Cass. civ., sez. I, sentenza 30/04/2018, n. 10383

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 30/04/2018, n. 10383
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10383
Data del deposito : 30 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

depositato il 21/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2018 dal cons. T FSCO: udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale S F che ha concluso per l'improcedibilità, in subordine rigetto del ricorso;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato P G che si riporta.

Fatti di causa

La corte d'appello di Trieste rigettava il reclamo proposto dal pubblico ministero avverso il decreto col quale il tribunale di Udine aveva a sua volta respinto la richiesta di declaratoria di stato di insolvenza del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa Corno, ente pubblico economico istituito con legge n. 633 del 1964 e così qualificato in forza dell'art. 36 della legge n. 317 del 1991 e della I.r. Friuli Venezia Giulia n. 3 del 1999. Tale domanda era stata avanzata dallo stesso ufficio in adesione al ricorso per dichiarazione dello stato di insolvenza depositato dal commissario liquidatore. La corte d'appello, per quanto di interesse in questa sede, ha rilevato che la tesi dell'ufficio requirente, diretta a estendere la dichiarazione di insolvenza di cui all'art. 202 legge fall. agli enti pubblici, ovvero alternativamente a escludere la natura di ente pubblico economico per l'ente che avesse deviato dai propri compiti istituzionali, aveva trovato risposta negativa nella sentenza di questa Corte Suprema n. 10008 del 1993, che ne aveva escluso il fondamento sul piano strettamente letterale e sul piano delle ragioni sostanziali sottese alla peculiare disciplina del soggetto pubblico, della sua organizzazione e delle sue vicende. Avverso il decreto della corte distrettuale, depositato il 21-7-2016, il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico mezzo. Tra gli intimati si è costituito solo T B, che ha resistito e ha infine depositato una memoria. Ragioni della decisione 1. - L'ufficio ricorrente, reputando criticabile la citata pronuncia n. 10008-93 di questa Corte, chiede che il decreto impugnato sia cassato per aver confermato la statuizione di inammissibilità del ricorso per dichiarazione dello stato di insolvenza dell'ente pubblico economico Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa Corno, già messo in liquidazione coatta amministrativa. Il decreto avrebbe violato l'art. 202 della legge fall. giacché tale norma non richiama, quanto agli enti pubblici, il divieto di dichiarare lo stato di insolvenza previsto, prima della messa in liquidazione, dall'art. 195, ottavo comma. Secondo la tesi del ricorrente la diversa esegesi affermata da questa Corte andrebbe sottoposta a revisione, tenendo conto della sopravvenuta disposizione ex art. 82 del T.u.b. e del fatto che la dichiarazione dello stato di insolvenza condiziona la punibilità dei reati fallimentari. 2. - Il ricorso è inammissibile in applicazione del principio, oramai consolidato, che nega la decisorietà al provvedimento di conferma del rigetto dell'istanza di fallimento (Cass. n. 5069-17, Cass. n. 20297-15, Cass. n. 6683-15, Cass. n. 19446-11). Tale principio è estendibile anche al rigetto del ricorso per l'accertamento dello stato di insolvenza, quanto alle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa (art. 195 legge fall.). La simmetria tra le fattispecie è invero desunta dalle conseguenze comuni che ne derivano, in punto di possibile esercizio delle azioni revocatorie anche fallimentari (art. 203 legge fall.) e di assoggettabilità dell'imprenditore (o degli organi societari) alle fattispecie penali previste per l'eventualità del fallimento (art. 237 legge fall.). 3. - Peraltro il collegio reputa di esaminare egualmente la sottostante questione giuridica nell'ottica dell'art. 363 cod. proc. civ., in considerazione della particolare importanza della medesima in rapporto all'unico precedente lontano nel tempo (Cass. n. 10008-93), di cui è esplicitamente chiesta la revisione. 4. - Con la sentenza appena citata questa Corte ha avuto modo di affermare che gli enti pubblici economici, i quali sono esclusi dall'accertamento preventivo dello stato d'insolvenza, ex art. 195, ultimo comma, legge fallimentare, non possono essere assoggettati nemmeno all'accertamento successivo, ai sensi dell'art. 202 legge fallimentare, poiché questa norma presuppone che l'insolvenza non sia stata preventivamente dichiarata a norma dell'art. 195, ma consente l'accertamento successivo soltanto nei confronti di quegli enti per i quali è ammissibile, sebbene in
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