Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/1989, n. 506

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La disposizione dell'art. 3 della legge 31 marzo 1979 n. 92 (di conversione del d.l. 30 gennaio 1979 n. 20), per la quale le imprese alberghiere fruiscono degli sgravi contributivi previsti per le imprese industriali dall'art. 18 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089 (rectius, dall'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918 nel testo sostituito dall'art. 1 della legge n. 1089 del 1968) rimanendo peraltro inquadrate nel settore commerciale agli effetti previdenziali ed assistenziali, è norma eccezionale, come tale inapplicabile, ne' in via d'interpretazione analogica ne' in via di interpretazione estensiva, alle case di cura, atteso anche che i servizi da queste erogati sono equiparabili a quelli degli alberghi solo per la parte concernente la degenza. Consegue che la natura di imprese industriali propria delle case di cura è determinante sia per la fruizione degli anzidetti sgravi che ai fini previdenziali, non rilevando che esse siano inquadrate fra gli esercenti attività commerciali ai fini delle Assicurazione contro le malattie (art. 29 legge 3 giugno 1975 n. 160).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/1989, n. 506
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 506
Data del deposito : 27 gennaio 1989

Testo completo

La disposizione dell'art. 3 della legge 31 marzo 1979 n. 92 (di conversione del d.l. 30 gennaio 1979 n. 20), per la quale le imprese alberghiere fruiscono degli sgravi contributivi previsti per le imprese industriali dall'art. 18 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089 (rectius, dall'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918
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