Cass. civ., sez. III, sentenza 26/09/2019, n. 23975

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In tema di raccomandazione marittima, l'autorizzazione del depositario di un carico, coperto da misura cautelare disposta in favore del vettore, alla riconsegna anticipata di parte della merce al destinatario, non rientra tra i poteri del raccomandatario giacché, integrando un comportamento distante dalle attività oggetto del contratto tipizzate dall'art. 2 della legge n. 135 del 1977, non può essere ricondotta neanche tra le altre attività ad esse analoghe e strumentali alla tutela degli interessi affidati al raccomandatario (e, in particolare, ad un'attività analoga alla ricezione e consegna delle merci) previste dalla citata disposizione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 26/09/2019, n. 23975
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23975
Data del deposito : 26 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

o t o n v e i t m a a r s g r IN CALCE e e t v n i l a o ANNOTAZIONE t o u t b a i r ig t l n b o [ORIGINALE b c o l e e 23975-2019 t d n e e r r r o o i r c e i t l R u REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RESPONSABILITA CIVILE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CUSTODIA TERZA SEZIONE CIVILE R. G. N. 21402/2017 Cron. 23975 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: C.I. Presidente -Rep. Dott. ADELAIDE AMENDOLA Consigliere Ud. 08/03/2019 Dott. ANTONELLA DI FLORIO - Dott. DANILO SESTINI Consigliere PU Consigliere Dott. MARIO CIGNA Rel. Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21402-2017 proposto da: SPA in persona TERMINAL RINFUSE ITALIA dell'amministratore delegato Dott. MARCO CORBELLINI, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAPRANICA 7, presso lo studio dell'avvocato CRISTIANO ALESSANDRI, che la rappresenta e difende;
ricorrente 2019 contro 564 HEBEI PRIDE SHIPPING CO LTD in persona del legale elettivamenteHAI, rappresentante GAO CHANG domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA, 47, presso lo studio dell'avvocato GAETANO BASILE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE DUCA;
controricorrente nonchè

contro

SERVOLA SPA, SUPERBETON SPA;
- intimati Nonché da: SUPERBETON SPA in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore IRMA CONTE, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, e difesorappresentato dall'avvocato ROBERTO LONGANESI CATTANI;
- ricorrente incidentale

contro

TERMINAL RINFUSE ITALIA SPA, HEBEI PRIDE SHIPPING CO LTD, SERVOLA SPA GRUPPO LUCCHINI SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;
intimati avverso la sentenza n. 334/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORRADO MISTRI che ha concluso per la Gr 2 parziale inammissibilità e per il resto rigetto del gravame principale e incidentale;
udito l'Avvocato CRISTIANO ALESSANDRI;
udito l'Avvocato GIUSEPPE DUCA;
udito l'Avvocato GIOVANNA QUARTA per delega;
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FATTI DI CAUSA

1. Con provvedimento del 3 aprile 2007 il Tribunale di Trieste aveva autorizzato, ai sensi dell'articolo 437 del codice della navigazione, EI DE IP al deposito nei magazzini pubblici del carico di 63.310 t di cemento clinker, trasportato dalla Cina all'Italia, per conto di UP S.p.A., nei confronti della quale vantava un credito relativo al contratto di nolo, per l'importo di 1.899.327 dollari. In considerazione del rilevante quantitativo di cemento, il Tribunale di Trieste aveva successivamente autorizzato il deposito presso due differenti siti, il terminal VO di Trieste e la società Terminal Rinfuse Italia S.p.A. di Porto Marghera. Con successiva ordinanza emessa nel contraddittorio delle parti il 29 maggio 2007, il Tribunale di Trieste, aveva confermato il provvedimento di autorizzazione, limitatamente al quantitativo di cemento pari al valore del credito, da determinare sulla base della quotazione di mercato della merce, autorizzando EI DE IP a vendere tale quantitativo di clinker, provvedendo alla restituzione della restante parte in favore del destinatario e proprietario, UP S.p.A. I titolari dei depositi, rispettivamente, VO e Terminal Rinfuse Italia S.p.A, venivano nominati custodi. Il provvedimento era confermato in sede di reclamo e, nella fase di attuazione ai sensi dell'articolo 669 duodecies c.p.c, era stata disposta consulenza tecnica che aveva stabilito il prezzo corrente di mercato della merce la quale, a seguito della restituzione di parte del quantitativo già prima della vendita, non risultava sufficiente a coprire il credito vantato da EI.

2. Sulla base di tali premesse, con atto di citazione del 5 giugno 2008, EI DE IP evocava in giudizio davanti al Tribunale di Venezia UP S.p.A, VO e Terminal Rinfuse Italia S.p.A. lamentando che la restituzione di parte della merce prima della vendita costituiva violazione dell'obbligo di custodia con conseguente responsabilità ai sensi dell'articolo 67 c.p.c. Con particolare riferimento a quella depositata presso Terminal asmimire Rinfuse Italia S.p.A, la custodia era avvenuta in modo inadeguato, poiché la e merce era rimasta all'aperto per lungo tempo, con conseguente deperimento per effetto degli agenti atmosferici. Inoltre, il clinker risultava confuso con亿 4 altro materiale dello stesso tipo, di proprietà di UP S.p.A. Concludeva chiedendo accertarsi la responsabilità dei due custodi, VO S.p.A. e Terminal Rinfuse Italia S.p.A. a causa della consegna della merce adottata in violazione degli obblighi di custodia e, con riferimento alla posizione di quest'ultima, accertare l'inadeguatezza delle modalità di custodia.

3.Si costituiva VO S.p.A. deducendo di avere restituito il materiale a UP S.p.A. su richiesta di quest'ultima società, che aveva dedotto di avere mantenuto in deposito presso il porto di Marghera materiale sufficiente a garantire il privilegio vantato da EI DE IP. In ogni caso, l'ordinanza del 29 maggio 2007 consentiva la restituzione della merce in eccedenza rispetto alle necessità del privilegio ed il valore della stessa andava riferito alla data dell'ordinanza e non della vendita. Inoltre, sul deperimento della merce aveva avuto influenza decisiva una inondazione eccezionale che aveva interessato la città di Mestre nei giorni 25 e 26 settembre 2007. Peraltro, poiché risultava depositata merce della stessa natura e di proprietà della medesima UP S.p.A. si poteva ritenere che il privilegio fosse esteso anche a tale ulteriore materiale, attesa l'identità oggettiva e soggettiva, con ciò rendendo sufficiente la garanzia. Concludeva chiedendo la dichiarazione di corresponsabilità di UP S.p.A. per avere assunto su di sé il rischio relativo al deperimento della merce.

4.Si costituiva Terminal Rinfuse Italia S.p.A. deducendo che la consegna di 8000 tonnellate sarebbe stata autorizzata da EI DE IP per il tramite dell'agente raccomandatario AS S.p.A. e che, comunque, la restituzione era intervenuta prima che l'ordinanza del 29 maggio 2007 fosse notificata il 12 giugno 2006. In ogni caso, il danno sarebbe stato imputabile esclusivamente alla inerzia di EI DE IP nel procedere alla vendita.

5. Si costituiva UP S.p.A. rilevando che, dalla corretta interpretazione del provvedimento del 29 maggio 2007, emergeva che il Tribunale di Trieste aveva autorizzato la restituzione immediata della merce eccedente rispetto a quella necessaria per coprire il credito relativo al "GM 5 contratto di nolo, con valutazione da operare alla predetta data del 29 maggio 2007. In quella fase la quantità di merce copriva ampiamente il credito. In ogni caso, la responsabilità era da imputare alla inerzia di EI DE IP nell'attivare la procedura esecutiva di vendita.

6. Con sentenza del 27 giugno 2012 il Tribunale di Venezia accertava la responsabilità del custode Terminal Rinfuse Italia S.p.A. nei confronti di EI DE IP a causa della restituzione a UP S.p.A. di 8000 tonnellate di cemento nel mese di giugno 2007. Nello stesso modo accertava la responsabilità del custode VO S.p.A. per la restituzione di 25.367 tonnellate. Dichiarava anche la responsabilità concorrente di UP S.p.A, unitamente al solo custode VO S.p.A. e provvedeva sulle spese.

7. Avverso tale sentenza proponevano autonomi atti di appello UP S.p.A, Terminal Rinfuse Italia S.p.A, VO S.p.A. e EI DE IP. I giudizi venivano riuniti ai sensi dell'articolo 335 c.p.c. e la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 10 febbraio 2017 limitava l'accoglimento all'impugnazione di UP S.p.A. precisando che la domanda proposta da VO S.p.A. nei confronti di UP S.p.A. riguardava la circostanza che quest'ultima avesse assunto su di sé il rischio relativo al deperimento della merce, avendo aderito alla modalità di deposito all'aperto. Al contrario, la domanda accolta in primo grado si fondava su un profilo diverso, mai dedotto da VO S.p.A. e cioè quello della responsabilità extracontrattuale di UP S.p.A. per non avere correttamente interpretato il provvedimento del 29 maggio 2007, chiedendo la restituzione di tutta la merce in esubero depositata presso il custode VO S.p.A. Annullava pertanto il capo n. 3 del dispositivo della sentenza, rigettando le altre impugnazioni.

8. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Terminal Rinfuse Italia S.p.A. affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso UP S.p.A, proponendo ricorso incidentale sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso EI DE IP.

9.Terminal Rinfuse Italia S.p.A, EI DE IP e UP S.p.A. depositano memorie ex art. 378