Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/2021, n. 19618

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 18/05/2021, n. 19618
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19618
Data del deposito : 18 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia AL AP, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 28/09/2020 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto M. Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo: annullare con rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla omessa espulsione ex art. 86 DPR 309/1990;
dichiarare inammissibile il ricorso proposto da AL AP.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 28/09/2020, il Tribunale di Brescia ha applicato a AL AP la pena concordata di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen., 73, comma 5 d.P.R. 309 del 1990, per avere illecitamente detenuto, a fini di spaccio, gr. 51,45 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia e, a mezzo del difensore di fiducia, l'imputato AL AP, articolando i motivi di seguito enunciati. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia articola un unico motivo, con il quale deduce la violazione degli art. 235 cod. pen. e 86 d.P.R. 309\90 in relazione alla omessa valutazione dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato. Espone che dagli atti emergevano plurimi elementi che comprovavano la pericolosità sociale dell'imputato: applicazione di pena di anni due e mesi tre di reclusione ed euro 2500,00 di multa, poi ridotta per il rito;
recidiva specifica infraquinquennale;
condanna per violazione dell'ordine di allontanamento del Questore ex. art. 14 d.lgs 286/98;
assenza di attività lavorativa. Il Tribunale, pur ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione dell'espulsione, aveva omesso di procedere alla verifica della sussistenza, in concreto, della pericolosità

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