Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2021, n. 35299
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HANNA SHAWKAT MONIR NASHED (C.U.I. 013250B) nato il 08/01/1974 avverso la sentenza del 05/07/2019 del GIUDICE DI PACE di LECCOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere M B;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore A P VOLA che ha chiesto ) ft, vvi i-t-k )-t-cA Arl'o tr;tu4 .frVt trje: A. e 24.4.:-/4 C 0'i' 1/144. 3ce tive 7 4tze.5 /•i. t 1.ez,ws.n.<- /144.-C-tc-tx2,- e. é RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata in data 5 luglio 2019 il Giudice di Pace di Lecco ha dichiarato H S colpevole della contravvenzione di cui all'art. 10-bis d.lgs. 286/1998, commessq in data 13.9.2018, condannandolo alla pena di C 7000 di ammenda. In data 4 settembre 2018 l'imputato si era presentato presso l'ufficio immigrazione di Lecco per richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto fratello di cittadino italiano. In quella sede il richiedente aveva esibito un permesso di soggiorno per motivo di lavoro subordinato scaduto 1'11 ottobre 2006: veniva dunque accertato che N si era da allora trattenuto nel territorio dello Stato senza alcun titolo. 2. Ha proposto atto di appello convertito in ricorso per cassazione il difensore di H S, chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza. Con il primo motivo viene denunciata violazione di legge in ordine all'accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. L'imputato si era presentato in Questura per ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari, circostanza significativa dell'assenza dell'elemento soggettivo del reato. Inoltre, l'imputato aveva ottenuto permesso di soggiorno per motivi familiari con conseguente improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 10- bis, comma 6, d.lvo n. 286/1998. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 34 d.lvo n. 274/2000 in relazione alla omessa declaratoria di non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto. Viene denunciata anche difetto di motivazione sul punto, oggetto di specifica richiesta da parte della difesa. Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena, ritenuta eccessiva.
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