Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2005, n. 3492

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Massime1

Nel giudizio di legittimità, di regola lo "jus superveniens" che introduca una nuova disciplina del rapporto può trovare applicazione solo quando la sopravvenienza sia posteriore alla proposizione del ricorso per cassazione, e ciò perché, in tale ipotesi, il ricorrente non ha potuto tener conto dei mutamenti operatisi successivamente nei presupposti legali che condizionano la disciplina dei singoli casi concreti. Allorquando, invece, la nuova normativa sia intervenuta prima della proposizione del ricorso, in difetto di una specifica censura del ricorrente che denunci il contrasto delle norme di diritto applicate nelle fasi di merito con la nuova disciplina del rapporto in contestazione, la Corte Cass. non può rilevare d'ufficio tale contrasto, così come non può, senza specifica censura, rilevare la violazione di altre norme di diritto. (Nella specie, la Corte Cass. ha ritenuto che la norma di cui all'art. 31, comma ventiduesimo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 - la quale stabilisce che "le disposizioni previste dall'art. 27, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264 non si intendono applicabili per le esigenze dirette a sopperire, per un periodo non superiore a quindici giorni, alle necessità di erogazione di servizi pubblici essenziali da parte degli enti territoriali" - entrata in vigore dopo la proposizione degli originari ricorsi, esprime una indubbia efficacia retroattiva, per mezzo della locuzione "non si intendono", la quale ne manifesta la chiara funzione interpretativa rispetto alla disposizione richiamata, ed in tali termini concorre all'identificazione della fattispecie dell'illecito consistente nell'assunzione di personale senza il preventivo nulla-osta dell'organismo pubblico preposto alla cura del collocamento, nel senso di escluderne la configurabilità con riguardo a rapporti di lavoro costituiti in presenza delle suddette esigenze).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2005, n. 3492
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3492
Data del deposito : 21 febbraio 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Presidente -
Dott. D L M - Consigliere -
Dott. R F - Consigliere -
Dott. D'

AGOSTINO

Giancarlo - Consigliere -
Dott. B B - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M G, rappresentato e difeso dall'avv. F F e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma alla via Trebbia 3 (presso lo studio dell'avv. A C) giusta procura a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SALERNO, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi 12;



- controricorrente -


nonché
sul ricorso r.g. n. 14124/03 proposto da:
COMUNE DI CASAL VELINO, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo D'Aiuto e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma alla via V. Lilloni 146 (presso lo studio dell'avv. Geranio D'Aiuto), giusta procura a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SALERNO, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi 12;



- controricorrente -


avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice unico, n. 328/2002 del 17 maggio 2002 (resa nel giudizio di appello avente i nn. di r.g. 703/2000 e 707/2000).
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27 gennaio 2005 dal Consigliere Dott. Bruno Balletti;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

NARDI

Vincenzo, che ha concluso per "il rigetto del primo e del secondo motivo, raccoglimento del quarto motivo, assorbito il terzo motivo".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania il Comune di Casalvelino e G M (nella qualità di "segretario capo" del cannato comune) proponevano opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 843/2028 emessa in data 22 marzo 2000 dal direttore provinciale del lavoro di Salerno con cui gli stessi venivano condannati a pagare, in solido, la somma di L. 37.740.300 a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli artt. 11,13,18 e 27 della legge n. 264/1949 (come modificati dagli artt. 33 e 34 della legge n. 300/1970) e degli artt. 16 e 26 della legge n. 56/1987, nonché dell'art. 8 del d.p.c.m. 27 dicembre 1988, per avere
assunto, non per il tramite della competente sezione circoscrizionale per l'impiego, ventinove lavoratori. I ricorrenti richiedevano, quindi, la declaratoria di nullità o l'annullamento della ordinanza- ingiunzione opposta e, in via gradata, la sua modificazione con riduzione al minimo editale della sanzione applicata, con ogni relativa conseguenza.
Si costituiva nei giudizi la Direzione Provinciale del Lavoro di Salerno depositando la documentazione relativa alla violazione amministrativa contestata e impugnando integralmente l'avversa opposizione, di cui chiedeva il rigetto.
L'adito Tribunale - disposta la riunione dei giudizi - rigettava le opposizioni e, per l'effetto, confermava l'ordinanza-ingiunzione n. 843/5028 del 22 marzo 2000.
Per quello che rileva in questa sede il Tribunale di Vallo della Lucania ha rimarcato, a sostegno della decisione come dinanzi pronunziata, che: a/1) con riferimento al motivo di opposizione concernenti l'asserita violazione del termine di contestazione fissato in novanta giorni decorrenti dall'accertamento, "il termine di cui all'art. 14, secondo comma, della legge n. 689/1981 decorre non già dalla data di commissione del fatto bensì dalla data del suo accertamento ove, qualora lo stesso richieda tempi più o meno lunghi di verifica, il termine decorre dalla data in cui tale accertamento è stato definito";
a/2) in merito alla lunghezza del periodo tra la data della visita ispettiva (29 dicembre 1995) e la data della definizione degli accertamenti (18 settembre 1996), "si deve considerare, da un lato, la necessità per l'organo ispettivo di fruire di un termine comunque congruo ed apprezzabile per acquisire i dati e valutarne la consistenza ai fini di una corretta formulazione della contestazione - che nel caso di specie non poteva essere particolarmente spedita data la molteplicità delle infrazioni rilevate e dei lavoratori coinvolti - dall'altro che, anche la mancata contestazione immediata della infrazione, laddove essa sia possibile, non costituisce comunque causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa qualora si sia, comunque, proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione";
b) "appare del tutto infondata la contestazione relativa alla mancata audizione del M posto che la documentazione esibita dall'amministrazione opposta attesta che, viceversa, tale audizione c'è stata";
c) "circa l'asserita sussistenza dello stato di grave necessità alla base delle contestate assunzioni, "la legge prevede l'ipotesi dell'assunzione diretta solo in presenza del verificarsi di situazioni eccezionali ed imprevedibili di urgenza, quali potrebbero essere, come riconoscono gli stessi opponenti, la malattia o il decesso di un lavoratore, il verificarsi di un danno improvviso all'ambiente, mentre, nella fattispecie, i lavoratori sono stati assunti per lo svolgimento di compiti connessi alle normali esigenze di amministrazione della cosa pubblica posto che alcuni di costoro sono stati adibiti allo svolgimento delle funzioni di operaio, altri di autista, altri ancora di bidello";
d) "quanto al contestato elemento soggettivo l'efficacia scriminante dell'errore sul fatto richiede che lo stesso non sia stato determinato da colpa (art. 3 della legge n. 689/1981), (sicché), presupponendo la legge una
presunzione iuris tantum di colpa in capo a colui che viola un precetto amministrativo, spetta a colui che ha commesso la violazione provare di aver agito senza colpa";
e) "la circostanza che il M abbia agito su ordine del Commissario Prefettizio non vale ad escluderne la responsabilità in quanto, ai sensi dell'art. 4 della legge 689/81, l'esclusione della responsabilità per il caso in cui
l'autore dell'infrazione esegua un ordine, postula che si tratti di un ordine legittimo e, quindi, non è invocabile in presenza di un ordine illegittimo e la cui illegittimità poteva essere sindacata da parte del destinatario";
J) "nessun rilievo assume la "pratica" di condono ex legge n. 538/1996 posto che, attraverso la sua analisi, non si comprende se abbia o meno riguardato i lavoratori di cui è stata sanzionata l'illegittima assunzione da parte dell'impugnata ordinanza ingiunzione e, d'altronde, la stessa non è stata accompagnata dalla prova dell'avvenuto integrale pagamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, al solo verificarsi del quale si realizza l'estinzione dei reati - cfr. art. 2 d.l. cit. - ed, in ogni caso, la stessa prevede la regolarizzazione dei debiti contributivi maturati nel mese di luglio del 1996, mentre le assunzioni sanzionate risalgono ad epoca diversa e cioè al periodo compreso tra il mese di luglio ed il mese di ottobre del 1995";
g) in relazione alla richiesta "subordinata" di riduzione al limite minimo della sanzione irrogata, la misura della sanzione pecuniaria di L. 37.700.000, pari a L.

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