Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/11/2014, n. 23677
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La rimozione disciplinare del magistrato non è ammessa solo nei casi previsti dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, nei quali essa è obbligatoria, ma ogni qual volta l'illecito abbia compromesso irrimediabilmente i valori connessi alla funzione giudiziaria e al prestigio personale del magistrato, anche in relazione allo "strepitus fori"; l'adeguatezza della sanzione della rimozione rientra nell'apprezzamento di merito della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, immune da vizi logico-giuridici.
Sul provvedimento
Testo completo
SENTENZA
sul ricorso 9480/2014 proposto da:
R.P. , elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato Z E, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 36/2014 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 27/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/2014 dal Consigliere Dott. R B;
udito l'Avvocato E Z;
udito il P.M. in persona del Procuratore Generale Aggiunto Dott. CICCOLO P P M, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa il 10 gennaio 2014 la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura dichiarava il dottor R.P. responsabile dell'illecito di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4, lett. D), in relazione al reato previsto e punito dall'art. 600 quater cod. pen., commesso mediante scarico dalla rete e detenzione,
nei propri computers, di immagini e filmati pedopornografici: in tal modo, ledendo la propria immagine di magistrato e il prestigio dell'intero ordine giudiziario.
Per l'effetto, gli infliggeva la sanzione disciplinare della rimozione.
Motivava.
- che il magistrato, esercente la funzione di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rossano (Cosenza), era stato ritenuto colpevole dal Tribunale di Salerno dei reati ascrittigli, uniti con il vincolo della continuazione, e condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi uno di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale;
- che, sui gravami hinc et inde proposti dall'imputato e dal P.M., la Corte d'appello di Salerno, scindendo le singole condotte, aveva dichiarato prescritto il reato di acquisizione del materiale - consumato in data 31 agosto 2004 - e maggiorato la pena a mesi tre di reclusione per la detenzione delle immagini pedopornografiche rinvenute nei suoi computers, fisso e portatile: detenzione, cessata con l'esecuzione del sequestro penale in data 14 giugno 2005;
- che con sentenza 26 marzo 2013 questa Corte, in accoglimento del successivo ricorso dell'imputato, aveva annullato la sentenza, per carenza di motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico;
senza disporre, peraltro, il rinvio, ritenuta la prescrizione anche del reato residuo;
- che il proscioglimento per prescrizione non era preclusivo, peraltro, del giudizio disciplinare, che si poteva avvalere delle risultanze probatorie emerse nel processo penale: univoche nell'escludere la possibilità di uno scarico involontario e accidentale delle immagini, stante la registrazione della loro richiesta da parte del Dott. R. ;
- che i fatti accertati erano