Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2021, n. 13462

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/04/2021, n. 13462
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13462
Data del deposito : 9 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Z J, nato il 23/6/1976 avverso l'ordinanza del 2/10/2020 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere E A G;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. D Z propone ricorso per la cassazione dell'ordinanza con la quale, in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte con sentenza del 24 luglio 2020, il Tribunale del Riesame di Firenze ha confermato l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, poi sostituita con quella dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, per il reato di concorso in estorsione aggravata, in danno di F G e della sua convivente, X L, detta A, reato commesso in Prato in data successiva e prossima al 30 maggio 2019. Sono accusati di concorso nel reato anche C W e Y Z. Il ricorrente è accusato di avere svolto la funzione di intermediario, soprattutto nel corso della riunione del 6 maggio 2019, tra le persone offese e i coindagati, C W e Y Z, sulla scorta delle convergenti dichiarazioni rese da F G, X L e dagli stessi coindagati C W e Y Z che avevano in parte ammesso gli addebiti a loro carico nel corso dell'interrogatorio reso al pubblico ministero - nonché da W S, anche egli indagato.

2. La Seconda Sezione Penale di questa Corte aveva annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Firenze evidenziando che il quadro indiziario, fondato sulle dichiarazioni rese da F G, scontava, ai fini del giudizio di attendibilità del dichiarante e della necessità di riscontri alle sue affermazioni, un deficit di scrutinio per la eventuale identificazione della qualifica del Fu, se semplice persona offesa dal reato ovvero imputato di reato connesso o collegato a quello per il quale si procede: in tal caso, infatti, il dichiarante avrebbe dovuto ricevere l'avviso, ai sensi dell'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen. pena la inutilizzabilità delle informazioni rese in assenza delle garanzie. Risultava, infatti, che F G era coindagato con Jili Z in altro procedimento e, soprattutto, non ne era chiara la posizione processuale, ancorché formalmente non iscritto nel registro degli indagati, in relazione al coinvolgimento nell'attività di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. A questo riguardo risultava contraddittoria la motivazione con la quale il Tribunale ne aveva escluso il coinvolgimento nel reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, ascritto alla X L - nel frattempo sottoposta a misura cautelare per tale reato, n.d.r. - in quanto, secondo l'ordinanza annullata, ne emergeva un mero contributo (dare una mano) alla predetta per ragioni affettive.
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