'istante il Presidente I non potrebbe prender parte alla decisione, in quanto: la richiesta di sospensione si basa, tra l'altro, sulla censura di violazione dell'art. 648 cod. proc. pen. in considerazione dell'omessa notifica a L dell'impugnazione del coimputato ex art. 595, comma 1, cod. proc. pen.;
l'impugnazione proposta dal coimputato F non sarebbe stata notificata a L, omissione autorizzata dal Presidente I allorché illustrò al cancelliere addetto all'ufficio "post udienza dibattimento" del Tribunale di L'Aquila il contenuto di una sentenza della Corte di cassazione che, ad opinione del Presidente I, rendeva inutile la notifica dell'appello del coimputato F, perché l'appello incidentale sarebbe stato improcedibile. Di conseguenza, secondo l'istanza di ricusazione si verserebbe nell'ipotesi di ricusazione di cui all'art. 37, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., avendo il presidente I manifestato indebitamente il proprio convincimento sul thema decidendum dell'incidente di esecuzione, e in quella di cui all'art. 36, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. avendo dato consigli e manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento di esecuzione fuori dall'esercizio delle funzioni giudiziarie. Ad avviso della Corte non ricorrono i presupposti della prima causa di ricusazione invocata, in quanto il Presidente I non ha manifestato il proprio convincimento indebitamente, essendosi limitata, nell'esercizio delle sue funzioni di presidente di sezione, a illustrare al cancelliere addetto al post dibattimento le ragioni giuridiche, fondate su un recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, per le quali riteneva che non dovesse essere disposta la notifica dell'appello dell'imputato al coimputato non appellante. Neppure ricorrono i presupposti della seconda causa di ricusazione invocata, avendo il magistrato illustrato al cancelliere il contenuto di una sentenza della Corte di cassazione nell'ambito delle sue funzioni di Presidente della Sezione penale.
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