Cass. civ., sez. II, sentenza 16/12/1987, n. 9350
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Nella controversia fra proprietari confinanti, che abbiano trivellato nei rispettivi fondi pozzi attingenti alla stessa falda, in ordine all'utilizzazione delle acque della stessa falda - alla quale entrambi hanno pari diritto indipendentemente dalla priorità di scavo - il giudice del merito, può avvalersi dei poteri conferitigli dall'art. 912 cod. civ. e quindi può procedere ad una conciliazione degli opposti interessi, - che non siano rimasti composti con l'osservanza delle prescrizioni e cautele previste dall'art. 911 cod. civ. - anche in relazione ai vantaggi che tale utilizzazione sia in grado di arrecare all'agricoltura o alla industria, mediante una regolamentazione paritetica dei concorrenti diritti ovvero, qualora si renda necessario comprimere o diminuire il diritto di uno dei contendenti anche per il vantaggio della agricoltura o dell'industria, mediante la imposizione a carico dell'altro di una indennità. ( Conf 6059/81, mass n 416848; ( Conf 6181/80, mass n 409906).*