Cass. civ., sez. I, sentenza 24/04/2003, n. 6526

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In tema di scissione di società, l'omessa o insufficiente descrizione specifica, da parte degli amministratori, degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie ai sensi dell'art. 2504 - "octies", primo comma, cod. civ., non è di ostacolo alla ricerca della volontà desumibile dal progetto di scissione; ove, pertanto, dal progetto di scissione risulti chiaramente la volontà di trasferire alla società beneficiaria un ramo di azienda nel quale sia certamente incluso un elemento patrimoniale del passivo, il mero fatto che quest'ultimo elemento non sia oggetto di un'analitica indicazione nella allegata situazione patrimoniale patrimoniale non determina l'applicazione della regola suppletiva di responsabilità per il passivo di cui al terzo comma dello stesso art. 2504 - "octies" cod. civ., la quale è destinata ad entrare in gioco allorché la destinazione dell'elemento del passivo non sia desumibile dal progetto, e non già, semplicemente, per il fatto che esso non figuri tra gli elementi esattamente descritti.

Il principio di immodificabilità del progetto di scissione vale nei confronti dei terzi, i quali, potendo opporsi alla scissione che pregiudichi i loro legittimi interessi, devono poter basare le loro valutazioni sul progetto depositato; esso, pertanto, non può essere invocato nei rapporti interni tra la società scissa e quella beneficiaria, che sono regolati dall'atto di scissione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 24/04/2003, n. 6526
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6526
Data del deposito : 24 aprile 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

IN NOME DI PO06526 /03 REPUBBLICA ITALIANA 1 LA CORTE SUPRIMA D' ASSAZIONE Oggetto SCISSIONE DI SOCIETA' 1 SEZIONE PRIMA CIVILE ELEMENTI PASSIVI DEL PATRIMONIO TRASFERIMENTO GARANZIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DEI CREDITORI R.G.N. 21372/00 Presidente Dott. G L 22455/00 Consigliere Dott. S S 25169/00 Consigliere Dott. R R 14146 Cron. CECCHERINI - Rel. Consigliere Dott. A C - Rep. 1751 Dott. F F Ud. 16/01/2003 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ILVA SPA (GIA' ILVA LAMINATI PIANI SPA), in persona elettivamente del legale rappresentante pro tempore domiciliata in ROMA VIA SANTA MARIA IN VIA 12, presso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE gli Avvocati NEGRI CLEMENTI GIANFRANCO E QUATTROCCHI Richiesta copia esecutiva dal Sig. MORELL e difedono giusta procura PAOLO che la rappresentano per diritti € 20,66 speciale per Notaio G P di Milano, 11977-01.04 . rep. n. IL CANCELLIERE 58112 del 19/10/00 e dall'avvocato B I per 18/12/2002 procura speciale per Notaio Pozzi del (11/1/03 rep. n. 61277;
ricorrente - 2003 contro 69 FALLIMENTO PRISMA SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del 1 curatore pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLO EMILIO 26, presso l'avvocato M M, e difende unitamente all'avvocato che lo rappresenta giusta mandato a margine del UBALDO FOPPIANO, controricorso;
controricorrente nonchè

contro

INDUSTRIALE DEI FINTECNA FINANZIARIA IPER SETTORI E SERVIZI SPA;
- intimata e sul 2° ricorso n° 25169/00 proposto da: PER I SETTORI INDUSTRIALE E DEI FINTECNA FINANZIARIA INCORPORANTE PER FUSIONE SERVIZI SPA, (QUALE SOCIETA' IRITECNA SPA IN LIGUIDAZIONE GIA' ILVA SPA IN LIQUIDAZIONE) in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso l'avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato giusta in calce al GIANCARLO RAIMONDO, delega controricorso e ricorso incidentale;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè

contro

ILVA SPA, FALLIMENTO PRISMA SPA IN LIQUIDAZIONE;
- intimati e sul 3° ricorso n° 22455/00 proposto da: 2 FINTECNA ΙPERFINANZIARIA SETTORI INDUSTRIALE SERVIZI SPA, (nella qualita' di incorporante IRITCNA SPA) in persona del legale rappresentante pro tepore elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso l'avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAN CARLO RAIMONDO, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente nonchè

contro

FALLIMENTO PRISMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLO EMILIO 26, presso l'avvocato MASSIMO e unitamente difende MORELLI, che lo rappresenta all'avvocato UBALDO FOPPIANO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente al ricorso incidentale - nonchè

contro

ILVA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIA SANTA MARIA IN VIA 12, presso l'avvocato NEGRI CLEMENTI GIANFRANCO E QUATTROCCHI PAOLO, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale per Notaio Giorgio Pozzi di Milano rep. 58248 del 23/11/00 e dall'Avvocato B I per procura speciale Notaio Pozzi di Milano rep. 61277 del 18/12/02;
3 · controricorrente al ricorso incidentale - avversO la sentenza n. 114/00 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 23/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2003 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito ilper ricorrente Fintecna l'Avvocato G che ha chiesto l'accoglimento dei propri ricorsi e il rigetto del ricorso principale proposto da ILVA SPA e dal controricorso proposto dalla stessa;
udito per il resistente ILVA SPA l'Avvocato I che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto degli altri ricorsi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F S che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO s.p.a. dal Presidente L P chiese ed ottenne del Tribunale di Genova, nel settembre 1995, un decreto ingiuntivo per la somma di £ 118.684.508, oltre agli accessori, quale residuo prezzo dei lavori da essa ese- guiti in un fabbricato in Taranto, nei confronti d' Ilva s.p.a. in liquidazione (nelle more del giudizio assor- a sua volta in- bita per fusione da Iritecnica s.p.a., corporata da Fintecna Finanziaria per i settori indu- - 4 striale e dei servizi s.p.a.;
nel seguito, indicata an- che come Ilva originaria), proprietaria del fabbricato, e di Ilva Laminati Piani s.p.a. (derivata dalla scis- sione dell'Ilva originaria, poi denominata Ilva s.p.a.;
nel seguito, indicata anche come Ilva nuova), alla qua- stato ceduto con la scissione il ramo d'azienda le era interessato dai lavori eseguiti, obbligata ex art. 2560 C.C.. Le due società si opposero separatamente al decre- to. La prima dedusse che l'obbligazione, a seguito del- la scissione con effetto dal giorno 1 gennaio 1994, ri- cadeva sull'Ilva nuova, esclusiva titolare dell'azienda cui era ricollegata la prestazione e come tale obbliga- ta principale. La seconda dedusse la sua estraneità al rapporto obbligatorio tra l'Ilva originaria e la credi- trice ingiungente, salvo che per la somma di £ 38.200,000, costituente l'unico elemento patrimoniale passivo espressamente trasferitole in occasione della scissione, ed eccepì di aver già pagato detta somma nella misura maggiore di £ 53.862.508, rimanendo credi- trice della maggior somma versata, di cui chiese in via riconvenzionale la la suarestituzione;
aggiunse che ipotetica responsabilità subordinata ex art. 2504 octi- es cpv. c.c., quale garante dell'obbligata principale Ilva originaria, era esclusa in concreto dalla circo- stanza che Ilva originaria era interamente controllata dallo Stato, e che doveva trovare applicazione la legge n. 474/1994, in forza della quale esclusa l'applicabilità della norma citata soltanto lo Stato - era obbligato in solido per i debiti delle società scisse, non soddisfatti dalla società cui facevano ca- rico;
infine, chiese d'essere manlevata da Ilva origi- naria nel caso di accoglimento delle pretese della so- cietà creditrice. La società creditrice si costituì nel giudizio di opposizione;
in seguito, essendo stata di- chiarata fallita, si costituì in giudizio il Fallimento in persona del curatore. Il Tribunale di Genova, con sentenza in data 30 ot- tobre 1997 n. 3066, revocato il decreto ingiuntivo, condannò le due società opponenti, in solido, al paga- mento della somma di £ 101.188.400;
dichiarò Ilva ori- ginaria obbligata a manlevare Ilva nuova dalle conse- guenze derivanti dall'accoglimento della domanda;
di- chiarò inoltre improcedibile la riconvenzionale di Ilva nuova nei confronti del Fallimento Prisma. Il Tribunale considerò: - che la situazione patrimoniale al 31 mag- gio 1993, richiamata nel progetto di scissione, era an- teriore alle fatture emesse dalla Prisma in data 20 e 30 dicembre 1993;
che il credito era sorto prima del 31 maggio 1992, ma era improbabile che fosse stato con- teggiato nel progetto di scissione o nei suoi allegati (dove i debiti ceduti erano indicati in misura globale senza dettaglio sul nome dei creditori);
che nel pro- getto di scissione era contenuta una clausola che pre- vedeva la redazione di una nuova situazione patrimonia- le successivamente alla data di decorrenza degli effet- ti della scissione (31 dicembre 1993), destinata ad ac- certare i mutamenti intervenuti medio tempore, da con- guagliare;
che l'onere di provare che il debito in - questione fosse contenuto nella prima situazione patri- moniale o nei conguagli derivanti dalla seconda ricade- va su Ilva nuova;
che la dichiarazione rilasciata da - mediante annotazione manoscritta sulla quest'ultima - lettera 1/2/1994 di Prisma s.p.a. ad Ilva s.p.a., nella quale si chiedeva la conferma contabile per i revisori per una somma (£ 155.050. 908) corrispondente al credi- to indicato da Prisma nelle due fatture emesse - circa il saldo della posizione contabile al 31 dicembre 1993, sebbene limitata a £ 38.200.000, costituiva riconosci- mento del debito, idoneo ad invertire l'onere della prova altrimenti gravante sulle parti del rapporto ori- ginario;
che, in mancanza di detta prova, Ilva nuova doveva ritenersi titolare passiva del rapporto obbliga- torio. A sua volta, Ilva originaria era obbligata in solido nei confronti della società creditrice ex art. 7 2504 decies c.c., il beneficium excussionis non valendo ad escludere la legittimazione passiva all'azione di accertamento, perché destinato ad operare solo in sede esecutiva;
essa era poi tenuta anche a manlevare Ilva nuova, stante la previsione di una garanzia generale in tal senso contenuta nell'atto di scissione. La Corte d'appello di Genova, con sentenza deposi- tata il 23 febbraio 2000, respinse gli appelli proposti sia da Ilva originaria e sia da Ilva nuova, condannando le società appellanti al pagamento delle spese del gra- vame. La Corte respinse, innanzi tutto, le censure svolte in atto di appello da Ilva nuova alla sentenza di primo grado, in ordine alla supposta affermazione che il cre- dito della Prisma sarebbe sorto solo al momento della fatturazione, laddove era in realtà ad esso anteriore e, in quanto non compreso nell'esatta descrizione che si richiede per il progetto di scissione, escluso dal trasferimento in base ad una clausola contrattuale;
ed in ordine altresì alla sussistenza di una ricognizione di debito la cui provenienza era incerta e il cui con- tenuto era limitato ad una cifra assai inferiore al credito oggetto del giudizio. Sul primo punto, osservò la corte, il tribunale si era limitato a rilevare che la posteriorità delle fatture alla situazione patrimo- 8 niale al 31 maggio 1993, data di riferimento del pro- getto di scissione, giustificava il fatto che il debito in questione non figurasse nella predetta situazione patrimoniale, e che la situazione definitiva al 31 di- cembre 1993 (posteriore alle fatture) non era stata prodotta in causa, mentre il solo dettaglio contabile alla stessa data,

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