Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/1988, n. 957
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Il fenomeno del collegamento societario non comporta l'insorgere di un autonomo soggetto di diritto o di un centro di imputazione di rapporti, diverso dalle società collegate, le quali conservano la rispettiva personalità giuridica e sono, singolarmente, le datrici di lavoro del personale in servizio nelle imprese da ciascuna di loro esercitate, sicché non è consentito attribuire la titolarità di un rapporto di lavoro ad un soggetto diverso da quello che formalmente assume la qualità di datore di lavoro. Ne' tale principio è - allo stato attuale della legislazione - superabile dalla speciale disciplina giuridica dei gruppi societari in tema di bilancio consolidato del gruppo (art. 2429 bis cod. civ.), di agevolazioni finanziarie in caso di riconversione industriale (legge n. 675 del 1977), di amministrazione straordinaria (legge n. 95 del 1979), e di editoria (legge n. 218 del 1986), atteso che si tratta di normative che valgono limitatamente al campo di applicazione per il quale sono previste. ( V 7053/87, mass n 455220; ( Conf 4283/86, mass n 447050).*