Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/11/2024, n. 29808

CASS
Sentenza
19 novembre 2024
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Sentenza
19 novembre 2024

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In tema di avviso di accertamento, la motivazione per relationem, disciplinata dall'art. 42, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, è legittima anche se l'atto a cui si rinvia non è stato ricevuto dal contribuente, purché sia dimostrato, anche attraverso altri atti, che egli ne ha avuto una conoscenza tale da poter predisporre le sue difese. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto sufficientemente motivato l'avviso che richiamava un p.v.c., precedentemente notificato al professionista che difendeva il contribuente, e gli atti di un procedimento penale, attivato nei confronti di quest'ultimo e concluso con una sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.c.).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/11/2024, n. 29808
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29808
Data del deposito : 19 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 2660/2018 Numero sezionale 1158/2024 Numero di raccolta generale 29808/2024 Data pubblicazione 19/11/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Op inesistenti ETTORE CIRILLO Presidente VALENTINO LENOCI Consigliere R.G. N. 2660/2018 PAOLO DI MARZIO Consigliere PU – 17/10/2024 ALBERTO CRIVELLI Consigliere RICCARDO ROSETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2660/2018 R.G. proposto da: RI EL, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Giuseppe RI Sarai e dall'avv. Paolo Casetta, elettivamente domiciliato presso il primo in Bergamo, via A. Locatelli 7/B, il tutto come da procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; - resistente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n. 2575/25/17, depositata l'otto giugno 2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 ottobre 2024 dal consigliere Alberto Crivelli. Si dà atto che il Sostituto Procuratore generale Alessandro Pepe ha chiesto il rigetto del ricorso. Numero registro generale 2660/2018 Numero sezionale 1158/2024 Numero di raccolta generale 29808/2024 Si dà inoltre atto che il sostituto del difensore, avv. Francesca Data pubblicazione 19/11/2024 Romana Fusello, ha chiesto l'accoglimento del ricorso, mentre la difesa erariale ne ha chiesto il rigetto. RILEVATO CHE:

1.L'Agenzia, con quattro avvisi di accertamento, riprendeva a tassazione redditi non dichiarati relativi agli anni d'imposta 2006, 2007, 2008 e 2009, a seguito dell'emersione – in virtù di indagini anche penali – di operazioni inesistenti, con indebita deduzione di costi ed altre violazioni. La CTP, in parziale accoglimento dei ricorsi, rideterminava la percentuale di ricarico nella misura del 10 % (anziché quella superiore stabilita dall'Agenzia). A sua volta la CTR, adìta in grado d'appello da entrambe le parti, respingeva le doglianze del contribuente circa gli asseriti vizi degli atti ed invece accoglieva quelle dell'Agenzia in relazione alla determinazione dei costi e la relativa incidenza rispetto ai ricavi dichiarati, giovandosi delle medie del settore.

2. Il contribuente propone così ricorso in cassazione affidandosi a tre motivi, mentre l'Agenzia si è limitata a depositare un foglio di “costituzione”. Da ultimo il ricorrente ha depositato memorie illustrative.

CONSIDERATO CHE

1.Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 42, commi 1 e 3, d.p.r.

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