Cass. civ., sez. I, sentenza 26/06/2004, n. 11914

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 26/06/2004, n. 11914
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11914
Data del deposito : 26 giugno 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - rel. Consigliere -
Dott. GIULIANI AO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NU NI AO, elettivamente domiciliato in Roma, via Filippo Carcano 27, presso l'avv. Antonio Vallebella con l'avv. Pietro Corda del Foro di Sassari, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
CC GE, elettivamente domiciliato in Roma, via delle Quattro Fontane 16, presso l'avv. Eugenio Piccozza con l'avv. Sergio Segneri del Foro di Cagliari, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

e
Regione Autonoma della Sardegna - Consiglio regionale della Sardegna - Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari;

- intimati -

nonché sul ricorso iscritto al n. 12681/03 proposto da:
CC GE, dom.to rapp.to e difeso come sopra;

- ricorrente incidentale -
contro
NU NI AO - Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Cagliari - Regione Autonoma della Sardegna - Consiglio regionale della Sardegna;

- intimati -

entrambi avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 61 del 3 marzo 2003. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 giugno 2004 dal Relatore Dott. Consigliere Luigi Macioce. Udito l'avv. Pietro Corda per il NU.
Udito l'avv. Sergio Segneri per il CC.
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso, perché, disposta la riunione dei due procedimenti ai ricorsi nn. 21107/02 e 23752/02, siano dichiarati assorbiti i due ricorsi o in subordine siano dichiarati inammissibili i primi due motivi del ricorso NU e sia accolto il ricorso CC.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 15.11.2001 il Tribunale di Cagliari - pronunziando sulla domanda con la quale il consigliere regionale NU NI AO, eletto alla Camera dei Deputati all'esito della consultazione del 13.5.2001, denunziava la illegittimità del deliberato 31.5.2001 del Consiglio Regionale là dove, senza alcuna contestazione, aveva "preso atto" della decadenza a suo carico avveratasi - dichiarava illegittima la delibera e rigettava le domande riconvenzionali proposte da GI NI RI CO (che era stato al suo posto nominato consigliere regionale). Con ricorso 27.11.2001 CC GE -elettore iscritto nelle liste di Olbia - adiva lo stesso Tribunale - la cui decisione 15.11.2001 mostrava di conoscere - chiedendo che fosse dichiarata l'incompatibilità in capo al NU per le due cariche e conseguentemente dichiarata la decadenza da quella di consigliere regionale. Notificato il ricorso alla Regione, al suo Consiglio Regionale ed al NU, e costituitosi solo quest'ultimo, il Tribunale differiva la trattazione per consentire al convenuto l'esercizio dei termini a difesa inibita dalla nullità della notificazione e, alfa fissata udienza dell'8.1.2002, assegnava termini per l'esercizio della opzione e per la acquisizione della prova della rimozione della causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 7 L. 154/81. Alla udienza del 31.1.2002 il Tribunale decideva la causa dichiarando la decadenza del NU alla data del 8.1.2002 per mancato esercizio della opzione.
Nel mentre l'appello avverso la sentenza 15.11.2001, proposto dal Consiglio regionale ed in via incidentale dal GI, veniva deciso dalla Corte di Cagliari con sentenza 14.5.2002 - che dichiarava inammissibile il primo ed accoglieva il secondo, rigettando il ricorso proposto dal NU avverso il deliberato 31.5.2002 - la seconda sentenza del Tribunale era gravata di appello dal NU (in via principale ed in data 7.11.2002) e dal CC (in via incidentale). La Corte adita con sentenza 14.2/3.3.2003 riformava la prima decisione - in parziale accoglimento dell'impugnazione incidentale - dichiarando avverata la decadenza del NU a far data dal 17.7.2001. Affermava la Corte di merito in motivazione: Che era inconsistente la doglianza del NU sulla decisione del Tribunale di ritenere ammissibile il ricorso CC pur in pendenza del giudizio proposto dal NU contro il deliberato 31.5.2001, non sussistendo ne' litispendenza ne' connessione tra le due diverse azioni (una azione elettorale popolare ed una impugnativa di deliberato). Che neanche sussisteva la lamentata ultrapetizione sul ricorrere della procedura di "contestazione" ex art. 71 L. 154/81, posto che il Tribunale aveva esattamente ravvisato nel ricorso CC la contestazione originante il decorso del termine detta procedura di incompatibilità. Che era stata poi esattamente individuata la regula juris del procedimento di incompatibilità nell'art. 7 predetto ed altrettanto esattamente affermato che, sulla base del suo comma 6^, l'intervento del Giudice nella procedura di contestazione sostituiva il Consiglio inerte. Che, totalmente disatteso l'appello principale ma esaminando l'appello incidentale, e ricavata dalla sua lettura la volontà di mettere in discussione la decisione di collocare solo al 18.1.2002 la data della accertata decadenza del NU, doveva ritenersi tale gravame ammissibile proprio nella parte in cui sollecitava una diversa decorrenza della dichiarazione di decadenza. Che, sul punto, escluso che sussistesse nel regolamento regionale una regola formale, dato che non era stato provato che fosse stato approvato il previsto regolamento interno della Giunta delle Elezioni (che avrebbe comportato l'esonero dalla procedura di contestazione), ne discendeva la piena applicabilità analogica della norma di cui all'art. 7 della legge 154/81, con la conseguenza perla quale, emersa a carico del NU la condizione di

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