Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2023, n. 00729

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2023, n. 00729
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00729
Data del deposito : 12 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P G, nato a Roma il 12/09/1953 avverso il provvedimento del 08/06/2022 del Tribunale di Velletri visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A M A;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F M, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento dein giugno 2022, il Tribunale di Velletri ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. presentata da P G avverso l'ordinanza emessa dallo stesso Tribunale in data 7 maggio 2022, sulla base della constatazione che l'istanza de qua costituiva una mera riproposizione di argomenti già affrontati nel provvedimento del 7 maggio 2022 medesimo, con cui era stata rigettata l'istanza di dissequestro presentata dall'indagato ed era stata ordinata la revoca parziale del sequestro preventivo disposto dal Gip presso il Tribunale di Velletri in data 16 maggio 2017, avente ad oggetto il complesso immobiliare di proprietà del consorzio AGE s.r.l. in misura corrispondente all'importo di C 360.220,00, con annotazione nei registri immobiliari, conseguentemente operando un completo rinvio a quest'ultimo.

2. Avverso il provvedimento l'indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, si denuncia la nullità del provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità dell'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. per violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., il quale prevede che i decreti debbano essere motivati a pena di nullità nei casi in cui la motivazione sia espressamente richiesta dalla legge e, per quanto concerne proprio la declaratoria di inammissibilità, la forma del decreto motivato sarebbe prescritta dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Il provvedimento impugnato, invece, non risulterebbe corredato da autonoma motivazione ma verrebbe operata una motivazione per relationem con riferimento all'ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro emessa in data 7 maggio 2022. Nel caso di specie, il giudice non avrebbe fornito la dimostrazione di aver preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e di averle meditate e ritenute coerenti con la sua decisione, mancando qualsivoglia effettivo e concreto riferimento al contenuto dell'atto di opposizione depositato il 20 maggio 2022 e quindi l'esplicitazione dell'iter logico giuridico seguito per ritenere che la decisione di inammissibilità assunta in data 8 giugno 2022 non richiedesse un ulteriore sforzo argomentativo rispetto al mero richiamo.

2.2. Con una seconda censura, ci si duole della violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. in considerazione del fatto che il Tribunale di Velletri avrebbe ritenuto di emettere il decreto di inammissibilità dell'opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. senza richiedere e acquisire il parere del Pubblico Ministero ancorché tale adempimento sia prescritto espressamente dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e la sua violazione determini la nullità del provvedimento emesso, deducibile anche dalla parte privata che ha interesse all'instaurazione di un effettivo contraddittorio con la parte pubblica.
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