Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/09/2022, n. 26020
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to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 866/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;- ricorrente -contro PATRIZIA ORLANDO, rappresentata e difesa dall'avv. E C C,vnel cui studio L_i_n Genova, _v_ia Fiescht, -- n.---8-71-3-\, è l Ni -t-1—.14N N'« í N MA 73, 0.1 elettivamente domiciliata;- ccntroricorrente - avverso la sentenza n. 569/24/15 emessa dalla C.T.R. per la regione /i, Piemonte, depositata il 15. rrntifIcata Udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa V P nella pubblica udienza del 23 giugno 2022, tenutasi con le modalità previste dall'art. 23, comma 8 -bis, del d.l. n. 137(20, conv., con mod., dalla I. n. 176/20;lette le conclusioni scritte della Procura generale, in persona del Sostituto Procuratore generale G L, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso principala e la cassazione della sentenza impugnata con le conseguenze di legge. FATTI DI CAUSA 1. In data 11/11/2010, l'Agente della Riscossione notificò a O P, in qualità di coobbligata della società Piemme s.n.c. di A O, destinataria di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. 1973, n. 600 e 54-bis, d.P.R. 1972, n. 633, di cui era stata socia fino al suo recesso, avvenuto il 18/11/2004, tre distinte cartelle di pagamento per Iva e Irap relative rispettivamente agli anni di imposta 2000-2001, 2003 e 2004. Impugnati, con distinti ricorsi, i predetti atti dalla contribuente, la C.T.P. di Torino, previa loro riunione, respinse le domande con sentenza n. 62/09/13, che, impugnata dalla medesima contribuente, fu riformata dalla C.T.R. per la Liguria con sentenza n. 569/24/15, depositata il 26/5/2015, con la quale furono annullate tutte le cartelle. Avverso questa sentenza, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, mentre la contribuente si è difesa con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso, si lamenta ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2290, 2291 e 2293 cod. civ., in relazione all'art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per avere la C.T.R. sostenuto che il regime della solidarietà tributaria sia perfettamente coincidente con quello della solidarietà civilistica e che, pertanto, l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto procedere alla notifica dell'atto irnpositivo sia al debitore principale, sia ai coobbligati solidali, ciò che, nella specie, non era avvenuto con riguardo ad O P, senza considerare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'accertamento poteva svolgersi unicamente nei confronti della società, quale unico soggetto passivo di imposta, mentre l'azione di riscossione poteva essere esercitata nei confronti dei soci, atteso che il titolo esecutivo, formatosi all'esito dell'accertamento, spiega i suoi effetti nei confronti dei soci, senza che possa dirsi violato il diritto di difesa e assuma rilevanza l'esistenza o meno del vincolo solidale alla data di notifica della cartella e senza che sia conferente il richiamo all'art. 1306 cod. civ.. 2.1 Il motivo è fondato. Va, innanzitutto, premesso che l'art. 25, d.P.R. n. 602 del 1973, nel prevedere, alla lettera a) del primo comma, il termine di decadenza «del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 [...]», ne stabilisce la decorrenza dalla notifica della cartella di pagamento «al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti deLqua4 procede», il quale, nelle società di persone, va individuato nel socio, alla stregua del consolidato principio secondo cui, in tema di riscossione delle imposte nei confronti delle società di persone, la responsabilità solidale e illimil:ata dei soci per i debiti della società di persone, prevista dall'art. 2291 cod. civ., è operante anche nei rapporti tributari (Cass., Sez. 5, 1/10/2014, n. 20704;Cass., Sez. 5, 22/12/2014, n. 27189;Cass., Sez. 5, 4/3/2020, n. 6020), sicché essi possono essere destinatari della pretesa tributaria anche quando questa si riferisca alla società, unico soggetto di imposta secondo le norme tributarie, e restare sottoposti, in seguito all'iscrizione a ruolo a carico della società, all'esazione del debito, alla condizione, posta dall'art. 2304 cod. civ., che il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio della società medesima (in tal senso Cass., Sez. 5, 9/5/2007, n. 10584;Cass., Sez. 5, 21/4/2008, n. 10267;Cass., Sez. 5, 6/9/2006, n. 19188). 2.2 Orbene, secondo un orientamento minoritario la necessità di rispettare i termini fissati dall'art. 25 per la notifica della cartella di pagamento vale anche quando si procede nei confronti del coobbligato, sia per esigenze di certezza dei rapporti giuridici, sia per la necessità di circoscrivere temporalmente le richieste degli uffici finanziari, come affermato dalla sentenza n. 280 del 2005 della Corte costituzionale (in tal senso Cass., Sez. 5, 13/12/2017, n. 29845). E' stato, inoltre, sostenuto che i termini, aventi natura decadenziale, entro i quali, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del d.lgs. n. 504 del 1992, il ruolo deve essere formato e reso esecutivo sono sottratti alle norme interruttive o sospensive della prescrizione (vedi Cass., Sez. 5, 18/11/2009, n. 24301). Secondo l'orientamento maggioritario, invece, l'avviso di accertamento (ovvero l'atto impositivo) validamente notificato solo ad alcuni condebitori spiega, nei loro confronti, tutti gli effetti che gli sono propri, mentre, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori, cui non sia stato notificato o sia stato invalidamente notificato, determina pur sempre l'effetto conservativo d'impedire la decadenza per l'Amministrazione dal diritto all'accertamento, consentendole di procedere alla notifica, o alla sua rinnovazione, anche dopo lo spirare del termine all'uopo stabilito, ferma restando la sua inidoneità a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti, quali il decorso dei termini di decadenza per insorgere avverso l'accertamento medesimo (in questi termini, da ultimo, Cass., Sez. 5, 21/07/2021, n. 20766;anche C:ass., Sez. 6-5 1/2/2018, n. 2545;Cass., Sez. 6-5, 25/5/2017, n. 13248;Cass., Sez. 5, 27/1/2016, n. 1463), rispetto al quale vige il principio, affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui «la pluralità dei debitori di una medesima prestazione, determinando la contemporanea incidenza dell'obbligazione nella sfera di più soggetti, fa sì che ciascuno sia abilitato ad esperire un'azione o una difesa processualmente autonoma, per la tutela contro le pretese del creditore che eccedano l'ambito del dovuto», essendo l'ipotesi contraria contrastante con la regola inderogabile di cui all'art. 24 Cost. (in tal senso, Corte cost. 16/5/1968, n. 48). Tale principio, come pure sostenuto, non si riferisce soltanto all'emanazione di un atto impositivo, ma deve essere riferito anche alla diversa ipotesi del termine decadenziale previsto dall'emissione della cartella esattoriale di cui all'art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, stante l'eadem ratio legis e la chiara espressione disgiuntiva della legge ("o" ex art. 25, primo comma, d.P.R. n. 602 del 1973), sicché resta irrilevante che la notifica ad uno dei coobbligati, avvenga successivamente al termine decadenziale previsto dalla norma, trovando applicazione l'art. 1310, primo comma, cod. civ., ancorché si tratti di decadenza e non di prescrizione (Cass., Sez. 5, 21/07/2021, n. 20766;anche Cass., Sez. 6-5 1/2/2018, n. 2545).
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