Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/07/2016, n. 14039

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L'art. 174, comma 1, c.p., esaurisce la disciplina degli effetti dell'indulto ove manchino, nella legge che lo dispone, previsioni di contenuto ampliativo, sicché, in assenza di una specifica norma, la misura non è suscettibile di applicazione estensiva od analogica all'ordinamento disciplinare.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/07/2016, n. 14039
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14039
Data del deposito : 8 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

14039/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Disciplinare avvocati LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Indulto - Effetti sul SEZIONI UNITE CIVILI giudizio disciplinare Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Condizioni Dott. RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. R.G.N. 8230/2014 -Cron. 14039 Presidente Sezione Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione Dott. AURELIO CAPPABIANCA - Rep. Presidente Sezione Ud. 09/02/2016 Dott. GIOVANNI MAMMONE - PU Presidente Sezione Dott. ROBERTA VIVALDI - C.I. - Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA Consigliere Dott. LINA MATERA Consigliere - Dott. BRUNO BIANCHINI Rel. Consigliere - Dott. RAFFAELE FRASCA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8230-2014 proposto da: rappresentata e difesa da sé SASSANO FRANCESCA, 2016 all'avvocato GIUSEPPE LEPORE, medesima unitamente 63 presso il cui studio in ROMA, VIA POLIBIO 15, è elettivamente domiciliata, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente

contro

DELLA REPUBBLICA PRESSO LA PROCURATORE GENERALE CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI CORTE DI CASSAZIONE, AVVOCATI DI POTENZA, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI POTENZA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI POTENZA;
- intimati avversO la sentenza Π. 10/2014 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, emessa il 26/09/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito l'Avvocato Giuseppe LEPORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIERFELICE PRATIS, che ha concluso per il rigetto del ricorso. R.g.n. 8230-14 (ud. 9.2.2016) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO §1. Il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Potenza, con decisione del maggio del 2011 infliggeva all'Avvocato Francesca AS la sanzione disciplinare della sospensione per un anno dall'esercizio dell'attività professionale, all'esito di un procedimento disciplinare, che era stato avviato a seguito di segnalazione del P.M. relativa ad un procedimento penale a suo carico per concorso in bancarotta fraudolenta e altro, e che, dopo la sospensione per la pregiudizialità del processo penale, era stato riassunto. §2. Sul ricorso della interessata, il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza depositata il 10 aprile 2013, modificava la decisione impugnata solo quanto alla durata della sospensione, che riduceva a sei mesi. La AS impugnava la sentenza dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con ricorso notificato il 27 maggio 2013 e iscritto al n.r.g. 13314 del 2013. §3. Con istanza del 2 maggio 2013, intitolata "Istanza di applicazione dell'indulto" la AS si rivolgeva al Consiglio Nazionale Forense nelle funzioni di giudice dell'esecuzione della sanzione inflitta e, adducendo che la sanzione comminata era immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 56 del d.r. n. 1578 del 1933, anche in caso di proposizione del ricorso per cassazione e che poteva essere sospesa solo dalle Sezioni Unite, chiedeva che essa fosse dichiarata condonata ai sensi dell'art. 1 della legge di concessione di indulto n. 241 del 2006, in quanto il fatto di reato dalla cui commissione era scaturita l'azione disciplinare e la comminazione della sanzione disciplinare rientrava nell'àmbito di applicazione dell'indulto di cui a detta legge. §4. Con sentenza deliberata il 26 settembre 2013 e notificata alla AS il 13 marzo 2014, il Consiglio Nazionale Forense ha respinto il ricorso. 3 Est. Cons Raffaele Frasca R.g.n. 8230-14 (ud. 9.2.2016) §5. Avverso detta decisione la AS ha proposto ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 56 del r.d. n. 1578 del 1933, sulla base di un unico motivo articolato in due censure. Il ricorso è stato proposto contro il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza e il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Potenza. Nessuno degli intimati ha resistito. §6. Nelle more della fissazione della trattazione del ricorso in esame, con sentenza n. 11908 del 28 maggio 2014 le Sezioni Unite di questa Corte hanno rigettato il ricorso iscritto al n.r.g. 13314 del 2013, proposto dalla AS contro la sentenza del Consiglio Nazionale Forense del 10 aprile 2013. §4. La ricorrente, in vista dell'udienza, ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE §1. Con l'unico motivo di ricorso si deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 31 luglio 2006 n. 241 in relazione all'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale. Motivazione apparente.". Vi si censura in primo luogo la motivazione della decisione impugnata là dove avrebbe addotto così si scrive che la disposizione invocata si - riferisce esclusivamente ai reati e non alle sanzioni disciplinari>>, per negare che potesse trovare applicazione al processo disciplinare forense la norma dell'art. della 1. n. 241 del 2006 e che dunque la sanzione disciplinare irrogata potesse reputarsi condonata per effetto dell'indulto previsto da quella norma. La censura viene sostenuta prospettando con citazione di Cass. Sez. Un. nn. 13975 del 2004, n. 3763 del 1988, n. 2178 del 1967 e n. 1988 del 4 Est. Cons. Raffaele Frasca R.g.n. 8230-14 (ud. 9.2.2016) 1998 e, quindi, di Cass. Sez. Un. n. 23287 del 2010 - che la giurisprudenza di questa Corte si sarebbe invece espressa in senso contrario. Tenendo conto che la decisione impugnata si è fatta carico proprio di quanto la ricorrente desume da detta giurisprudenza a favore del suo assunto l'illustrazione della censura si articola criticando l'esegesi offerta da detta decisione. In particolare, all'uopo, il ricorso richiama: a) il passo della motivazione di Cass. Sez. Un. n. 13975 del 2004, nel quale fu affermato quanto segue: nei procedimenti disciplinari relativi agli avvocati si

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