Cass. civ., sez. I, sentenza 25/11/2005, n. 25027

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Presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno allo straniero coniugato con cittadino italiano è non soltanto la stabile convivenza dei coniugi (prevista espressamente dall'art. 30, comma primo bis, del d.lgs. n. 286 del 1998), ma anche che i coniugi abbiano fissato la loro residenza in Italia; ne consegue che è legittima la revoca del permesso di soggiorno disposta dal Questore, qualora accerti che lo straniero, dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno per motivi familiari, si sia trasferito all'estero.

In materia di immigrazione degli stranieri, il provvedimento del Tribunale che pronuncia sull'impugnazione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto è a sua volta impugnabile solo con ricorso per cassazione, e non con ricorso alla Corte d'Appello. Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte d'Appello che rigetta nel merito l'impugnazione va pertanto dichiarato inammissibile.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 25/11/2005, n. 25027
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25027
Data del deposito : 25 novembre 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V U - Presidente -
Dott. N A - Consigliere -
Dott. P L - rel. Consigliere -
Dott. D C S - Consigliere -
Dott. N V - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M S Y, elettivamente domiciliato in Roma, via Catalani 4, presso l'avv. RUSSIELLO C, rappresentata e difesa dall'avv. A A del foro d N, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;



- intimato -


avverso il decreto della Corte d'Appello di Milano del 15/71/2004. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/05 dal Relatore Cons. Dr. L P;

Udito l'avv. A per la ricorrente che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P I, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Y M S, cittadina dominicana, contraeva matrimonio con S A W, cittadino italiano, ed otteneva il 17/10/2000 permesso di soggiorno per motivi familiari, dichiarando il domicilio in Sesto San Giovanni (Milano). Il 09/01/2003, a seguito di controllo di polizia, dichiarava di essersi trasferita con il marito in Santo Domingo e di essere tornata in Italia per far visita ad un'amica ricoverata in ospedale. Ne seguiva la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dal territorio nazionale. La Munoz Sanchez impugnava avanti al Tribunale di Milano il provvedimento del Questore di Milano del 21/01/2004 di revoca del permesso di soggiorno e il provvedimento del Prefetto di Milano del 13/02/2004 di espulsione dal territorio nazionale. Il Tribunale accoglieva l'opposizione affermando che l'unica condizione prevista dalla legge per la revoca del permesso di soggiorno concesso a cittadino straniero coniugato con cittadino italiano era l'accertamento della mancata convivenza dopo il matrimonio, a nulla rilevando il venir meno della stabile permanenza dei coniugi sul territorio nazionale.
La corte d'appello di Milano con sentenza 15/07/2004 accoglieva il reclamo proposto dal Ministero dell'Interno, dichiarando inammissibile il ricorso della Munoz Sanchez al Tribunale avverso il decreto di espulsione, in quanto non notificato al Prefetto e ritenendo che per il rilascio del permesso di soggiorno occorresse anche la residenza in Italia dei coniugi. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione la Munoz Sanchez formulando tre motivi. Il Ministero dell'Interno non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE

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