Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/1984, n. 1838
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Avuto riguardo alla ratio della normativa, volta a favorire la permanenza e l'insediamento di aziende nel meridione, deve ritenersi che gli sgravi contributivi previsti, per le aziende industriali ed artigiane, dall'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968 n. 1089), nonché dall'art. 1 del d.l. 5 luglio 1971 n. 429 (convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971 n. 590), spettino anche all'impresa di pesca oceanica che, pur esercitando in alto mare, e perciò fuori dell'ambito territoriale cui è collegata la concessione delle provvidenze, una parte rilevante (pesca, lavorazione e conservazione del pescato) della propria attività (che è di natura industriale anche per quanto concerne il mero trasporto), abbia in uno scalo del meridione il centro di riferimento normale e necessario dell'attività stessa, risultando tale collegamento evidenziato dai criteri formali della Sede legale dell'impresa e dell'iscrizione delle navi nel compartimento marittimo, e sostanziali, quali il completamento del ciclo produttivo nello scalo anzidetto e l'impiego - sia a bordo che a terra - di manodopera locale. ( V 3643/83, mass n 425535; ( V 4914/81, mass n 415659).*